Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26710/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la motivazione della sentenza circa la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risulta reiterativo di analoga deduzione ritualmente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza la gratuità della violazione visto che, nonostante fosse stato già autorizzato, in taluni orari, ad allontanarsi da casa per seguire programmi di disintossicazione, non avesse rispettato gli impegni, allontanandosi dall'abitazione, così denotando incapacità complessiva di rispettare le prescrizioni dettate dagli arresti domiciliari; motivazione che complessivamente dà conto della non scarsa offensività della condotta non censurabile in sede di legittimità; egualmente reiterativo risulta il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, escluse facendo riferimento al profilo personologico del ricorrente gravato da altri procedimenti penali, motivazione, quella evidenziata, che in quanto logica e completa è insindacabili in sede di legittimità; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la motivazione della sentenza circa la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. risulta reiterativo di analoga deduzione ritualmente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza la gratuità della violazione visto che, nonostante fosse stato già autorizzato, in taluni orari, ad allontanarsi da casa per seguire programmi di disintossicazione, non avesse rispettato gli impegni, allontanandosi dall'abitazione, così denotando incapacità complessiva di rispettare le prescrizioni dettate dagli arresti domiciliari; motivazione che complessivamente dà conto della non scarsa offensività della condotta non censurabile in sede di legittimità; egualmente reiterativo risulta il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, escluse facendo riferimento al profilo personologico del ricorrente gravato da altri procedimenti penali, motivazione, quella evidenziata, che in quanto logica e completa è insindacabili in sede di legittimità; rilevato, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 26710/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris