CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 febbraio 1970
Cassazione n. 13424/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/02/1970 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza del 27 maggio 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pescara del 18 settembre 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile del reato di lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 c.p.) in danno di [OSCURATO:PERSONA] che colpiva al capo con un tubo di ferro, riportando condanna alla pena di anni uno di reclusione. 2. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di L'Aquila ha proposto ricorso il Cassia con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.1. con il primo motivo, la violazione di legge processuale stabilita a pena di inutilizzabilità (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.), in relazione agli artt. 64, comma 3, lett. c), 197 bis e 210 c.p.p., per avere la Corte territoriale rigettato l'eccezione di inutilizzabilità della prova dichiarativa di [OSCURATO:PERSONA], perché non assunta con le modalità di cui all'art. 210 c.p.p., nonostante lo stesso fosse imputato in procedimento connesso; la Corte territoriale, infatti, ha motivato il rigetto dell'eccezione in questione deducendo il principio di diritto sancito nella sentenza delle SS.UU n. 15208 del 2010, secondo la quale il giudice per poter applicare il disposto di cui all'art. 210 c.p.p. deve essere messo a conoscenza dello stato di incapacità o incompatibilità a testimoniare del dichiarante, senza però avvedersi che sicuramente il giudice di prime cure ne era a conoscenza, dato che il procedimento connesso pendeva avanti il medesimo giudicante e l'udienza di escussione del Sarodi fu anche quella di discussione del procedimento a suo carico; per tale ragione, il mancato avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, lett. c), c.p.p. ha in concreto determinato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del Sarodi; inoltre, la prova inutilizzabile in questione deve ritenersi decisiva e le dichiarazioni del teste di RG. non sono idonee a fondare da sole la dichiarazione di responsabilità dell'odierno ricorrente; 2,2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), per avere reso la Corte territoriale una motivazione meramente apparente, in quanto non idonea ad esplicare le ragioni logiche della conferma della condanna dell'imputato, specie alla luce dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Sarodi; invero, la sentenza impugnata si basa su un mero ragionamento congetturale laddove evidenzia che, pur avendo dichiarato il teste Florindi di aver rinvenuto il tubo di ferro privo di tracce ematiche, l'imputato avrebbe avuto tutto il tempo di pulire l'arma impropria; infine, del tutto ignorate sono rimaste le doglianze difensive, atteso che la Corte si è limitata ad un mero richiamo alla sentenza di primo grado. 3. Il Procuratore Generale in sede, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. 4. In data 8.2.2022 la difesa dell'imputato ha depositato a mezzo PEC conclusioni scritte in replica alle conclusioni del P.G. insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.1.11 primo motivo di ricorso pecca innanzitutto di genericità, laddove si limita a ritenere "decisive" le dichiarazioni da ritenere "inutilizzabili" della p.o. [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi con il complessivo compendio probatorio a carico dell'imputato. 1.1. Invero, giova a tal riguardo richiamare il costante indirizzo di questa Corte, secondo cui allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", pacificamente applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Rv. 260678), essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452). 1.2. Orbene l'applicazione di tale principio al caso in esame comporta proprio l'inammissibilità del primo motivo, posto che il ricorrente non solo non argomenta in ricorso merito alla rilevanza di tutti gli ulteriori elementi probatori acquisiti, ma tralascia di considerare che la prova di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza. La stessa Corte territoriale, alla quale pure era stata dedcata la questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del Sarodi, non ha mancato di evidenziare, infatti, come l'ipotesi di accusa nei confronti dell'imputato debba ritenersi provata sulla base delle dichiarazioni del teste di P.G. Florindi, il quale riferiva di essere intervenuto sul posto a seguito della segnalazione di alcuni passanti e di aver rinvenuto all'interno del bar il Cassia, mentre all'esterno il Sarodi, che presentava una ferita lacero contusa al capo ed abbondante perdita ematica; quest'ultimo veniva medicato dal personale del 118 e forniva i primi riferimenti dell'accaduto sulla base dei quali veniva rinvenuto all'interno del bar, dietro il bancone, un piccolo tubo metallico, utilizzato come tappo per lavandino. 1.3. Pertanto, alla luce di tali risultanze, la Corte territoriale ha evidenziato- con motivazione congrua immune da censure, dirimente ai fini della decisione anche del motivo di ricorso in esame- come seppure volessero espungersi dal materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione le dichiarazioni della persona offesa, in ogni caso la prova a carico dell'imputato deve ritenersi raggiunta aliunde, ossia dalle dichiarazioni del teste Florindi, in uno ai diretti accertamenti della PG eseguiti nell'immediatezza dei fatti in ordine alle lesioni riportate dal Sa rod i . 2. Del tutto generico, poi, si presenta il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato censura la carenza motivazionale della sentenza impugnata, circa l'affermazione di responsabilità nei suoi confronti. Sul punto, è stato già rilevato come il Tribunale abbia evidenziato senza illogicità che, al di là delle dichiarazioni della persona offesa, sulla base di quanto direttamente percepito dalla P.G. intervenuta sul posto al momento dei fatti e dall'esito delle attività di indagine compiute, fossero state raccolte prove sufficienti per individuare nell'imputato l'autore del fatto lesivo. Tale conclusione, peraltro, non risulta specificamente contestata, laddove anche le deduzioni sviluppate nelle conclusioni scritte, circa la valenza dell'attività svolta dalla P.G. all'atto del proprio intervento, è circoscritta a censure generiche ed in fatto, inammissibili in sede di legittimità, a fronte della congrua motivazione della sentenza impugnata circa la responsabilità dell'imputato. Inoltre la spiegazione della sentenza impugnata secondo cui su tale tubo non sarebbero state rinvenute tracce visibili di sangue poiché prima dell'intervento della PG vi era stato tutto il tempo per l'imputato per lavare l'attrezzo e riporlo dietro al bancone ove è stato rinvenuto, non appare illogica e pertanto non può essere censurata in questa sede traducendosi comunque in una valutazione in fatto. 3.11 ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15.2.2022 Il Consigliere estensore Il Presidente sa [OSCURATO:PERSONA] abeone CORTE DI CASSAZIONE