Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 settembre 2026

Cassazione n. 24956/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 8528/2026Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 24956/2026Data pubblicazione 03/09/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 3DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]isti gli atti del procedimento n. 8528/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] 91 S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], difesa comein atti;contro[OSCURATO:PERSONA] + 3, difesi come in atti (controricorrenti e ricorrenti incidentaliadesivi);[OSCURATO:PERSONA] + ALTRI, difesi come in atti (controricorrenti);[OSCURATO:PERSONA] + ALTRI (intimati);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la né parte ricorrente principale, né le partericorrente incidentale adesiva, abbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;compensa le spese del giudizio di legittimità tra la parte ricorrente principale e laparte ricorrente incidentale adesiva;condanna la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale adesiva,in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensoreantistatario.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 02/09/2026.IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 8528/2026Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 24956/2026Data pubblicazione 03/09/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] - AREA 3DECRETO [OSCURATO:PERSONA](artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]isti gli atti del procedimento n. 8528/2026 R.G., relativo al ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] 91 S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], difesa comein atti;contro[OSCURATO:PERSONA] + 3, difesi come in atti (controricorrenti e ricorrenti incidentaliadesivi);[OSCURATO:PERSONA] + ALTRI, difesi come in atti (controricorrenti);[OSCURATO:PERSONA] + ALTRI (intimati);Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la né parte ricorrente principale, né le partericorrente incidentale adesiva, abbiano chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;compensa le spese del giudizio di legittimità tra la parte ricorrente principale e laparte ricorrente incidentale adesiva;condanna la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale adesiva,in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensoreantistatario.Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 02/09/2026.IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ott. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24956/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris