CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 febbraio 2026
Cassazione n. 11166/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]DEDONI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha riformato la decisione delTribunale capitolino – che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di furto inabitazione e il solo [OSCURATO:PERSONA] anche di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente –dichiarando entrambi i delitti estinti per prescrizione ordinaria maturata il 18/07/2022(rispetto a fatti giudicati in primo grado con sentenza del 18/7/2016)2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Romache, con motivo unico, denuncia violazione di legge penale, per essere stata, erroneamente,dichiarata la prescrizione del delitto di furto, non avvedendosi la Corte territoriale che lacontestazione del reato era circostanziata da aggravante ad effetto speciale (art. 625 co. 1n. 2 cod. pen.) in forza della quale la pena edittale, su cui computare i termini diprescrizione, era di anni dieci e non sei come ritenuto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio alla Corte di appello Corte di appello di Roma.2. Preliminarmente, deve darsi atto che il difensore degli imputati ha depositatodichiarazione di adesione alla astensione dalle udienze proclamata dalla Camera penale di Romail 17/10/2025.2.1. Come emerge dall’atto di proclamazione dell’astensione, oggetto dell’agitazione forenseè una problematica connessa agli uffici giudiziari della capitale, con specifico riferimento, silegge, “alle gravi condizioni di inefficienza dei servizi telematici con particolare riferimentoall’ufficio 335 relativamente alle tempistiche di rilascio delle certificazioni incompatibili conl’effettività dell’esercizio del diritto di difesa”.2.2. In ragione di ciò, la dichiarazione di astensione, ancorchè tempestivamente comunicata,non può influire sull’esercizio della giurisdizione di legittimità, alla luce del principio di dirittoaffermato da questa Corte con sentenza Sez. 4 n. 18809 del 11/04/2019, Rv. 275763, secondocui l'astensione dalle udienze proclamata da singole camere penali o da organismi legati alterritorio di un determinato foro ha carattere locale e vincola esclusivamente i giudici cheesercitano nella relativa circoscrizione territoriale, mentre davanti alla Corte di cassazione, inquanto ufficio avente giurisdizione nazionale, la possibile astensione dalle udienze che vi sicelebrino può avvenire esclusivamente in adesione di un'iniziativa proveniente da organismiavente carattere nazionale.3. Nel merito, il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, comedetto, è fondato.3.1. Gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di furto aggravato commesso in data07/02/2016. Ai sensi dell’art. 157 co. 2 cod. pen., ai fini del computo dei termini necessari aprescrivere un reato, si tiene conto delle aggravanti ad effetto speciale. Nel caso di specie, lacontestazione di furto contemplava la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art.art. 625 co. 1 n. 2 cod. pen., in forza della quale la pena edittale di anni dieci di reclusione inrelazione alla quale devono essere computati i termini di prescrizione è pari, appunto, a diecianni, mentre la Corte di appello è pervenuta alla declaratoria di prescrizione avendo qualeriferimento la pena base di anni sei di reclusione.3.2. Ne segue che il reato per cui gli imputati erano stati condannati, come qualificato nelcapo di imputazione, si sarebbe prescritto non dopo sei anni, ma dopo dieci. La prescrizioneminima, rispetto a un fatto commesso il 7 febbraio 2016, verrà a maturare il 7 febbraio 2026,e fatti salvi gli effetti delle cause di interruzione di cui all’art. 161 cod. pen.3. L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata, per nuovo giudizio relativamente al delitto di furto.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11166/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1872/2025MARIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G.N. 32058/2025EGLE [OSCURATO:PERSONA] GIORDANOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]DEDONI [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha riformato la decisione delTribunale capitolino – che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di furto inabitazione e il solo [OSCURATO:PERSONA] anche di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente –dichiarando entrambi i delitti estinti per prescrizione ordinaria maturata il 18/07/2022(rispetto a fatti giudicati in primo grado con sentenza del 18/7/2016)2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Romache, con motivo unico, denuncia violazione di legge penale, per essere stata, erroneamente,dichiarata la prescrizione del delitto di furto, non avvedendosi la Corte territoriale che lacontestazione del reato era circostanziata da aggravante ad effetto speciale (art. 625 co. 1n. 2 cod. pen.) in forza della quale la pena edittale, su cui computare i termini diprescrizione, era di anni dieci e non sei come ritenuto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio alla Corte di appello Corte di appello di Roma.2. Preliminarmente, deve darsi atto che il difensore degli imputati ha depositatodichiarazione di adesione alla astensione dalle udienze proclamata dalla Camera penale di Romail 17/10/2025.2.1. Come emerge dall’atto di proclamazione dell’astensione, oggetto dell’agitazione forenseè una problematica connessa agli uffici giudiziari della capitale, con specifico riferimento, silegge, “alle gravi condizioni di inefficienza dei servizi telematici con particolare riferimentoall’ufficio 335 relativamente alle tempistiche di rilascio delle certificazioni incompatibili conl’effettività dell’esercizio del diritto di difesa”.2.2. In ragione di ciò, la dichiarazione di astensione, ancorchè tempestivamente comunicata,non può influire sull’esercizio della giurisdizione di legittimità, alla luce del principio di dirittoaffermato da questa Corte con sentenza Sez. 4 n. 18809 del 11/04/2019, Rv. 275763, secondocui l'astensione dalle udienze proclamata da singole camere penali o da organismi legati alterritorio di un determinato foro ha carattere locale e vincola esclusivamente i giudici cheesercitano nella relativa circoscrizione territoriale, mentre davanti alla Corte di cassazione, inquanto ufficio avente giurisdizione nazionale, la possibile astensione dalle udienze che vi sicelebrino può avvenire esclusivamente in adesione di un'iniziativa proveniente da organismiavente carattere nazionale.3. Nel merito, il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, comedetto, è fondato.3.1. Gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli di furto aggravato commesso in data07/02/2016. Ai sensi dell’art. 157 co. 2 cod. pen., ai fini del computo dei termini necessari aprescrivere un reato, si tiene conto delle aggravanti ad effetto speciale. Nel caso di specie, lacontestazione di furto contemplava la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art.art. 625 co. 1 n. 2 cod. pen., in forza della quale la pena edittale di anni dieci di reclusione inrelazione alla quale devono essere computati i termini di prescrizione è pari, appunto, a diecianni, mentre la Corte di appello è pervenuta alla declaratoria di prescrizione avendo qualeriferimento la pena base di anni sei di reclusione.3.2. Ne segue che il reato per cui gli imputati erano stati condannati, come qualificato nelcapo di imputazione, si sarebbe prescritto non dopo sei anni, ma dopo dieci. La prescrizioneminima, rispetto a un fatto commesso il 7 febbraio 2016, verrà a maturare il 7 febbraio 2026,e fatti salvi gli effetti delle cause di interruzione di cui all’art. 161 cod. pen.3. L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata, per nuovo giudizio relativamente al delitto di furto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellacCrte di appello di Roma.Così deciso in Roma, 28 novembre 2025Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella CatenaP.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione dellacCrte di appello di Roma.Così deciso in Roma, 28 novembre 2025Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella [OSCURATO:PERSONA]