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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 19771/2022

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ORDINANZA sul ricorso 18071-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, 3649 [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 719/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/06/2016 R.G.N. 747/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 18071/2016 Premesso che A. Con sentenza n. 719/201-6, pubblicata il 30 giugno 2016, la Corte d'appello di Catanzaro, pruiluncicilidu suiid (jUl I Idt 1dd pf 01JUSId dd Euyelliu SLciizu ue [OSCURATO:PERSONA], ria dichiarato - in ritorma deila sentenza di primo grado - ii diritto deiio stesso all'inclusione della 13ma mensilità nella base di calcolo dell'incentivo all'esodo, di cui all'art. 7 i rea. n, 5 19,00q.

2. La Corte ha osservato a sostegno della propria decisione che: - per la risoluzione della controversia era indispensabile partire dall'accordo di risoluzione consensuale dei rapporto di lavoro concluso dalle parti in data 25 agosto 2005 e, in particolare, dalla sua clausola n. 5, la quale richiamava l'art. 7 L reg. n. 8/2005 e la delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 532 del 30 maggio 2005; - l'art. 7 faceva riferimento alla "retribuzione mensile lorda" e tale espressione era stata chiarita dalla Corte costituzionale (sentenza n. 271/2011) nei senso che il legislatore regionale aveva inteso comprendere nella retribuzione le componenti fisse dello stipendio a carattere continuativo, tra le quali si colloca la tredicesima mensilità; - tale orientamento, come rilevato nella medesima sentenza, doveva ritenersi condiviso dalla Regione Caiabria, poiché neiia cieiibera 30 maggio 2005 n. 532, recante i criteri applicativi della legge regionale, era precisato che l'indennità "si compone di tutti quegli elementi che assumono i connotati di compenso fisso, continuativo, costante e generale, con eccezione di auelli nrcaginnali n elargiti a titnIn di rici -nrn od indennizzo per la particolare gravosità delle mansioni richieste"; - dall'esame della scheda di calcolo allegata all'accordo risolutorio non risultava che le parti avessero voluto determinare l'ammontare dell'incentivo con criteri difformi e riduttivi rispetto a quelli fissati nelle disposizioni normative e regolamentari richiamate nella clausola n. 5, non contenendo la scheda alcuna specificazione delle voci retributive incluse nella nozione di "stipendio" tenuta in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità aggiuntiva.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Regione Calabria con tre motivi, cui Eugenio scalzo na resistito con controricorso.

Rilevato che

4. Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1322 cod. civ., id Regiorte LCIISUId id sItieHLd il 11pUyt Idld per noti ere idCur ie ierr iloridie un tsiderdlo, in violazione del principio di autonomia contrattuale delle parti, che ii dipendente aveva accettato senza alcuna riserva la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro in cambio del pagamento della somma di denaro indicata nel contratto e nell'allegata scheda di calcolo.

Inoltre la nozione di retribuzione presa a base di calcolo dell'indennità aggiuntiva era stata tratta dalla contrattazione collettiva nazionale e precisamente dall'art. 52, comma 2, lett. c) C.C.N.L. 14 settembre 2000, che definiva la "retribuzione individuale mensile", diversa dalla "retribuzione globale di fatto" (lett. d), la sola che prevedesse il rateo di tredicesima tra le voci della relativa definizione.

5. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 cod. civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata per essersi limitata a richiamare il contenuto della sentenza n. 271/2011, che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 44

I. reg. n. 15/2008, sebbene il diritto di credito trovasse la propria e unica fonte nell'accordo concluso: ciò che aveva portato la Corte di appello a trascurare, in violazione del principio dell'etticacia vincolante del contratto, che il dipendente aveva accettato senza riserve la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro in cambio del pagamento della somma di denaro espressamente previSla irì conti -allo e dettagliatamente indicata in una scheda di calcolo.

6. Con il terzo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 30

I. cost. n. 87/1953, la ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto influente, ai fini del decidere, la declaratoria di cui alla sentenza n. 271/2011 della Corte costituzionale, senza considerare che il rapporto giuridico oggetto di causa, trovando la propria fonte nel contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, alla data di pubblicazione della sentenza aveva già esaurito i propri effetti.

Osservato che

7. Il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

8. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui la auietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenaa una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 cod. civ., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi (cfr., fra le molte conformi: Cass. n. 8293/2007; n. 11536/2006; n. 20156/2004; n. 9497/2001).

E' stato affermato, nelle pronunce innanzi richiamate, che enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per se a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato.

9. Tanto precisato, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha accertato, sulla scorta del dato letterale contenuto nell'art. 5 del contratto individuale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, che non vi era stata alcuna pattuizione in relazione alla modalità di computo della indennità incentivante, prevedente l'esclusione nella relativa base di calcolo della 13ma mensilità, e che, pertanto, alla sua sottoscrizione non poteva attribuirsi il significato negoziale dì accettazione dei criteri di computo della somma indicata nell'accordo stesso.

10. Nella sentenza impugnata è stato, al riguardo, rilevato che le parti si erano limitate a pattuire che l'indennità incentivante sarebbe stata calcolata con applicazione dell'art. 7, comma 6,

I. reg. n. 8 del 2005 e dei criteri indicati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella delibera n. 532 del 2005, la quale, nell'elencare le voci utili per il computo dell'indennità, aveva fatto riferimento allo stipendio tabellare, di cui la 13ma mensilità costituiva componente necessaria.

11. Il riferimento fatto dalla Corte territoriale alla sentenza della Corte Costituzionale n. 271 del 2011 ed alla legge n. 8 del 2005 non infirma la correttezza della decisione, che ha esaminato la pattuizione individuale escludendo, in definitiva, che alla sottoscrizione della pattuizione sulla risoluzione consensuale potesse attribuirsi il valore di atto di rinuncia alla indennità incentivante nella misura prevista dalla delibera della Giunta n. 232 del 2005 e dalla

I. reg. n. 8 del 2005, da leggersi alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 271 del 2011.

12. La puntuale interpretazione del contratto di risoluzione consensuale del rapporto, condotta alla luce del tenore letterale della pattuizione e dell'allegato prospetto contabile, non è infirmata dalle censure formulate dalla ricorrente, posto che, per quanto osservato, la Corte territoriale non ha affatto superato la volontà delle parti manifestata nel contratto che, come sopra evidenziato, quanto alla misura ed aiia indennità di esodo, richiamarono espressamente sia l'art. 7, c. 6, della

I. n. 8 del 2005, sia la delibera di Giunta n. 532 del 2005.

13. Il terzo motivo è infondato.

14. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di ribadire il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché la illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità (cfr., tra le più recenti: Cass. n. 321/2016; n. 20100/2015; n. 289/2014; n. 355/2013).

15. Nella fattispecie in esame l'effetto preclusivo non opera, atteso che la sentenza è intervenuta nelle more del giudizio avente ad oggetto, appunto, la determinazione dei criteri di quantificazione della indennità incentivante, nei termini indicati dalla

I. n. 8/2005 e in seguito illegittimamente, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale, modificati dall'art. 44, comma 2,

I. reg. n. 15/2008.

Ritenuto che 1 A. -in icinno, rirnrcn riPvo pccprp rpcnintn .

17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo_

18. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, L n. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez.

U n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stess

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 18071-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2021 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, 3649 [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 719/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/06/2016 R.G.N. 747/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 18071/2016 Premesso che A. Con sentenza n. 719/201-6, pubblicata il 30 giugno 2016, la Corte d'appello di Catanzaro, pruiluncicilidu suiid (jUl I Idt 1dd pf 01JUSId dd Euyelliu SLciizu ue [OSCURATO:PERSONA], ria dichiarato - in ritorma deila sentenza di primo grado - ii diritto deiio stesso all'inclusione della 13ma mensilità nella base di calcolo dell'incentivo all'esodo, di cui all'art. 7 i rea. n, 5 19,00q. 2. La Corte ha osservato a sostegno della propria decisione che: - per la risoluzione della controversia era indispensabile partire dall'accordo di risoluzione consensuale dei rapporto di lavoro concluso dalle parti in data 25 agosto 2005 e, in particolare, dalla sua clausola n. 5, la quale richiamava l'art. 7 L reg. n. 8/2005 e la delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 532 del 30 maggio 2005; - l'art. 7 faceva riferimento alla "retribuzione mensile lorda" e tale espressione era stata chiarita dalla Corte costituzionale (sentenza n. 271/2011) nei senso che il legislatore regionale aveva inteso comprendere nella retribuzione le componenti fisse dello stipendio a carattere continuativo, tra le quali si colloca la tredicesima mensilità; - tale orientamento, come rilevato nella medesima sentenza, doveva ritenersi condiviso dalla Regione Caiabria, poiché neiia cieiibera 30 maggio 2005 n. 532, recante i criteri applicativi della legge regionale, era precisato che l'indennità "si compone di tutti quegli elementi che assumono i connotati di compenso fisso, continuativo, costante e generale, con eccezione di auelli nrcaginnali n elargiti a titnIn di rici -nrn od indennizzo per la particolare gravosità delle mansioni richieste"; - dall'esame della scheda di calcolo allegata all'accordo risolutorio non risultava che le parti avessero voluto determinare l'ammontare dell'incentivo con criteri difformi e riduttivi rispetto a quelli fissati nelle disposizioni normative e regolamentari richiamate nella clausola n. 5, non contenendo la scheda alcuna specificazione delle voci retributive incluse nella nozione di "stipendio" tenuta in considerazione ai fini del calcolo dell'indennità aggiuntiva. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Regione Calabria con tre motivi, cui Eugenio scalzo na resistito con controricorso. Rilevato che 4. Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1322 cod. civ., id Regiorte LCIISUId id sItieHLd il 11pUyt Idld per noti ere idCur ie ierr iloridie un tsiderdlo, in violazione del principio di autonomia contrattuale delle parti, che ii dipendente aveva accettato senza alcuna riserva la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro in cambio del pagamento della somma di denaro indicata nel contratto e nell'allegata scheda di calcolo. Inoltre la nozione di retribuzione presa a base di calcolo dell'indennità aggiuntiva era stata tratta dalla contrattazione collettiva nazionale e precisamente dall'art. 52, comma 2, lett. c) C.C.N.L. 14 settembre 2000, che definiva la "retribuzione individuale mensile", diversa dalla "retribuzione globale di fatto" (lett. d), la sola che prevedesse il rateo di tredicesima tra le voci della relativa definizione. 5. Con il secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 cod. civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata per essersi limitata a richiamare il contenuto della sentenza n. 271/2011, che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 44 I. reg. n. 15/2008, sebbene il diritto di credito trovasse la propria e unica fonte nell'accordo concluso: ciò che aveva portato la Corte di appello a trascurare, in violazione del principio dell'etticacia vincolante del contratto, che il dipendente aveva accettato senza riserve la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro in cambio del pagamento della somma di denaro espressamente previSla irì conti -allo e dettagliatamente indicata in una scheda di calcolo. 6. Con il terzo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 30 I. cost. n. 87/1953, la ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto influente, ai fini del decidere, la declaratoria di cui alla sentenza n. 271/2011 della Corte costituzionale, senza considerare che il rapporto giuridico oggetto di causa, trovando la propria fonte nel contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, alla data di pubblicazione della sentenza aveva già esaurito i propri effetti. Osservato che 7. Il primo ed il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati. 8. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui la auietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenaa una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione, che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 cod. civ., alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi (cfr., fra le molte conformi: Cass. n. 8293/2007; n. 11536/2006; n. 20156/2004; n. 9497/2001). E' stato affermato, nelle pronunce innanzi richiamate, che enunciazioni di tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per se a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato. 9. Tanto precisato, deve rilevarsi che nella fattispecie in esame la Corte territoriale ha accertato, sulla scorta del dato letterale contenuto nell'art. 5 del contratto individuale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, che non vi era stata alcuna pattuizione in relazione alla modalità di computo della indennità incentivante, prevedente l'esclusione nella relativa base di calcolo della 13ma mensilità, e che, pertanto, alla sua sottoscrizione non poteva attribuirsi il significato negoziale dì accettazione dei criteri di computo della somma indicata nell'accordo stesso. 10. Nella sentenza impugnata è stato, al riguardo, rilevato che le parti si erano limitate a pattuire che l'indennità incentivante sarebbe stata calcolata con applicazione dell'art. 7, comma 6, I. reg. n. 8 del 2005 e dei criteri indicati dalla [OSCURATO:PERSONA] nella delibera n. 532 del 2005, la quale, nell'elencare le voci utili per il computo dell'indennità, aveva fatto riferimento allo stipendio tabellare, di cui la 13ma mensilità costituiva componente necessaria. 11. Il riferimento fatto dalla Corte territoriale alla sentenza della Corte Costituzionale n. 271 del 2011 ed alla legge n. 8 del 2005 non infirma la correttezza della decisione, che ha esaminato la pattuizione individuale escludendo, in definitiva, che alla sottoscrizione della pattuizione sulla risoluzione consensuale potesse attribuirsi il valore di atto di rinuncia alla indennità incentivante nella misura prevista dalla delibera della Giunta n. 232 del 2005 e dalla I. reg. n. 8 del 2005, da leggersi alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 271 del 2011. 12. La puntuale interpretazione del contratto di risoluzione consensuale del rapporto, condotta alla luce del tenore letterale della pattuizione e dell'allegato prospetto contabile, non è infirmata dalle censure formulate dalla ricorrente, posto che, per quanto osservato, la Corte territoriale non ha affatto superato la volontà delle parti manifestata nel contratto che, come sopra evidenziato, quanto alla misura ed aiia indennità di esodo, richiamarono espressamente sia l'art. 7, c. 6, della I. n. 8 del 2005, sia la delibera di Giunta n. 532 del 2005. 13. Il terzo motivo è infondato. 14. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di ribadire il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, perché la illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità (cfr., tra le più recenti: Cass. n. 321/2016; n. 20100/2015; n. 289/2014; n. 355/2013). 15. Nella fattispecie in esame l'effetto preclusivo non opera, atteso che la sentenza è intervenuta nelle more del giudizio avente ad oggetto, appunto, la determinazione dei criteri di quantificazione della indennità incentivante, nei termini indicati dalla I. n. 8/2005 e in seguito illegittimamente, secondo quanto statuito dalla Corte Costituzionale, modificati dall'art. 44, comma 2, I. reg. n. 15/2008. Ritenuto che 1 A. -in icinno, rirnrcn riPvo pccprp rpcnintn . 17. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo_ 18. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, L n. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez. U n. 4315/2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stess
Sentenza Cassazione n. 19771/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris