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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21331/2026

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gale rappresentante pro tempore, Falegnameria F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 578/2021depositata il 12/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 6795/2022Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 21331/2026Data pubblicazione 23/06/20261.

F.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, quale obbligato principale eCARLO BIONDINI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FALEGNAMERIAhanno promosso opposizione al decreto ingiuntivo del 29 maggio 2015 n.1272, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore di CreditoCooperativo Umbro - BCC Mantignana dell’importo di € 80.840,32,derivante dal saldo passivo alla data del 27 novembre 2014 di un contocorrente acceso il 20 maggio 2009, sul quale erano appoggiati i saldi diuna apertura di credito e di tre conti anticipi, rapporti accesi tra il 2010 e il2012.2.

Il Tribunale di Perugia ha rigettato l’opposizione, con sentenzaconfermata dalla Corte d’Appello di Perugia, qui impugnata, con la quale èstato rigettato l’appello degli opponenti.

Ha ritenuto il giudice di appelloinammissibile l’eccezione di difetto di competenza per territorio, avendo gliappellanti dedotto di essere consumatori «senza censurare leargomentazioni contenute nella sentenza di primo grado» e ritenendo –nel merito – infondata l’eccezione per avere gli appellanti sottoscrittospecificamente la clausola derogatoria della competenza.3.

Ha, poi, rigettato l’appello in punto anatocismo, rilevando l’omessacontestazione della pari periodicità di interessi creditori e debitori, nonchéritenendo che – in base all’art. 120, comma 2, TUB come novellato dalla l.n. 147/2013 – non vi è divieto di anatocismo, stante l’operatività delladelibera CICR del 9 febbraio 2000.

Ha ritenuto inammissibile l’appello pergenericità, come ritenuto dal primo giudice, in punto interessi usurari,ritenendo esplorativa la CTU; parimenti, il giudice di appello ha ritenutoinammissibile l’appello in punto Commissione di [OSCURATO:PERSONA] (CMS),osservando che già il Tribunale aveva rilevato l’omessa indicazione delleclausole nulle e dei contratti ai quali le clausole sarebbero riferibili,rilevando la pattuizione di una CMS solo per uno dei rapporti in oggetto.n. 6795/2022 R.G.Numero registro generale 6795/2022Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 21331/2026Data pubblicazione 23/06/20264.

Propongono ricorso per cassazione gli appellanti, affidato a settemotivi, cui resiste con controricorso il cessionario del credito.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorsonel suo complesso, avendo i ricorrenti indicato le parti della sentenzaoggetto di censura.2.

Con il primo motivo si deduce «omessa pronuncia in punto di nullitàdella fideiussione in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. - violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3c.p.c. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5c.p.c.- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 e 1419 c.c. inrelazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.».

La sentenza impugnata non sisarebbe pronunciata sull’eccezione – articolata in comparsa conclusionalein appello del 7 ottobre 2020 - di nullità delle fideiussioni stipulate in data25 maggio 2009, in quanto fideiussioni omnibus contenenti clausoleidentiche a uno schema contrattuale ABI, in violazione del [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, nonché dell’art. 2 l. n.287/1990 e della disciplina anticoncorrenziale.

Si osserva che la nullità èrilevabile di ufficio in ogni stato e grado e che la nullità delle clausole sipropagherebbe all’intero contratto di fideiussione.3.

Il primo motivo – ammissibile sotto il profilo dell’indicazione delluogo processuale in cui le censure sono state articolate nel giudizio dimerito - è inammissibile sotto un duplice profilo.

In primo luogo, il motivoviene articolato sotto diversi profili di censura, ciascuno dei quali avrebbepotuto essere prospettato come autonomo motivo, senza che la suaglobale formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianzesingolarmente prospettate onde consentirne l'esame separatoesattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essen. 6795/2022 R.G.Numero registro generale 6795/2022Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 21331/2026Data pubblicazione 23/06/2026fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass.,Sez.

U. n. 9100/2015).4.

In secondo luogo, le nullità negoziali che non siano state rilevated'ufficio in primo grado, sono suscettibili di tale rilievo in appello o incassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano statiritualmente allegati e provati dalle parti (Cass. n. 34049/2025) e che – inogni caso – i fatti siano stati acquisiti agli atti del giudizio nel rispetto dellepreclusioni assertive e istruttorie (Cass., n. 4687/2024).

Tema sul quale ilricorrente non offre utili elementi, posto che si limita a richiamare laproduzione dello schema ABI e del provvedimento della Banca d’Italia n.55/2005 (che fondano in fatto l’esame di tale questione) solo concomparsa conclusionale in appello (docc. 4 e 3 all. comp. concl. app., pag.10 ricorso).

Ferma la natura di documento dello schema ABI «a monte»,anche il Provvedimento della Banca d’Italia, per la sua natura di attoamministrativo, deve essere prodotto dalla parte che lo invochi (Cass., n.34049/2025, cit.; Cass., n. 11904/2014; Cass., n. 12551/2013), per cui,non rientrando tale atto nel principio iura novit curia ex art. 113 cod. proc.civ., secondo cui il giudice lo deve conoscere indipendentemente dalleallegazioni di parte (Cass., n. 7387/2025), anche esso subisce – al paridello Schema ABI – le preclusioni istruttorie.

Sicché, la tardiva produzionein giudizio di tali documenti, preclude al giudice l’esame in concreto dellasuddetta questione, benché astrattamente rilevabile di ufficio.5.

Con il secondo motivo si deduce «illegittimità e/o erroneità dellasentenza per violazione delle norme sulla competenza in relazione all’art.360, co. 1 n. 2 - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 33 deld.lgs. 206/2005 nonché degli artt. 19 e 29 c.p.c. in relazione all’art. 360,co. 1 n. 3 c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. inrelazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.».

Si censura, in primo luogo, lastatuizione di inammissibilità del giudice di appello dell’eccezione diincompetenza, avendo i ricorrenti allegato – quanto ai fideiussori – che in. 6795/2022 R.G.Numero registro generale 6795/2022Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 21331/2026Data pubblicazione 23/06/2026tre garanti persone fisiche non avrebbero agito nell’ambito della propriaprimo grado; sarebbe, per l’effetto, vessatoria la clausola derogatoria dellacompetenza e insorgerebbe la competenza inderogabile del territorio dellaresidenza dei consumatori in [OSCURATO:PERSONA] (Spoleto).

Si censura,inoltre, la statuizione relativa alla natura esclusiva della clausoladerogatoria della competenza, così residuando anche per il fideiussore nonconsumatore la competenza per territorio del Tribunale di Spoleto.6.

Il secondo motivo è inammissibile.

Quanto alla censura relativa aifideiussori persone fisiche, a fronte della declaratoria di inammissibilità delmotivo di appello ex art. 342 cod. proc. civ., la parte rimastasoccombente, per impedire il passaggio in giudicato di tale statuizione, hal'onere di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, avesseinvece i requisiti richiesti dell'art. 342 cod. proc. civ. (Cass., n.18776/2023); la parte ha, pertanto, l’onere di individuare chiaramente lequestioni e i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, lerelative doglianze, affiancando una parte argomentativa che confuti econtrasti le ragioni addotte dal primo e del secondo giudice (Cass., n.36481/2022; Cass., n. 27199/2017).

Specifica deve, pertanto, risultare lacontestazione della sentenza impugnata che, al pari di qualsiasi error inprocedendo, deve consentire ex actis al giudice di legittimità l'esercizio delpotere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, ove trascritti nelleloro parti essenziali e per la parte di interesse (Cass., n. 3612/2022;Cass., n. 24048/2021; Cass., n. 22880/2017; Cass., n. 29145/2020).7.

Sotto questo profilo, il ricorrente non ha trascritto le parti decisivedella sentenza di primo grado, trascritte dal controricorrente (pagg. 15 –16 controricorso), sentenza che ha ritenuto che i fideiussori personefisiche facevano parte, a vario titolo, del C.d.A. e che le fideiussioni eranofunzionali all’attività da loro esercitata.

Il ricorrente non ha trascritto ilcontenuto dell’atto di appello (non allegato al ricorso), limitandosi an. 6795/2022 R.G.Numero registro generale 6795/2022Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 21331/2026Data pubblicazione 23/06/2026dedurre, in modo generico, che «il Giudice ha ritenuto di dover escluderela qualità di consumatori in capo ai fideiussori, presumendo che questiavessero agito nell’ambito della propria attività professionale o sulla basedi collegamenti professionali che li legavano alla società, precisando comea nulla rilevava la circostanza che, all’epoca della sottoscrizione,ricoprissero la qualità di soci della società garantita» (pag. 21 ricorso),senza specificamente contestare l’accertamento in fatto compiuto dalprimo giudice.8.

Inammissibile è, poi, la censura relativa alla clausola derogatoriadella competenza (con particolare riferimento al fideiussore personagiuridica), in quanto non coglie la ratio decidendi, incentrata sullaavvenuta doppia sottoscrizione e non sulla natura esclusiva della derogadella competenza.9.

Con il terzo motivo si deduce «omessa pronuncia in punto dieccepita inefficacia del contratto di fideiussione in relazione all’art. 360,co. 1 n. 4 c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. inrelazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1175, 1375 e 1956 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3c.p.c.», per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciarsisull’eccezione di violazione degli obblighi di buona fede e di abusivaconcessione di credito e per non avere informato i fideiussoridell’aggravamento dell’indebitamento dell’obbligato principale.10.

Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt.1283 cod. civ. e dell’art. 120, comma 2, TUB, nella parte in cui lasentenza impugnata ha rigettato la censura relativa all’anatocismo.Deducono i ricorrenti la nullità della clausola che prevede l’anatocismo,non essendo questo sanato dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2020,osservandosi – inoltre - che occorre a termini della disciplina sopravvenutan. 6795/2022 R.G.Numero registro generale 6795/2022Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 21331/2026Data pubblicazione 23/06/2026(l. n. 147/2013) la reciprocità dei tassi e l’approvazione specifica dellarelativa clausola.11.

Con il quinto motivo si deduce «error in procedendo in relazioneall’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione degli artt.644 c.p. e 1815 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- violazionee/o falsa applicazione della legge 108/1996 in relazione all’art. 360, co. 1n. 3 c.p.c.- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 342c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.», nella parte in cui lasentenza impugnata ha ritenuto generico l’atto di appello in tema di usurae ha ritenuto esplorativa la CTU.12.

Il terzo motivo, il quarto e il quinto motivo sono inammissibili.

Ilterzo e il quinto motivo sono inammissibili per difetto di specificità, nonessendo stato trascritto l’atto di appello (come detto, non allegato alricorso) nelle parti in cui sarebbe stata illustrata tale deduzione, laddovenel giudizio di legittimità la deduzione del vizio di omessa pronunciapostula che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione ritualmente formulate e, inoltre, che tali istanze siano riportatenel ricorso per cassazione nei loro esatti termini con l'indicazione specificadell'atto in cui erano state proposte, onde consentire la verifica dellaritualità e della tempestività e della decisività delle questioni prospettate,senza le quali la Corte di cassazione, ancorché giudice del fattoprocessuale, non è legittimata a procedere a un'autonoma ricerca (Cass.,n. 28072/2021).13.

Il quarto e (nuovamente) il quinto motivo sono inammissibili, inquanto entrambi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, che ha – rispettivamente - accertato in fatto la reciprocità deitassi debitori e creditori, con piena operatività della Delibera CICR 9febbraio 2000 e ha ritenuto generico l’atto di appello in punto usura; ilquinto motivo – inoltre – non svolge alcuna censura alle statuizione dellan. 6795/2022 R.G.Numero registro generale 6795/2022Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 21331/2026Data pubblicazione 23/06/2026sentenza e risolvendosi - in violazione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. -in un «non motivo» (Cass., n. 9059/2024).14.

Con il sesto motivo si deduce «error in procedendo in relazioneall’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione dell’art.1346 c.c.in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 117 bis t.u.b. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3c.p.c.- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 342 c.p.c. inrelazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.», nella parte in cui la sentenzaimpugnata ha ritenuto generico l’atto di appello in tema di nullità dellaCMS.

Deducono i ricorrenti di avere specificamente allegato l’assenza digiustificazione e l’indeterminatezza della clausola per mancata indicazionedi utilizzi oltre il limite di fido e per mancanza di periodicità.

Si richiamanoi ricorrenti al d.l. n. 20/2012 ai fini della nullità della clausola in oggetto.15.

Il sesto motivo è inammissibile sotto più profili.

In primo luogo,non risulta censurato l’accertamento del giudice di appello che ha ritenuto,a sua volta, incensurato sia l’accertamento operato dal primo giudice (sulquale si è, pertanto, formato il giudicato interno già in primo grado),secondo cui le doglianze di parte opponente non avessero individuato leclausole dei plurimi contrattuali di cui era predicata la nullità.

In secondoluogo non è stato censurato l’accertamento secondo cui la pattuizionedella CMS ha riguardato solo un contratto (stipulato il 10 agosto 2010) etale pattuizione risultava determinata nel quantum («fissata nell’aliquotadel 0,12500% del massimo scoperto del conto»), come già accertato inprime cure (pag. 3 sent. imp.).

Inoltre, la doglianza è aspecifica, nonessendo state individuate le clausole per le quali vi sarebbe statosconfinamento.

Inammissibile per novità è, infine, la questione dellanullità per applicazione del d.l. n. 20/2012, in quanto questione estraneaalla sentenza impugnata.16.

Con il settimo motivo (indicato anch’esso come motivo VI) sideduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,n. 6795/2022 R.G.Numero registro generale 6795/2022Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 21331/2026Data pubblicazione 23/06/2026omesso esame di fatto decisivo per non essere state ammesse le istanzeistruttorie degli opponenti e la CTU contabile.17.

Il settimo motivo è duplicemente inammissibile, sia per violazionedell’art. 358-ter cod. proc. civ., per non essere stato indicato, in caso di«doppia conforme», se e in che termini le decisioni dei due gradi di meritofossero fondate su fatti diversi, sia in quanto non è deducibile con talevizio la mancata ammissione di mezzi di prova e della CTU, le qualirientrano nei poteri di scelta e valutazione delle prove, di spettanza delgiudice del merito.18.

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con speseregolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre alraddoppio del contributo unificato.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solidotra loro, al pagamento delle spese processuali in favore delcontroricorrente, che liquida in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre€ 200,00 per anticipazioni, 15% per spese forfetarie e accessori di legge;ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti peril versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/06/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]. 6795/2022 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gale rappresentante pro tempore, Falegnameria F.lli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA].,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 578/2021depositata il 12/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 6795/2022Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 21331/2026Data pubblicazione 23/06/20261. F.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione, quale obbligato principale eCARLO BIONDINI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FALEGNAMERIAhanno promosso opposizione al decreto ingiuntivo del 29 maggio 2015 n.1272, con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore di CreditoCooperativo Umbro - BCC Mantignana dell’importo di € 80.840,32,derivante dal saldo passivo alla data del 27 novembre 2014 di un contocorrente acceso il 20 maggio 2009, sul quale erano appoggiati i saldi diuna apertura di credito e di tre conti anticipi, rapporti accesi tra il 2010 e il2012.2. Il Tribunale di Perugia ha rigettato l’opposizione, con sentenzaconfermata dalla Corte d’Appello di Perugia, qui impugnata, con la quale èstato rigettato l’appello degli opponenti. Ha ritenuto il giudice di appelloinammissibile l’eccezione di difetto di competenza per territorio, avendo gliappellanti dedotto di essere consumatori «senza censurare leargomentazioni contenute nella sentenza di primo grado» e ritenendo –nel merito – infondata l’eccezione per avere gli appellanti sottoscrittospecificamente la clausola derogatoria della competenza.3. Ha, poi, rigettato l’appello in punto anatocismo, rilevando l’omessacontestazione della pari periodicità di interessi creditori e debitori, nonchéritenendo che – in base all’art. 120, comma 2, TUB come novellato dalla l.n. 147/2013 – non vi è divieto di anatocismo, stante l’operatività delladelibera CICR del 9 febbraio 2000. Ha ritenuto inammissibile l’appello pergenericità, come ritenuto dal primo giudice, in punto interessi usurari,ritenendo esplorativa la CTU; parimenti, il giudice di appello ha ritenutoinammissibile l’appello in punto Commissione di [OSCURATO:PERSONA] (CMS),osservando che già il Tribunale aveva rilevato l’omessa indicazione delleclausole nulle e dei contratti ai quali le clausole sarebbero riferibili,rilevando la pattuizione di una CMS solo per uno dei rapporti in oggetto.n. 6795/2022 R.G.Numero registro generale 6795/2022Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 21331/2026Data pubblicazione 23/06/20264. Propongono ricorso per cassazione gli appellanti, affidato a settemotivi, cui resiste con controricorso il cessionario del credito.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va rigettata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorsonel suo complesso, avendo i ricorrenti indicato le parti della sentenzaoggetto di censura.2. Con il primo motivo si deduce «omessa pronuncia in punto di nullitàdella fideiussione in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. - violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3c.p.c. - omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, co. 1 n. 5c.p.c.- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 e 1419 c.c. inrelazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.». La sentenza impugnata non sisarebbe pronunciata sull’eccezione – articolata in comparsa conclusionalein appello del 7 ottobre 2020 - di nullità delle fideiussioni stipulate in data25 maggio 2009, in quanto fideiussioni omnibus contenenti clausoleidentiche a uno schema contrattuale ABI, in violazione del [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005, nonché dell’art. 2 l. n.287/1990 e della disciplina anticoncorrenziale. Si osserva che la nullità èrilevabile di ufficio in ogni stato e grado e che la nullità delle clausole sipropagherebbe all’intero contratto di fideiussione.3. Il primo motivo – ammissibile sotto il profilo dell’indicazione delluogo processuale in cui le censure sono state articolate nel giudizio dimerito - è inammissibile sotto un duplice profilo. In primo luogo, il motivoviene articolato sotto diversi profili di censura, ciascuno dei quali avrebbepotuto essere prospettato come autonomo motivo, senza che la suaglobale formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianzesingolarmente prospettate onde consentirne l'esame separatoesattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se essen. 6795/2022 R.G.Numero registro generale 6795/2022Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 21331/2026Data pubblicazione 23/06/2026fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass.,Sez. U. n. 9100/2015).4. In secondo luogo, le nullità negoziali che non siano state rilevated'ufficio in primo grado, sono suscettibili di tale rilievo in appello o incassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano statiritualmente allegati e provati dalle parti (Cass. n. 34049/2025) e che – inogni caso – i fatti siano stati acquisiti agli atti del giudizio nel rispetto dellepreclusioni assertive e istruttorie (Cass., n. 4687/2024). Tema sul quale ilricorrente non offre utili elementi, posto che si limita a richiamare laproduzione dello schema ABI e del provvedimento della Banca d’Italia n.55/2005 (che fondano in fatto l’esame di tale questione) solo concomparsa conclusionale in appello (docc. 4 e 3 all. comp. concl. app., pag.10 ricorso). Ferma la natura di documento dello schema ABI «a monte»,anche il Provvedimento della Banca d’Italia, per la sua natura di attoamministrativo, deve essere prodotto dalla parte che lo invochi (Cass., n.34049/2025, cit.; Cass., n. 11904/2014; Cass., n. 12551/2013), per cui,non rientrando tale atto nel principio iura novit curia ex art. 113 cod. proc.civ., secondo cui il giudice lo deve conoscere indipendentemente dalleallegazioni di parte (Cass., n. 7387/2025), anche esso subisce – al paridello Schema ABI – le preclusioni istruttorie. Sicché, la tardiva produzionein giudizio di tali documenti, preclude al giudice l’esame in concreto dellasuddetta questione, benché astrattamente rilevabile di ufficio.5. Con il secondo motivo si deduce «illegittimità e/o erroneità dellasentenza per violazione delle norme sulla competenza in relazione all’art.360, co. 1 n. 2 - violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 33 deld.lgs. 206/2005 nonché degli artt. 19 e 29 c.p.c. in relazione all’art. 360,co. 1 n. 3 c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. inrelazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.». Si censura, in primo luogo, lastatuizione di inammissibilità del giudice di appello dell’eccezione diincompetenza, avendo i ricorrenti allegato – quanto ai fideiussori – che in. 6795/2022 R.G.Numero registro generale 6795/2022Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 21331/2026Data pubblicazione 23/06/2026tre garanti persone fisiche non avrebbero agito nell’ambito della propriaprimo grado; sarebbe, per l’effetto, vessatoria la clausola derogatoria dellacompetenza e insorgerebbe la competenza inderogabile del territorio dellaresidenza dei consumatori in [OSCURATO:PERSONA] (Spoleto). Si censura,inoltre, la statuizione relativa alla natura esclusiva della clausoladerogatoria della competenza, così residuando anche per il fideiussore nonconsumatore la competenza per territorio del Tribunale di Spoleto.6. Il secondo motivo è inammissibile. Quanto alla censura relativa aifideiussori persone fisiche, a fronte della declaratoria di inammissibilità delmotivo di appello ex art. 342 cod. proc. civ., la parte rimastasoccombente, per impedire il passaggio in giudicato di tale statuizione, hal'onere di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, avesseinvece i requisiti richiesti dell'art. 342 cod. proc. civ. (Cass., n.18776/2023); la parte ha, pertanto, l’onere di individuare chiaramente lequestioni e i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, lerelative doglianze, affiancando una parte argomentativa che confuti econtrasti le ragioni addotte dal primo e del secondo giudice (Cass., n.36481/2022; Cass., n. 27199/2017). Specifica deve, pertanto, risultare lacontestazione della sentenza impugnata che, al pari di qualsiasi error inprocedendo, deve consentire ex actis al giudice di legittimità l'esercizio delpotere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, ove trascritti nelleloro parti essenziali e per la parte di interesse (Cass., n. 3612/2022;Cass., n. 24048/2021; Cass., n. 22880/2017; Cass., n. 29145/2020).7. Sotto questo profilo, il ricorrente non ha trascritto le parti decisivedella sentenza di primo grado, trascritte dal controricorrente (pagg. 15 –16 controricorso), sentenza che ha ritenuto che i fideiussori personefisiche facevano parte, a vario titolo, del C.d.A. e che le fideiussioni eranofunzionali all’attività da loro esercitata. Il ricorrente non ha trascritto ilcontenuto dell’atto di appello (non allegato al ricorso), limitandosi an. 6795/2022 R.G.Numero registro generale 6795/2022Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 21331/2026Data pubblicazione 23/06/2026dedurre, in modo generico, che «il Giudice ha ritenuto di dover escluderela qualità di consumatori in capo ai fideiussori, presumendo che questiavessero agito nell’ambito della propria attività professionale o sulla basedi collegamenti professionali che li legavano alla società, precisando comea nulla rilevava la circostanza che, all’epoca della sottoscrizione,ricoprissero la qualità di soci della società garantita» (pag. 21 ricorso),senza specificamente contestare l’accertamento in fatto compiuto dalprimo giudice.8. Inammissibile è, poi, la censura relativa alla clausola derogatoriadella competenza (con particolare riferimento al fideiussore personagiuridica), in quanto non coglie la ratio decidendi, incentrata sullaavvenuta doppia sottoscrizione e non sulla natura esclusiva della derogadella competenza.9. Con il terzo motivo si deduce «omessa pronuncia in punto dieccepita inefficacia del contratto di fideiussione in relazione all’art. 360,co. 1 n. 4 c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. inrelazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. - violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1175, 1375 e 1956 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3c.p.c.», per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciarsisull’eccezione di violazione degli obblighi di buona fede e di abusivaconcessione di credito e per non avere informato i fideiussoridell’aggravamento dell’indebitamento dell’obbligato principale.10. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt.1283 cod. civ. e dell’art. 120, comma 2, TUB, nella parte in cui lasentenza impugnata ha rigettato la censura relativa all’anatocismo.Deducono i ricorrenti la nullità della clausola che prevede l’anatocismo,non essendo questo sanato dalla Delibera CICR del 9 febbraio 2020,osservandosi – inoltre - che occorre a termini della disciplina sopravvenutan. 6795/2022 R.G.Numero registro generale 6795/2022Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 21331/2026Data pubblicazione 23/06/2026(l. n. 147/2013) la reciprocità dei tassi e l’approvazione specifica dellarelativa clausola.11. Con il quinto motivo si deduce «error in procedendo in relazioneall’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione degli artt.644 c.p. e 1815 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- violazionee/o falsa applicazione della legge 108/1996 in relazione all’art. 360, co. 1n. 3 c.p.c.- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 342c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.», nella parte in cui lasentenza impugnata ha ritenuto generico l’atto di appello in tema di usurae ha ritenuto esplorativa la CTU.12. Il terzo motivo, il quarto e il quinto motivo sono inammissibili. Ilterzo e il quinto motivo sono inammissibili per difetto di specificità, nonessendo stato trascritto l’atto di appello (come detto, non allegato alricorso) nelle parti in cui sarebbe stata illustrata tale deduzione, laddovenel giudizio di legittimità la deduzione del vizio di omessa pronunciapostula che il giudice di merito sia stato investito di una domanda oeccezione ritualmente formulate e, inoltre, che tali istanze siano riportatenel ricorso per cassazione nei loro esatti termini con l'indicazione specificadell'atto in cui erano state proposte, onde consentire la verifica dellaritualità e della tempestività e della decisività delle questioni prospettate,senza le quali la Corte di cassazione, ancorché giudice del fattoprocessuale, non è legittimata a procedere a un'autonoma ricerca (Cass.,n. 28072/2021).13. Il quarto e (nuovamente) il quinto motivo sono inammissibili, inquanto entrambi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenzaimpugnata, che ha – rispettivamente - accertato in fatto la reciprocità deitassi debitori e creditori, con piena operatività della Delibera CICR 9febbraio 2000 e ha ritenuto generico l’atto di appello in punto usura; ilquinto motivo – inoltre – non svolge alcuna censura alle statuizione dellan. 6795/2022 R.G.Numero registro generale 6795/2022Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 21331/2026Data pubblicazione 23/06/2026sentenza e risolvendosi - in violazione dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ. -in un «non motivo» (Cass., n. 9059/2024).14. Con il sesto motivo si deduce «error in procedendo in relazioneall’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c. - violazione e/o falsa applicazione dell’art.1346 c.c.in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 117 bis t.u.b. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3c.p.c.- violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 342 c.p.c. inrelazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.», nella parte in cui la sentenzaimpugnata ha ritenuto generico l’atto di appello in tema di nullità dellaCMS. Deducono i ricorrenti di avere specificamente allegato l’assenza digiustificazione e l’indeterminatezza della clausola per mancata indicazionedi utilizzi oltre il limite di fido e per mancanza di periodicità. Si richiamanoi ricorrenti al d.l. n. 20/2012 ai fini della nullità della clausola in oggetto.15. Il sesto motivo è inammissibile sotto più profili. In primo luogo,non risulta censurato l’accertamento del giudice di appello che ha ritenuto,a sua volta, incensurato sia l’accertamento operato dal primo giudice (sulquale si è, pertanto, formato il giudicato interno già in primo grado),secondo cui le doglianze di parte opponente non avessero individuato leclausole dei plurimi contrattuali di cui era predicata la nullità. In secondoluogo non è stato censurato l’accertamento secondo cui la pattuizionedella CMS ha riguardato solo un contratto (stipulato il 10 agosto 2010) etale pattuizione risultava determinata nel quantum («fissata nell’aliquotadel 0,12500% del massimo scoperto del conto»), come già accertato inprime cure (pag. 3 sent. imp.). Inoltre, la doglianza è aspecifica, nonessendo state individuate le clausole per le quali vi sarebbe statosconfinamento. Inammissibile per novità è, infine, la questione dellanullità per applicazione del d.l. n. 20/2012, in quanto questione estraneaalla sentenza impugnata.16. Con il settimo motivo (indicato anch’esso come motivo VI) sideduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,n. 6795/2022 R.G.Numero registro generale 6795/2022Numero sezionale 2698/2026Numero di raccolta generale 21331/2026Data pubblicazione 23/06/2026omesso esame di fatto decisivo per non essere state ammesse le istanzeistruttorie degli opponenti e la CTU contabile.17. Il settimo motivo è duplicemente inammissibile, sia per violazionedell’art. 358-ter cod. proc. civ., per non essere stato indicato, in caso di«doppia conforme», se e in che termini le decisioni dei due gradi di meritofossero fondate su fatti diversi, sia in quanto non è deducibile con talevizio la mancata ammissione di mezzi di prova e della CTU, le qualirientrano nei poteri di scelta e valutazione delle prove, di spettanza delgiudice del merito.18. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con speseregolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre alraddoppio del contributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solidotra loro, al pagamento delle spese processuali in favore delcontroricorrente, che liquida in complessivi € 6.000,00 per compensi, oltre€ 200,00 per anticipazioni, 15% per spese forfetarie e accessori di legge;ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art.1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti peril versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/06/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]. 6795/2022 R.G.
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