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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00930/2026

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nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 10111/ 20 2 4 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:Iva –controllo automatizzato –definizione agevolata ex art. 1, comma 236, legge n. 197/2022 [OSCURATO:SOCIETA]. –intimata – avversola sentenza n. 9594/19/ 20 2 3 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia , depositata il 24 / 11 /20 2 3 .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro .

Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Messina la cartella di pagamento con cui l’Ufficio, all’esito di controllo automatizzato della dichiarazione relativa all’anno 2012, avevarecuperato l’Iva non versata e relativi accessori . 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso. 3.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia , investita dell’appellodella società , dichiarò estinto il giudizio in quanto , avendo lacontribuente depositato copia della domanda di definizione agevolata dellecontroversie tributarie di cui all’art. 1, commi 186 - 205, legge n. 197 del 2022 e avendo essa provveduto al versamento degli importi dovutio, quantomeno, della prima ra ta, sussistevano i requisiti previsti dalcomma 197 dell’art. 1 cit. per una pronuncia estintiva del processo .

4. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso percassazione affidandolo a due motivi . 5.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è rimasta intimata. 6.Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso , ex art. 380 - bisc.p.c., in data 17 settembre 2024, in considerazione della rilevata manifesta infondatezza di entrambi i motivi , la ricorrente con atto depositatoin data 16 ottobre 2024 ha chiesto la decisione del ricorso , equindi, ai sensi degli artt. 380 - bis e 380 - bis .1 c.p.c. , è stata disposta latrattazione della causa per l’odierna camera di consiglio.

Consideratoche:

1. Con il primo motivo di ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 , c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022 » poiché il Giudice di seconde cure , nel dichiarareestinto il giudizio, ha erroneamente applicato alla fattispecie la disciplinasulla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186 - 205, della leggen. 197 del 2022, la quale si perfeziona con il pagamento della prima rata, mentre invec e la contribuente aveva presentato istanza di definizione ai sensi dell’art. 1, commi 231 - 252, della legge predetta, normativa che invece subordina l’estinzione del giudizio pendente all’integralepagamento di tutte le rate dovute. 2.Con il secondo motivo di ricorso si ripropone la stessa questione posta conil primo motivo, ma sotto il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia e oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c.

3. I due motiv i, che per la loro stretta connessione possono essere esaminaticongiuntamente, sono in fondat i . 3.1.Con la norma di interpretazione autentica di cui all ’art. 12 - bis , d.l. n. 84del 2025, inserito in sede di conversione dalla l egge n. 108 del 2025, èstato previsto che il secondo periodo del comma 236 dell ’ art. 1, l. n. 197 del2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell ’ estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata , l ’ effettivo perfezionamento della definizione si realizzacon il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzioneè dichiarata dal giudice d ’ ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell ’ Agenzia delle e ntrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell ’ ente impositore, della dichiarazionedi adesione alla definizione agevolata, della comunicazione dell’agente della riscossione dell’ accoglimento della domanda e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

L’interventonormativo, che in ragione della sua natura interpretativa è applicabileretroattivamente e, dunque, anche al caso di specie, conferma lafondatezza del l’orientamento di questa Corte , richiamato anche nella proposta di definizione accelerata, secondo cui « in tema di definizione agevolatadei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252,della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione - quater ), il comma 236prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciandoai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia sunumero, ammon tare delle rate e relative scadenze – ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla proceduradi definizione prescelta » (Cass. n. 24428 / 2024).

3.2. In virtù dell’opzione interpretativa prescelta dal legislatore, n on residua alcuno spazio per aderire a l diverso indirizzo ermeneutico in passatofatto proprio , tra le altre, da Cass. n. 24479/2024 – richiamata dall’Agenzia ricorrente nella sua istanza di decisione ex art. 380 - bis , comma2, c.p.c. – secondo cui l’estinzione del giudizio ai sensi del ridetto comma236 sarebbe subordinato, oltre che all’accoglimento dell’istanza di definizione,al pagamento integrale di tutte le somme dovute e per le quali èstato previsto un piano di versamento rateale.

3.3. Alla luce di quanto appena precisato , la sentenza impugnata è immunedalle censure ad essa mosse giacché, pur avendo fatto erroneo riferimentoalla disciplina di cui all’art. 1, commi 186 - 205, della legge n. 197del 2022 in luogo di quella, effettivamente applicabile, di cui all’art. 1,commi 231 - 252, della medesima legge, è comunque pervenuta ad un risultatocorretto, avendo dichiarato l’estinzione del giudizio in ragione del perfezionamento della definizione agevolata (istanza del contribuente seguita dall’accettazione dell’amministrazione) nonché della dimostrazionedocumentale del pagamento della prima rata, ovverosia di quella che, come si desume anche dalla “comunicazione dell e somme dovute”trascritta nel corpo del ricorso, era l’unica rata ad essere scaduta al15 novembre 2023, data di pronuncia della sentenza (v. anche Cass. n. 29574/2025). 4.Il ricorso va quindi rigettato .

5. Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità giacché la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rimasta intimata, non ha svolto attività difensiva.L’esistenza di un pregresso contrasto interpretativo all’interno diquesta stessa Corte in merito alla portata del comma 236 dell ’ art. 1, legge n. 197 del 2022 – contrasto che ha portato, dapprima, alla rimessione della questione all e Sezioni unite (Cass., ordinanza interlocutoria n. 5830/2025) e, poi, all’intervento del legislatore in funzionedi chiarificazione ermeneutica – esclude inoltre che sussistano i presuppostiper la condanna della ricorrente al pagamento, ai sens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 10111/ 20 2 4 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:Iva –controllo automatizzato –definizione agevolata ex art. 1, comma 236, legge n. 197/2022 [OSCURATO:SOCIETA]. –intimata – avversola sentenza n. 9594/19/ 20 2 3 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia , depositata il 24 / 11 /20 2 3 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 dicembre 2025 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro . Rilevatoche: 1.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Messina la cartella di pagamento con cui l’Ufficio, all’esito di controllo automatizzato della dichiarazione relativa all’anno 2012, avevarecuperato l’Iva non versata e relativi accessori . 2.[OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso. 3.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia , investita dell’appellodella società , dichiarò estinto il giudizio in quanto , avendo lacontribuente depositato copia della domanda di definizione agevolata dellecontroversie tributarie di cui all’art. 1, commi 186 - 205, legge n. 197 del 2022 e avendo essa provveduto al versamento degli importi dovutio, quantomeno, della prima ra ta, sussistevano i requisiti previsti dalcomma 197 dell’art. 1 cit. per una pronuncia estintiva del processo . 4. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso percassazione affidandolo a due motivi . 5.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è rimasta intimata. 6.Formulata proposta di definizione accelerata del ricorso , ex art. 380 - bisc.p.c., in data 17 settembre 2024, in considerazione della rilevata manifesta infondatezza di entrambi i motivi , la ricorrente con atto depositatoin data 16 ottobre 2024 ha chiesto la decisione del ricorso , equindi, ai sensi degli artt. 380 - bis e 380 - bis .1 c.p.c. , è stata disposta latrattazione della causa per l’odierna camera di consiglio. Consideratoche: 1. Con il primo motivo di ricorso s i deduce, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 , c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197/2022 » poiché il Giudice di seconde cure , nel dichiarareestinto il giudizio, ha erroneamente applicato alla fattispecie la disciplinasulla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 186 - 205, della leggen. 197 del 2022, la quale si perfeziona con il pagamento della prima rata, mentre invec e la contribuente aveva presentato istanza di definizione ai sensi dell’art. 1, commi 231 - 252, della legge predetta, normativa che invece subordina l’estinzione del giudizio pendente all’integralepagamento di tutte le rate dovute. 2.Con il secondo motivo di ricorso si ripropone la stessa questione posta conil primo motivo, ma sotto il profilo dell’omesso esame circa un fatto decisivo della controversia e oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. 3. I due motiv i, che per la loro stretta connessione possono essere esaminaticongiuntamente, sono in fondat i . 3.1.Con la norma di interpretazione autentica di cui all ’art. 12 - bis , d.l. n. 84del 2025, inserito in sede di conversione dalla l egge n. 108 del 2025, èstato previsto che il secondo periodo del comma 236 dell ’ art. 1, l. n. 197 del2022, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell ’ estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata , l ’ effettivo perfezionamento della definizione si realizzacon il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e l’estinzioneè dichiarata dal giudice d ’ ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell ’ Agenzia delle e ntrate - Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell ’ ente impositore, della dichiarazionedi adesione alla definizione agevolata, della comunicazione dell’agente della riscossione dell’ accoglimento della domanda e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata. L’interventonormativo, che in ragione della sua natura interpretativa è applicabileretroattivamente e, dunque, anche al caso di specie, conferma lafondatezza del l’orientamento di questa Corte , richiamato anche nella proposta di definizione accelerata, secondo cui « in tema di definizione agevolatadei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252,della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione - quater ), il comma 236prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciandoai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia sunumero, ammon tare delle rate e relative scadenze – ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla proceduradi definizione prescelta » (Cass. n. 24428 / 2024). 3.2. In virtù dell’opzione interpretativa prescelta dal legislatore, n on residua alcuno spazio per aderire a l diverso indirizzo ermeneutico in passatofatto proprio , tra le altre, da Cass. n. 24479/2024 – richiamata dall’Agenzia ricorrente nella sua istanza di decisione ex art. 380 - bis , comma2, c.p.c. – secondo cui l’estinzione del giudizio ai sensi del ridetto comma236 sarebbe subordinato, oltre che all’accoglimento dell’istanza di definizione,al pagamento integrale di tutte le somme dovute e per le quali èstato previsto un piano di versamento rateale. 3.3. Alla luce di quanto appena precisato , la sentenza impugnata è immunedalle censure ad essa mosse giacché, pur avendo fatto erroneo riferimentoalla disciplina di cui all’art. 1, commi 186 - 205, della legge n. 197del 2022 in luogo di quella, effettivamente applicabile, di cui all’art. 1,commi 231 - 252, della medesima legge, è comunque pervenuta ad un risultatocorretto, avendo dichiarato l’estinzione del giudizio in ragione del perfezionamento della definizione agevolata (istanza del contribuente seguita dall’accettazione dell’amministrazione) nonché della dimostrazionedocumentale del pagamento della prima rata, ovverosia di quella che, come si desume anche dalla “comunicazione dell e somme dovute”trascritta nel corpo del ricorso, era l’unica rata ad essere scaduta al15 novembre 2023, data di pronuncia della sentenza (v. anche Cass. n. 29574/2025). 4.Il ricorso va quindi rigettato . 5. Non vi è luogo alla pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità giacché la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rimasta intimata, non ha svolto attività difensiva.L’esistenza di un pregresso contrasto interpretativo all’interno diquesta stessa Corte in merito alla portata del comma 236 dell ’ art. 1, legge n. 197 del 2022 – contrasto che ha portato, dapprima, alla rimessione della questione all e Sezioni unite (Cass., ordinanza interlocutoria n. 5830/2025) e, poi, all’intervento del legislatore in funzionedi chiarificazione ermeneutica – esclude inoltre che sussistano i presuppostiper la condanna della ricorrente al pagamento, ai sens
Sentenza Cassazione n. 00930/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris