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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 18186/2023

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[OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. [OSCURATO:PERSONA] adito il Tribunale di Arezzo, esponendo di avere lavorato come docente presso il liceo della comunicazione di Sansepolcro, struttura sociale dell’INPS(Gestione ex INPDAP), istituto scolast ico secondario superiore paritario,in forza di diversi contratti a tempo determinato dal 20 settembre 2008 al 31 agosto 2015.

2. La ricorrente ha chiesto dichiararsi l’illegittimità dell’apposizione dei termini e la nullità parziale dei contratti stipulati tra le parti, nonché la condanna dell’Istituto ad inserirla nel corretto gradone stipendiale in base all’anzianità di servizio maturata e al pagamento delle differenze retributive, oltre al risarcimento del danno ai sensi dell’art.36, comma 6, del d.lgs. n.165/2001.

3. Il Tribunale di Arezzo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 11/2017, ha parzialmente accolto il ricorso,dichiarando il diritto della ricorrente al riconoscimento della progressione di carriera fin dallacostituzione del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, con condanna della P.A.al pagamento degli importi eventualmente risultanti in suo favore, nonché al risarcimento del danno, quantificato in dieci mensilità.

4. L'INPS ha proposto appello che la Corte d'appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, ha parzialmente accolto con sentenza n. 107/2018, dichiarando il diritto della lavoratrice alla progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto tempo per tempo applicabile in base all’anzianità maturata nei periodi effettivamente lavorati a decorrere dalla prima assunzione a termine,ed ha condannato la parte appellante al pagamento delle differenze tra il trattamento retributivo in fatto corrisposto alla Rampini e quello che le sarebbe stato dovuto per effetto dell’anzianità di servizio come riconosciuta. 5.La Corte territoriale ha escluso che potesse trovare applicazione la speciale disciplina della scuola pubblica come invocata dall'INPS; ha inoltre ritenuto l’insussistenza dei presupposti per le assunzioni precarie, nonché di ragioni oggettive idonee a giustificare una differenziazione del trattamento retributivo dei dipendenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, ed ha inoltre ritenuto che il risarcimento del danno fosse stato correttamente quantificato conformemente alla giurisprudenza di legittimità.

6. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base diun unico motiv o .

7. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso, illustrato da memoria.

DIRITTO

1. Con un unicomotivo l'INPS lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 95 e 109della legge n. 107 del 2015, dell’art.36 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art.32della legge n. 183 del 2010, dell’art. 2043 cod. civ. e 2697 cod. civ., in relazione alla violazione dei principi di cui all’art.111 Cost., ed in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art.6 CEDU,non avendo la ricorrente dedotto né provato l’insussistenza di una delle misure di stabilizzazione previste, quale presupposto per il risarcimento.

Si duole della mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, dell’indicazione nel ricorso di contratti a termine relativi a posti individuati per supplenze su organico di fatto con scadenza al 30 giugno e temporanee, che non configurano alcun abuso.

Argomenta che dal piano governativo “Buona scuola” non risulta in alcun modo esclusa la scuola paritaria, precisando che le scuole private sono parte integrante e costitutiva dell’unico sistema nazionale di istruzione e formazione; sostiene che l'apposizione dei termini oggetto di causa era giustificata da ragioni oggettive, dovendosi garantire la continuità didattica.Lamenta altresì che la Corte territoriale ha illegittimamente ritenuto sussistente un danno in re ipsa, anche in difetto di allegazione da parte dell’interessata.

2. La doglianza è inammissibile, in conformità a precedente in termini di questa Corte (Cass. n.880/2023), a cui si intende dare continuità e alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ.

La Corte territoriale ha infatti escluso che, nella specie, trovassero applicazione le norme sul reclutamento del personale della scuola pubblica, in quanto il rapporto di lavoro intercorreva con un ente pubblico diverso dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] che gestiva una scuola paritaria, con l'effetto che detto rapporto non era disciplinato dalla disciplina speciale della scuola pubblica, ma dallo statuto generale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ed in primis dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che ha imposto nell'impiego pubblico "più stringenti condizioni per il ricorso al lavoro precario rispetto al settore privato, consentendone l'utilizzo solo per esigenze temporanee ed eccezionali".

Secondo il giudice di appello, a fronte della contestazione del lavoratore, la P.A. interessata nonaveva peraltro allegato né dimostrato l'esistenza di siffatte "esigenze temporanee ed eccezionali"; la Corte territoriale ha inoltre ritenuto che anche qualora fosse stata applicabile la disciplina speciale dell'accesso agli impieghi del personale scolastico, la reiterazione dei contratti a tempo determinato sarebbe stata abusiva, alla luce dei principi affermati dalle decisioni n. 2252-2258 del 2016 della Corte di cassazione(ha precisato che la questione riguarda 6 successivi incarichi annuali su 8 contratti).

L'INPS non ha tuttavia contestato le rationes decidendiposte a fondamento della decisione impugnata, avendo prospettato che in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 109, della legge n. 107 del 2015, erano state modificate le modalità di acceso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale, che in forza della legge n. 62/2000le scuole private sono parte integrante e costitutiva dell’unico sistema nazionale di istruzione e formazione,che incombeva sul ricorrente l’onere di provare l’insussistenza di una delle misure di stabilizzazione previstee che la reiterazione dei contratti era giustificata dalla necessità di garantire la continuità dell'attività scolastica.

3. Va poi evidenziata la non assimilabilità dei docenti che abbiano prestato servizio presso le scuole paritarie a quelli in regime di pubblico impiego privatizzato delle scuole statali, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale (Cass., Sez.

L, n. 32386 dell'11dicembre 2019).

4. A prescindere dal rilievo che l’INPS non ha prospettato la stabilizzazione della Rampini, si osserva che, in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive (Cass., Sez.

L, n. 14815 del 27 maggio 2021). 5.La censura relativa alla violazione delle disposizioni relative al risarcimento del danno è inammissibile , in quanto non tiene conto della ratio decidend i relativa all’applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5072 del 2016e riportati nella sentenza, né del passaggio motivazionale della sentenza impugnata secondo cui la questione riguarda 6 successivi incarichi annuali su 8 contratti (pag. 8 della sentenza; la Corte territoriale ha dunque escluso che le supplenze temporanee e su organico di fatto configurino abusi).

La Corte territoriale, nel determinare l'indennità spettante al lavoratore nel rispetto dei limiti di legge,sulla base dei parametri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte ha dunque correttamente valutato la durata considerevole della "relazione negoziale inter partes" e la natura del datore di lavoro (un ente pubblico dalle dimensioni occupazionali piùche consistenti).5.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

7. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dàatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per compensi, oltre, spese generali in misura del 15% e accessori di legge; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. [OSCURATO:PERSONA] adito il Tribunale di Arezzo, esponendo di avere lavorato come docente presso il liceo della comunicazione di Sansepolcro, struttura sociale dell’INPS(Gestione ex INPDAP), istituto scolast ico secondario superiore paritario,in forza di diversi contratti a tempo determinato dal 20 settembre 2008 al 31 agosto 2015. 2. La ricorrente ha chiesto dichiararsi l’illegittimità dell’apposizione dei termini e la nullità parziale dei contratti stipulati tra le parti, nonché la condanna dell’Istituto ad inserirla nel corretto gradone stipendiale in base all’anzianità di servizio maturata e al pagamento delle differenze retributive, oltre al risarcimento del danno ai sensi dell’art.36, comma 6, del d.lgs. n.165/2001. 3. Il Tribunale di Arezzo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 11/2017, ha parzialmente accolto il ricorso,dichiarando il diritto della ricorrente al riconoscimento della progressione di carriera fin dallacostituzione del primo rapporto di lavoro a tempo determinato, con condanna della P.A.al pagamento degli importi eventualmente risultanti in suo favore, nonché al risarcimento del danno, quantificato in dieci mensilità. 4. L'INPS ha proposto appello che la Corte d'appello di Firenze, nel contraddittorio delle parti, ha parzialmente accolto con sentenza n. 107/2018, dichiarando il diritto della lavoratrice alla progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto tempo per tempo applicabile in base all’anzianità maturata nei periodi effettivamente lavorati a decorrere dalla prima assunzione a termine,ed ha condannato la parte appellante al pagamento delle differenze tra il trattamento retributivo in fatto corrisposto alla Rampini e quello che le sarebbe stato dovuto per effetto dell’anzianità di servizio come riconosciuta. 5.La Corte territoriale ha escluso che potesse trovare applicazione la speciale disciplina della scuola pubblica come invocata dall'INPS; ha inoltre ritenuto l’insussistenza dei presupposti per le assunzioni precarie, nonché di ragioni oggettive idonee a giustificare una differenziazione del trattamento retributivo dei dipendenti precari rispetto a quelli a tempo indeterminato, ed ha inoltre ritenuto che il risarcimento del danno fosse stato correttamente quantificato conformemente alla giurisprudenza di legittimità. 6. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base diun unico motiv o . 7. [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso, illustrato da memoria. DIRITTO 1. Con un unicomotivo l'INPS lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 95 e 109della legge n. 107 del 2015, dell’art.36 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell’art.32della legge n. 183 del 2010, dell’art. 2043 cod. civ. e 2697 cod. civ., in relazione alla violazione dei principi di cui all’art.111 Cost., ed in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art.6 CEDU,non avendo la ricorrente dedotto né provato l’insussistenza di una delle misure di stabilizzazione previste, quale presupposto per il risarcimento. Si duole della mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, dell’indicazione nel ricorso di contratti a termine relativi a posti individuati per supplenze su organico di fatto con scadenza al 30 giugno e temporanee, che non configurano alcun abuso. Argomenta che dal piano governativo “Buona scuola” non risulta in alcun modo esclusa la scuola paritaria, precisando che le scuole private sono parte integrante e costitutiva dell’unico sistema nazionale di istruzione e formazione; sostiene che l'apposizione dei termini oggetto di causa era giustificata da ragioni oggettive, dovendosi garantire la continuità didattica.Lamenta altresì che la Corte territoriale ha illegittimamente ritenuto sussistente un danno in re ipsa, anche in difetto di allegazione da parte dell’interessata. 2. La doglianza è inammissibile, in conformità a precedente in termini di questa Corte (Cass. n.880/2023), a cui si intende dare continuità e alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ. La Corte territoriale ha infatti escluso che, nella specie, trovassero applicazione le norme sul reclutamento del personale della scuola pubblica, in quanto il rapporto di lavoro intercorreva con un ente pubblico diverso dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] che gestiva una scuola paritaria, con l'effetto che detto rapporto non era disciplinato dalla disciplina speciale della scuola pubblica, ma dallo statuto generale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ed in primis dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che ha imposto nell'impiego pubblico "più stringenti condizioni per il ricorso al lavoro precario rispetto al settore privato, consentendone l'utilizzo solo per esigenze temporanee ed eccezionali". Secondo il giudice di appello, a fronte della contestazione del lavoratore, la P.A. interessata nonaveva peraltro allegato né dimostrato l'esistenza di siffatte "esigenze temporanee ed eccezionali"; la Corte territoriale ha inoltre ritenuto che anche qualora fosse stata applicabile la disciplina speciale dell'accesso agli impieghi del personale scolastico, la reiterazione dei contratti a tempo determinato sarebbe stata abusiva, alla luce dei principi affermati dalle decisioni n. 2252-2258 del 2016 della Corte di cassazione(ha precisato che la questione riguarda 6 successivi incarichi annuali su 8 contratti). L'INPS non ha tuttavia contestato le rationes decidendiposte a fondamento della decisione impugnata, avendo prospettato che in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 109, della legge n. 107 del 2015, erano state modificate le modalità di acceso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale, che in forza della legge n. 62/2000le scuole private sono parte integrante e costitutiva dell’unico sistema nazionale di istruzione e formazione,che incombeva sul ricorrente l’onere di provare l’insussistenza di una delle misure di stabilizzazione previstee che la reiterazione dei contratti era giustificata dalla necessità di garantire la continuità dell'attività scolastica. 3. Va poi evidenziata la non assimilabilità dei docenti che abbiano prestato servizio presso le scuole paritarie a quelli in regime di pubblico impiego privatizzato delle scuole statali, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale (Cass., Sez. L, n. 32386 dell'11dicembre 2019). 4. A prescindere dal rilievo che l’INPS non ha prospettato la stabilizzazione della Rampini, si osserva che, in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive (Cass., Sez. L, n. 14815 del 27 maggio 2021). 5.La censura relativa alla violazione delle disposizioni relative al risarcimento del danno è inammissibile , in quanto non tiene conto della ratio decidend i relativa all’applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5072 del 2016e riportati nella sentenza, né del passaggio motivazionale della sentenza impugnata secondo cui la questione riguarda 6 successivi incarichi annuali su 8 contratti (pag. 8 della sentenza; la Corte territoriale ha dunque escluso che le supplenze temporanee e su organico di fatto configurino abusi). La Corte territoriale, nel determinare l'indennità spettante al lavoratore nel rispetto dei limiti di legge,sulla base dei parametri indicati dalla giurisprudenza di questa Corte ha dunque correttamente valutato la durata considerevole della "relazione negoziale inter partes" e la natura del datore di lavoro (un ente pubblico dalle dimensioni occupazionali piùche consistenti).5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. 7. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dàatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 5.000,00 per compensi, oltre, spese generali in misura del 15% e accessori di legge; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri
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