CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02474/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso n. 3236/19 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati a Palermo, v. G. Maurigi n. 11, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; - ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati a Palermo, v. Generale Baldissera n. 23, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; - controrícorrenti - nonché -) [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - per la revocazione della sentenza di questa Corte 15.6.2018 n. 15767; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito, per la parte ricorrente, l'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];R.G.N. 3236/19 Camera di consiglio del 21.12.2019 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente al loro dante causa (deceduto nelle more del presente giudizio) [OSCURATO:PERSONA], nel 1998 convennero dinanzi al Tribunale di Palermo i proprietari ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e i conduttori ([OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.) di un immobile adibito a discoteca, allegando che da esso provenivano emissioni sonore intollerabili e chiedendo la condanna dei convenuti alla cessazione delle immissioni ed al risarcimento del danno. 2. Il Tribunale accolse la domanda nei confronti di tutti i convenuti in solido. La Corte d'appello di Palermo, per quanto in questa sede ancora rileva, rigettò il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ritenne la Corte d'appello che anche i proprietari dell'immobile adibito a discoteca dovessero rispondere dei danni causati dalle intollerabili emissioni acustiche da quest'ultima provocate, in particolare per non avere svolto alcuna azione nei confronti del conduttore (ivi compresa la minaccia di risoluzione del contratto, per inadempimento dell'obbligo di non arrecare danni a terzi) volta a dissuaderlo dalla prosecuzione dell'attività molesta. 3. La sentenza d'appello venne impugnata per cassazione da Giovanni (0' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Questa Corte con sentenza 15 giugno 2018 n. 15767 accolse il ricorso e, decidendo la causa nel merito, rigettò la domanda risarcitoria proposta dagli originari attori nei confronti dei due proprietari dell'immobile. La suddetta sentenza ritenne che erroneamente il giudice di merito aveva affermato la sussistenza del nesso di causa tra la condotta dei proprietari dell'immobile (consistita nel non aver intimato al conduttore la cessazione delle immissioni moleste) e il danno lamentato dagli attori. Il giudice di merito, infatti, aveva ascritto ai proprietari di non aver assunto alcuna iniziativa nei confronti del conduttore per dissuaderlo dal proseguire nell'attività fonte di immissioni intollerabili: ma tale opera di dissuasione, osservò la Corte di cassazione, se fosse stata svolta avrebbe potuto al R.G.N. 3236/19 Camera di consiglio del 21.12.2019 massimo condizionare il contegno del conduttore, non l'evento di danno. Sicché, non essendo soddisfatto il principio condizionalistico, non poteva neanche ritenersi che quella omissione fu concausa del danno lamentato dagli attori. 4. La sentenza della Corte di cassazione è stata impugnata per revocazione dagli originari attori, con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria. Hanno resistito con controricorso Lorenzo e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. A fondamento dell'impugnazione rescindente i ricorrenti deducono che la sentenza revocanda conterrebbe tre diversi errori di fatto. 1.1. Il primo errore di fatto sarebbe consistito nella "errata trasposizione" del contenuto di una decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, della quale la sentenza revocanda avrebbe richiamato l'autorità, ma frainteso il contenuto giuridico. 1.2. Il secondo errore di fatto sarebbe consistito nel non essersi avveduto il collegio giudicante che il giudice di merito aveva liquidato, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, anche il risarcimento del danno patrimoniale (consistito nel deprezzamento dell'immobile di proprietà degli attori). Deducono i ricorrenti che, anche ad ammettere che il proprietario dell'immobile concesso in locazione non possa essere chiamato a rispondere dei danni non patrimoniali causati dalle immissioni intollerabili provocate dall'attività del conduttore, in ogni caso quella responsabilità doveva rimanere ferma per i danni patrimoniali. 1.3. Il terzo errore di fatto sarebbe consistito nell'avere la Corte di cassazione deciso la causa nel merito pur in assenza del fascicolo d'ufficio, che non risulta essere mai stato trasmesso dalla Corte d'appello di Palermo alla Corte di cassazione.R.G.N. 3236/19 Camera di consiglio del 21.12.2019 2. La prima delle suesposte censure è inammissibile, in quanto nella sostanza ascrive alla sentenza revocanda un errore di diritto, e non un travisamento dei fatti. Infatti il "fatto travisato" che, ai sensi dell'articolo 395 c.p.c., giustifica la revocazione della sentenza, può essere il fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione; può essere un c.d. fatto secondario dedotto con finalità probatorie; ma non può essere l'erronea interpretazione d'un precedente giurisprudenziale. Supporre che su una certa questione le Sezioni Unite abbiano affermato un certo principio di diritto, quando in realtà ne hanno affermato uno diverso, significa - né più né meno - commettere un errore di diritto, non un travisamento dei fatti. E questa Corte ha già stabilito, in casi analoghi, che non costituisce motivo di revocazione delle sentenze pronunciate dal giudice di legittimità l'errore di diritto "indotto da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali"(Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4584 del 21/02/2020, Rv. 657316 - 01; nello stesso senso, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29922 del 29/12/2011, Rv. 620988 - 01). 3. Anche la seconda delle ragioni di revocazlione invocata dai ricorrenti e sopra esposta è inammissibile. Lo stabilire, infatti, se sia o non sia risarcibile il danno patrimoniale causato da immissioni intollerabili, e se di esso debba rispondere il proprietario dell'immobile dal quale provengano le suddette immissioni, è anch'essa questione di diritto, e denunciare l'erroneità della decisione si questo punto significa anche in questo caso denunciare un errore di diritto. Errore che comunque, lo si rileva incidenter tantum, sarebbe comunque insussistente, dal momento che una volta stabilito in iure che il proprietario d'un immobile concesso in locazione non risponda dei danni causati dalle immissioni intollerabili provocate dal conduttore, nessuna differenziazione era possibile tra le conseguenze patrimoniali e quelle non patrimoniali del fatto illecito.R.G.N. 3236/19 Camera di consiglio del 21.12.2019 4. Inammissibile, infine, è la terza delle censure sopra riassunte. La circostanza che una domanda sia decisa - in tesi - senza avere a disposizione il necessario supporto probatorio costituisce infatti anch'essa - a tutto concedere - un errore di diritto, e non un travisamento dei fatti. 5. L'esito alterno del giudizio nei precedenti gradi giustifica la compensazione delle spese. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (neE testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di revocazione; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile ella Corte di cassazione, addì 21 dicembre 2021. Il consigliere estensore ([OSCURATO:PERSONA]