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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26859/2026

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lTribunale di Savona ha dichiarato XXXXXXXXXXXXXXXX colpevole del reato di cuiall’art. 660 cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione ex art. 612-biscod. pen., per avere ella aggredito verbalmente e ripetutamente insultato lavicina di casa XXXXXXXXXXXXXX e, per l’effetto, la ha condannato alla pena dieuro cinquecentosedici di ammenda, oltre che al pagamento delle speseprocessuali, con condanna al risarcimento dei danni e alla restituzione dellespese di costituzione e assistenza.2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), per esser stato ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 660 cod. pen.,senza considerare l’inidoneità della condotta contestata, la mancanza delcontesto pubblico o aperto al pubblico e la carenza di un qualsivoglia biasimevolemotivo; si denuncia, inoltre, vizio ex art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.,per essersi proceduto all’audizione della persona offesa nella veste di testimone enon ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen., quale indagata di reato connesso, inragione delle numerose querele presentate a suo carico e acquisite al fascicolo.La difesa ha poi depositato una memoria, a mezzo della quale haanzitutto contestato la prel iminare valutazione di inammissibi l i tàdell’impugnazione, per poi ribadire la fondatezza dei motivi posti a fondamentodel ricorso, ai quali si è integralmente richiamata.3.

Le censure dedotte nell’atto di impugnazione non sono consentite insede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e,comunque, manifestamente infondate.

Il ricorrente, sostanzialmente, lamentacome la condotta ascritta alla ricorrente non sia riconducibile entro l’alveo diquelle atte a integrare il ritenuto paradigma normativo.

Non vi è chi non rilevitrattarsi di critiche direttamente incentrate sul merito della vicenda e che sonovolte, con tutta evidenza, a sollecitare una nuova valutazione fattuale deglielementi di valutazione e conoscenza emersi; le doglianze, quindi, auspicano ilcompimento di una operazione interpretativa non consentita in sede dilegittimità.

Dette censure, altresì, riproducono pedissequamente i medesimiprofili di doglianza già congruamente vagliati e disattesi – secondo unineccepibile argomentare giuridico – dal Tribunale di Savona, a mezzo dellasentenza impugnata.4.

La motivazione adottata dal Giudice di merito è poi congruente,logica e priva della pur minima forma di contraddittorietà ed è, pertanto,meritevole di restare al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

Afronte di ciò, le argomentazioni difensive si appalesano assertive e aspecifiche.Il secondo motivo è genericamente dedotto e non indica specificamentela pendenza che avrebbe dovuto, in ipotesi difensiva, attribuire alla personaoffesa la veste di persona indagata in procedimento connesso.5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - alversamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione dicui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recanteil “codice in materia di protezione dei dati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lTribunale di Savona ha dichiarato XXXXXXXXXXXXXXXX colpevole del reato di cuiall’art. 660 cod. pen., così riqualificata l’originaria imputazione ex art. 612-biscod. pen., per avere ella aggredito verbalmente e ripetutamente insultato lavicina di casa XXXXXXXXXXXXXX e, per l’effetto, la ha condannato alla pena dieuro cinquecentosedici di ammenda, oltre che al pagamento delle speseprocessuali, con condanna al risarcimento dei danni e alla restituzione dellespese di costituzione e assistenza.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del difensoreavv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b), per esser stato ritenuto sussistente il reato di cui all’art. 660 cod. pen.,senza considerare l’inidoneità della condotta contestata, la mancanza delcontesto pubblico o aperto al pubblico e la carenza di un qualsivoglia biasimevolemotivo; si denuncia, inoltre, vizio ex art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.,per essersi proceduto all’audizione della persona offesa nella veste di testimone enon ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen., quale indagata di reato connesso, inragione delle numerose querele presentate a suo carico e acquisite al fascicolo.La difesa ha poi depositato una memoria, a mezzo della quale haanzitutto contestato la prel iminare valutazione di inammissibi l i tàdell’impugnazione, per poi ribadire la fondatezza dei motivi posti a fondamentodel ricorso, ai quali si è integralmente richiamata.3. Le censure dedotte nell’atto di impugnazione non sono consentite insede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e,comunque, manifestamente infondate. Il ricorrente, sostanzialmente, lamentacome la condotta ascritta alla ricorrente non sia riconducibile entro l’alveo diquelle atte a integrare il ritenuto paradigma normativo. Non vi è chi non rilevitrattarsi di critiche direttamente incentrate sul merito della vicenda e che sonovolte, con tutta evidenza, a sollecitare una nuova valutazione fattuale deglielementi di valutazione e conoscenza emersi; le doglianze, quindi, auspicano ilcompimento di una operazione interpretativa non consentita in sede dilegittimità. Dette censure, altresì, riproducono pedissequamente i medesimiprofili di doglianza già congruamente vagliati e disattesi – secondo unineccepibile argomentare giuridico – dal Tribunale di Savona, a mezzo dellasentenza impugnata.4. La motivazione adottata dal Giudice di merito è poi congruente,logica e priva della pur minima forma di contraddittorietà ed è, pertanto,meritevole di restare al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità. Afronte di ciò, le argomentazioni difensive si appalesano assertive e aspecifiche.Il secondo motivo è genericamente dedotto e non indica specificamentela pendenza che avrebbe dovuto, in ipotesi difensiva, attribuire alla personaoffesa la veste di persona indagata in procedimento connesso.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - alversamento della somma in tremila euro in favore della Cassa delle ammende, aisensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione dicui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recanteil “codice in materia di protezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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