CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24541/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9977/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via dell’Elettronica n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate; –resistente – avverso la sentenza n. 3511/25/16, depositata in data 11 ottobre 2016, della Commissione tributaria regionaledella Sicilia; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 5 aprile 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] , che ha [OSCURATO:PERSONA] Accertamento chiestoaccogliersi le censure articolate con i motivi di ricorso secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con sentenza n. 3511/25/16, depositata in data 11 ottobre 2016, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto l’appello proposto dal Comune di Ribera, così pronunciando inriforma della decisione di prime cure che aveva parzialmente accolto l’impugnazione di un avviso di accertamento - emesso per il recupero a tassazione, per l’anno 2005, dell’ICI dovuta dalla contribuente in relazione al possesso di aree di terreno edificabile -rideterminando la base imponibile del tributo, quantificata in € 25,00 al mq. 2. -[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di otto motivi. L’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita al fine di partecipare alla discussione del ricorso. Fissato all’udienza pubblica del 5 aprile 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 198 del 2022, art. 8, c omma 8, conv. in l. n. 14 del 2023, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. – In via pregiudiziale di rito , la Corte deve rilevare che l'intervenuto decesso della ricorrente, così come dichiarato, e documentato, dal difensore della parte, alcun effetto produce in questa sede processuale di legittimità, posto che, secondo un consolidato, e risalente, principio di diritto espresso dalla Corte, nel giudizio di legittimità, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previsto dall'art. 299, e ss., cod. proc. civ. (v., ex plurimis , Cass., 29 gennaio 2016, n. 1757; Cass., 3 dicembre 2015, n. 24635; Cass., 31 ottobre 2011, n. 22624; Cass. Sez. U., 21 giugno 2007, n. 14385; v. altresì, in tema di dichiarazione di fallimento, Cass., 8 giugno 2021, n. 15928; Cass., 15 novembre 2017, n. 27143; Cass., 23 marzo 2017, n. 7477; Cass., 17 luglio 2013, n.17450; Cass., 5 luglio 2011, n. 14786; Cass., 13 ottobre 2010, n. 21153). 2. –Va, quindi, rilevata l’inammissibilità del ricorso. Come, difatti, reso esplicito dallo stesso contenuto del ricorso, - oltrechè dalle pronunce rese dai giudici di merito, - vi ene in considerazione, nella fattispecie, l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso dal Comune di Ribera in relazione all’ICI dovuta dalla contribuente per il periodo di imposta 2005. [OSCURATO:PERSONA] locale, nella qualità di soggetto pubblico impositore, è stato, quindi, parte del giudizio di merito e nei suoi confronti è stata resa la gravata pronuncia che, come anticipato, ha riformato la decisione di prime cure statuendo la legittimità dell’atto impositivo oggetto di impugnazione. Il ricorso per cassazione, però, è stato proposto, e notificato, nei soli confronti dell’Agenzia delle Entrateche, per quanto sin qui rilevato, è rimasta del tutto estranea al rapporto impositivo e, per quel che più rileva, al giudizio svoltosi nei gradi di merito. 2.1 – Come rilevato dalla Corte, con risalente e consolidato orientamento interpretativo, posto che la qualità di parte legittimata a proporre il ricorso per cassazione (sia ai sensi dell’art. 360 e ss. cod. proc. civ., sia ai sensi dell’art. 111 Cost.), o per resistere ad esso , spetta unicamente a chi abbia formalmente assunto la veste di parte nel giudizio di merito conclusosi con la decisione impugnata, va dichiarato inammissibile, per difetto di rituale instaurazione del processo, il ricorso per cassazione proposto contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio di merito, ciò che preclude l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti legittimati, non potendosi ordinare la citazione di altri soggetti in una situazione di radicale carenza del rapporto processuale di base (v., ex plurimis , Cass., 1 marzo 2023, n. 6198; Cass., 14 dicembre 2016, n. 25779; Cass., 16 gennaio 2012, n. 520; Cass., 16 giugno 2006, n. 13954; Cass. Sez. U., 28 novembre 2001, n. 15145; Cass. Sez. U., 18 novembre 1994, n. 9753). 3. - Le spese del giudizio di legittimità non vanno regolate, tra le parti, in difetto di attività difensiva della parte che si è tardivamente costituita al solo fine di partecipare alla discussione del ricorso, mentre sussistono, nei confronti della ricorrente, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 , l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così