CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34058/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; di [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 22 febbraio 2021 del Tribunale di Como che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, che lamenta vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello fornito adeguata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, sull'avvenuta valorizzazione del comportamento processuale dell'imputato quale elemento in favore della concessione delle circostanze attenuanti generiche; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i