Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 07872/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 27026/25 ritenuto che la Corte di appello di Bari ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena, di diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante dell'ingente quantità, facendo riferimento alla obiettiva gravità del fatto relativo al trasporto di oltre tre chilogrammi di cocaina; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a fronte di una motivazione puntuale, ricostruiscono il fatto in termini di minore gravità senza allegazione di travisamenti della prova che possano giustificare il dedotto' vizio di omessa motivazione, oltre che per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, considerata l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sulla ritenuta gravità del fatto per qualità e quantità dello stupefacente e modalità del trasporto; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il PrePde,flt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 27026/25 ritenuto che la Corte di appello di Bari ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena, di diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante dell'ingente quantità, facendo riferimento alla obiettiva gravità del fatto relativo al trasporto di oltre tre chilogrammi di cocaina; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono aspecifiche perché a fronte di una motivazione puntuale, ricostruiscono il fatto in termini di minore gravità senza allegazione di travisamenti della prova che possano giustificare il dedotto' vizio di omessa motivazione, oltre che per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, considerata l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sulla ritenuta gravità del fatto per qualità e quantità dello stupefacente e modalità del trasporto; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 febbraio 2026 Il Consigliere estensore Il PrePde,flt
Sentenza Cassazione n. 07872/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris