CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 29373/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28690/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] Bonis ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, Via del Mattonato n. 3. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. BASILICATA n. 229/02/2016, depositata in data 6 maggio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’Agenzia delle Entrate - direzione provinciale di Potenza - in data 02/01/2013, notificava ad [OSCURATO:PERSONA], esercente l'attività Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF 2007 di commercio al dettaglio di abbigliamento ed accessori, l'avviso di accertamento n. TC301T301333 con il quale, ai sensi dell'art. 39, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 venivano accertati per l'anno d'imposta 2007 maggiori ricavi pari a € 72.410,00. Ciò a seguito dell'espletamento di indagini finanziarie ex artt. 32, primo comma, nn. 2 e 7, d.P.R. n. 600/73 e 51, secondo comma, nn. 2 e 7 del d.P.R. 11 novembre 1972, n. 633, previa autorizzazione rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate; in particolare, l'Ufficio riteneva non giustificati: versamenti per complessivi € 48.090,00; prelevamenti per complessivi € 24.320,00. 2. Avverso tale avviso proponeva ricorso il contribuente dinanzi alla C.t.p. di Potenza; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p., con sentenza n. 98/03/2015, rigettava il ricorso del contribuente. 4. Contro tale decisione proponeva appello il contribuente dinanzi la C.t.r. della Basilicata; si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, chiedendo la conferma di quanto statuito in primo grado. 5. Con sentenza n. 229/02/2016, depositata in data 6 maggio 2016, la C.t.r. adita rigettava l’appello del contribuente. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Basilicata, il contribuente ga proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’11 settembre 2024. Considerato che: 1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizionella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha completamento pretermesso di valutare il fatto che, in sede di accertamento con adesione con l'amministrazione finanziaria (non conclusosi positivamente), vi era stato l'accertamento in contraddittorio (con portata di confessione stragiudiziale) della completa giustificazione delle movimentazioni in versamento sul conto corrente oggetto di verifica, fatto storico che trovava evidenza nel verbale redatto dall'amministrazione finanziaria in data 03/06/2013. Preliminarmente, si profila decisivo valutare l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Ufficio - eccezione sulla quale la C.t.r. ha ritenuto di non poter pronunciare in assenza di appello incidentale dell’Ufficio medesimo - e, conseguentemente, disaminare l’originario ricorso proposto dinanzi alla C.t.p. di Potenza. Pertanto, appare opportuno disporre l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dispone l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito di giudizio