CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 12014/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10344/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] N 1 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO [OSCURATO:SOCIETA] n. 1302/2020 depositata il05/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La casa di curaha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per i corrispettivi relativi alle prestazioni sanitarie rese, in regime di convenzione, nell'anno 2007; l'Asl si è opposta opponendo i rilievi della Commissione ispettiva permanente. Il Tribunale ha respinto l'opposizione ritenendo che la l'Asl non avesse assolto l'onere probatorio a suo carico e che fosse insufficiente il richiamo al verbale della Commissione ispettiva permanente in quanto si limitava al solo ricalcolo delle prestazioni dovute in conseguenza di una delibera di Giunta regionale modificativa delle tariffe, successivamente annullata dal TAR.[OSCURATO:PERSONA] ha interposto gravame, che la Corte d'appello ha respinto, rilevando che la casa di cura aveva dimostrato che le decurtazioni dipendevano dal ricalcolo tariffario operato in conformità alla delibera di Giunta regionale 833/2007, successivamente annullata dal TAR, e che pertanto il volume e l'effettività delle prestazioni dovevano ritenersi conformi a quelle riportate nelle fatture. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso la Asl affidandosi a un unico motivo. La casa di cura ha svolto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c. la violazione di norme di diritto in relazione all’art 2909 c.c. e all’art 111 Cost. sul giusto processo. La ricorrente osserva che la sentenza si fonda sul rilievo che le tariffe introdotte con la delibera di Giunta 833/2007 non potevano applicarsi perché detta delibera era stata annullata dal TAR Abruzzo, ma si tratta va di un giudizio in cui la Asl non era stata parte e quindi non aveva potuto eccepiretempestivamente, innanzi alla Corte d’appello, che il Consiglio di Stato aveva annullato la suddetta decisione, con conseguente ripristino della validità ed efficacia della delibera n.833/2007, circostanza questa artatamente nascosta dalla casa di cura. La ricorrente deduce che, in ogni caso, la Corte d'appello è caduta in errore perché in presenza di una produzione documentale priva della attestazione del passaggio in giudicato, il giudice avrebbe dovuto accertare se tale sentenza fosse definitiva o meno prima di fondare su di essa la sua decisione. 2.-Il motivo è fondato. Il giudice di secondo grado fonda le sue argomentazioni in ordine all'assolvimento dell’onere della prova sul rilievo che la delibera che approvava le tariffe era stata annullata, senza però aver verificato se effettivamente detto annullamento fosse passato in giudicato. Si tratta di un errore in punto di diritto, poiché dalla lettura della sentenza impugnata si desume che il giudice ha regolato la fattispecie come se l'annullamento giudiziale dell’atto amministrativo fosse definitivo, senza tenere in conto che la sentenza amministrativa di primo grado, a meno che non sia dotata di attestazione di passaggio in giudicato, è suscettibile di essere riformata. Il giudice d’appello ha quindi fatto cattiva applicazione della norma contenuta nell’art 324 c.p.c. che enuncia il principio del giudicato formale, poiché ha tralasciato la verifica se la documentazione relativa all'annullamento della delibera contenesse o meno l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza TAR; e ciò a prescindere dalla circostanza che la parte avesse o meno in sede di appello depositato la sentenza di riforma da parte del Consiglio di Stato. P eraltro deve tenersi conto che alla mera non contestazione del giudicato, non può attribuirsi il significato di ammissione della definitività della decisione (Cass.4803/2018). Ne consegue, in accoglimento del ricorso , la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità Così deciso in Roma, il 28/03/2024, nella camera d