CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39176/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di PESCARA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 3 ottobre 2022 la Corte d'appello di L'Aquila, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Pescara, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 99, 110 cod.pen. e 73, comma 1, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 a lei ascritto condannandola alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 18.000 di multa, ritenuto il comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309 del 1990, ha rideterminato la pena in anni due di reclusione ed Euro 4000,00 di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] era stata tratta in arresto in data 10.9.2021 (unitamente a [OSCURATO:PERSONA]) in quanto all'esito dì perquisizione della sua abitazione venivano rinvenuti in una stampante posta in un mobile due fogli di cellophane uno dei quali conteneva sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di gr. 34,9. La stessa consegnava agli operanti un bilancino di precisione sito all'interno di un mobile posto nella sala. In sede di convalida dell'arresto, la stessa si attribuiva la esclusiva disponibilità della sostanza, in tal modo scagionando il coimputato. Dalle analisi effettuate risultava che la sostanza sequestrata era cocaina da cui erano ricavabili n. 129 dosi medie. Acclarata da entrambi i giudici di merito la condotta di detenzione a fini di cessione da parte dell'odierna 'imputata, il giudice d'appello, diversamente da quello di primo grado, ha ritenuto che, sebbene la quantità di cocaina rinvenuta non fosse esigua, non era stato individuato alcun altro elemento idoneo ad affermare la rilevanza e la sistematicità della cessione di stupefacente realizzata dalla Spinelli, così riqualificando il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990. 3. Avverso la sentenza d'appello l'imputata, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo deduce ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la mancanza della motivazione in ordine alla dosimetria della pena inflitta, l'inosservanza e/o l'erronea applicazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. dell'art. 73, comma 5, del d.p.r. 309 del 1990; l'inosservanza e/o l'erronea applicazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. dell'art. 133 cod.pen. in ordine alla gravità del reato ed alla valutazione degli effetti della pena ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen.. Si assume che la Corte d'appello, pur riconoscendo l'ipotesi di cui al comma 5, é partita dalla pena base di anni tre riducendola per il rito ad anni due senza motivare in alcun modo circa la necessità di discostarsi in maniera così ampia dal minimo edittale previsto dalla norma in contestazione. t Con il secondo motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine a specifico motivo di appello relativo alla esclusione della recidiva specifica ed infraquinquennale contestata ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. nella forma dell'omessa pronuncia rispetto agli specifici motivi di appello proposti. Si assume che la Corte d'appello non ha fornito alcuna risposta in ordine alla richiesta di esclusione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso é fondato. Ed invero la Corte territoriale, una volta sussunta la fattispecie nell'alveo dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990, é partita da una pena base di anni tre che risulta superiore alla media edittale senza fornire alcuna motivazione a riguardo. Sul punto deve farsi applicazione del principio secondo cui non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3 n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288) di talché nella specie doveva essere fornita adeguata motivazione circa tale scostamento dal minimo edittale. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto non conferente. Ed invero la sentenza impugnata non ha fatto applicazione della contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, così implicitamente rispondendo alla doglianza difensiva proposta in appello. 3. In conclusione la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila, diversa sezione, per nuovo giudizio in ordine al trattamento sa nzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di