CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 23633/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza dell'Il febbraio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 26 maggio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 641 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si deducono l'erronea applicazione dell'art. 641 cod. pen. e il travisamento delle prove, poste a sostegno dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato - è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal Collegio territoriale, che, in particolare, a pagina 6 della sentenza impugnata, ha evidenziato che dal compendio probatorio, segnatamente dalle dichiarazioni testimoniali del professionista, che ha erogato la prestazione medica, e della sua segretaria, era emerso che l'imputato, dopo aver preso un appuntamento, finalizzato ad acquistare una prestazione professionale medica in favore di una sua conoscente di non modico valore (filler della tossina botulinica per euro 1.000,00 circa), ha dissimulato, dapprima, una difficoltà di pagamento con la carta di credito, al fine di non adempiere la prestazione, per poi asserire - una volta richiamato al telefono - di aver pagato in contanti presso lo studio medico, ponendo così in essere una condotta fraudolenta finalizzata a celare il proprio stato di insolvenza (prima ben taciuto dallo stesso con false rassicurazioni al medico sulla volontà e possibilità di pagare); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P