Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12585/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05A0BN7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05ILF31) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 del TRIBUNALE di MILANO(dato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con l'unico motivo proposto si deduce nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] cui 05/30bn7 e di [OSCURATO:PERSONA] cui 05ILf31 il vizio di motivazione.

Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, per cui il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno allegato la mancanza di volontà dell'imputato o altri vizi ammissibili per legge; tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 20.12.20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05A0BN7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05ILF31) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2024 del TRIBUNALE di MILANO(dato avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con l'unico motivo proposto si deduce nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] cui 05/30bn7 e di [OSCURATO:PERSONA] cui 05ILf31 il vizio di motivazione. Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile ove in contrasto con quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, per cui il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per Cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; considerato che, nel caso in esame, i ricorrenti non hanno allegato la mancanza di volontà dell'imputato o altri vizi ammissibili per legge; tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma il 20.12.20
Sentenza Cassazione n. 12585/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris