CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 23298/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21123-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -controricorrente – avverso la sentenza n. 586 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che: il sig. [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di consulenza in campo agrario, chiese il rimborso dell’Irap versata in relazione ai periodi di imposta dal 2003 al 2006, sul presupposto della carenza del requisito dell’autonoma organizzazione di cui all’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 446/1997; il silenzio-rifiuto dell’amministrazione venne impugnato dal contribuente dinanzi alla CTP di Messina, la quale rigettò il ricorso, in ragione del significativo ammontare delle spese detratte; la sentenza di primo grado fu confermata, in sede di impugnazione, dalla CTR dellaSicilia (sez. distaccata di Mess ina), argomentando che, nel caso di specie, “il contribuente per esercitare la sua professione di agrotecnico e perito agrario, [aveva] sostenuto e riportato in dichiarazione importi considerevoli di spesa, somme che male si conciliano con una attività strettamente personale e che invece provano in modo adeguato l’assunto dell’ufficio sull’esistenza di un apparato organizzativo rilevante e dunque costoso, a sostegno dell’attività esercitata”(pag. 3 della sentenza impugnata); avverso tale sentenza l’Albana ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motiv i ; l’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso; considerato che: con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2del d.lgs. n. 446/1997, per avere il giudice di merito “istituito un automatismo univoco e determinante, del tipo causa efficiente/effetto, tra la presenza di costi elevati el’esistenza di una autonoma organizzazione e la conseguente soggezione all’Irap” (pag. 6 del ricorso), nonostante fosse stata data la prova dell’assenza di qualsivoglia collaboratore e dell’utilizzo di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività;il secondo motivo è posto sotto l’egida dell’art. 360, n. 5, c.p.c., involgendo l’omissione di qualsivoglia valutazione della natura delle spese prese in considerazione dalla CTR; con il terzo motivo viene dedotto un vizio ex art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice di merito omesso di pronunciarsi sulle eccezioni, riproposte in sede di gravame, in ordine alla natura delle spese effettuate dal contribuente; il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento dei restanti due; la Corte di Cassazione ha chiarito che, nel caso di attività professionale, l’Irap coinvolge una capacità produttiva “impersonale ed aggiuntiva” rispetto a quella propria del professionista (determinata dalla sua cultura e preparazione professionale) e colpisce un reddito che contenga una parte aggiuntiva di profitto, derivante da una struttura organizzativa “esterna”, cioè da “un complesso di fattori che, per numero, importanza e valore economico, siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al k now - how del professionista (dal lavoro dei collaboratori e dipendenti, dal numero e grado di sofisticazione dei supporti tecnici e logistici, dalle prestazioni di terzi, da forme di finanziamento diretto ed indiretto)”; cosicché è “il surplusdi attività agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista( .. ) , ad essere interessato dall'imposizione che colpisce l'incremento potenziale, o quid pluris, realizzabile rispetto alla produttività auto organizzata del solo lavoro personale (Cass., 12/12/2019, n. 32510; Cass., 26/09/2018, n. 22969; Cass., Sez. Un., 26/05/2009, n. 12109; Cass., 18/11/2010, n. 23370; Cass., 28/07/2011, n. 16628); affermano le Sezioni Unite che, “con riguardo al presupposto dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione - previsto dall'art.2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 -, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”; l’onere di provare l'insussistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione grava sul contribuente che abbia presentato domanda di rimborso dell'Irap già versata (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3673; Cass., Sez. Un., 26/05/2009, n. 12108; Cass., 13/10/2010, n. 21122; Cass., 21/03/2012, n. 4490; e, in tempi più recenti, Cass., 29/10/2018, n. 27423; Cass., 07/08/2019, n. 21068; Cass., 20/05/2022, n. 16391; Cass., 20/01/2023, n. 1799); il ricorrente richiama la giurisprudenza secondo cui “il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione di un professionista (..), atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell'attività esercitata, e, dall'altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all'aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell'attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all'implementazione dell'aspetto “organizzativo”” (Cass., 02/04/2020, n. 7652; Cass., 18/11/2016, n. 23557;si veda anche Cass., 10/04/2018, n. 8728, ai termini della quale “l'elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, anche per beni strumentali, non integrano di per sé il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione”); nel caso di specie, la CTR ha tratto l’esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione dal mero dato estrinseco dell’ammontare dei costi, senza alcuna puntualizzazione in ordine alla relativa natura e omettendo qualsivoglia considerazione in merito agli altri elementi evidenziati dal contribuente (vale a dire l’assenza di collaboratori e l’esiguità dei beni strumentali); in tal modo, il giudice di merito ha arbitrariamente circoscritto il thema decidendum ad uno solo degli aspetti rilevanti ai fini dell’accertamento presuntivo del presupposto più volte richiamato, senza considerare che, proprio in ragionedella sua mancata decisività (alla stregua della giurisprudenza sopra citata) , l’indagine andava condotta su tutte le circostanze di fatto emerse nel giudizio di merito (sia pure – com’è ovvio – nel rispetto degli oneri probatori rispettivamente incombenti sulle parti); ilgiudice del rinvio dovrà, pertanto, compiere un’indagine completa sulle risultanze processuali, non limitandosi al profilo quantitativo delle spese; P.Q.M. Accoglieil primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di II grado della Sicilia, in di