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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 26207/2022

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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 38714/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Alessandro BOCCAROSSA; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.15, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione ; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] GUIDI -intimata- nonché di Mario GIROLOMETTI; i A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38714/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani -intimato- per la cassazione della sentenza n. 966/2019 della CORTE di APPELLO di ANCONA, depositata il 10 giugno 2019, notificata il 18 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal Consigliere relatore Paolo SPAZIANI.

Rilevato che Con citazione del 18 giugno 2009, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pesaro, [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta, deducendo che: - con contratto di appalto verbale dei primi di maggio 2008, aveva affidato al convenuto la realizzazione del sottofondo in calcestruzzo (c.d. massetto) circostante la piscina costruita nella corte di pertinenza di una propria struttura alberghiera; - l'appaltatore aveva eseguito l'opera nei giorni 14 e 15 maggio 2008; - successivamente, i pavimentisti incaricati della posa in opera delle mattonelle sul massetto avevano constatato che esso era stato realizzato senza rispettare la quota e le pendenze necessarie per lo scolo delle acque piovane, le quali, anziché defluire verso l'esterno (come previsto, attraverso le canalette che avrebbero dovuto condurle nei pozzetti fognari), defluivano verso la vasca della piscina, specie in taluni lati; - l'appaltatore aveva riconosciuto la propria responsabilità e si era impegnato ad eliminare i vizi, senza però riuscirvi; sulla base di queste deduzioni, [OSCURATO:PERSONA] domandò la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, quantificato in Euro 75.000 circa; A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38714/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani costituitosi in giudizio, il convenuto chiamò in causa gli architetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], progettisti della piscina, chiedendone la condanna quali esclusivi responsabili o comunque in manleva nei suoi confronti in caso di sua condanna; costituitisi a loro volta ed estesa la domanda nei loro confronti, i chiamati in causa ne invocarono il rigetto, deducendo che: - il loro mandato era cessato prima dell'esecuzione dell'opera, in seguito alla mera redazione del progetto architettonico, successivamente alla quale era stato nominato altro direttore dei lavori, tale Ing.

Tomassini; - il progetto architettonico da loro redatto era funzionale solo all'ottenimento del permesso di costruire, per modo che non avrebbe dovuto necessariamente prevedere le modalità esecutive; - non ostante ciò, in esso era stata comunque prevista la "quota" di pendenza della piscina e il sistema di drenaggio delle acque, ma successivamente l'appaltatore aveva realizzato questo sistema in difformità rispetto al progetto, con sua esclusiva responsabilità; il Tribunale di Pesaro, con sentenza 12 giugno 2013, condannò l'appaltatore e i progettisti, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore dell'attrice, quantificato in Euro 40.930,00, oltre rivalutazione ed interessi.

La Corte di appello, di Ancona - adìta con impugnazione principale dai due architetti progettisti e con impugnazione incidentale dall'appaltatore - ha integralmente confermato la sentenza di primo grado.

Per quanto ancora interessa in questa sede di legittimità (nella quale la statuizione sulla condanna dell'appaltatore non è stata , impugnata), la Corte territoriale ha confermato il giudizio positivo A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38714/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani sulla responsabilità professionale dei due architetti progettisti sulla base dei seguenti rilievi: I- la circostanza che il mandato dei due professionisti fosse cessato con il rilascio del permesso di costruire (comunque prima dell'esecuzione dell'opera viziata) non li sollevava da responsabilità, «atteso che gli effetti esplicati dal progetto nei confronti dell'opera appaltata prescinde dalle sorti che potrebbe subì re il contratto d'opera professionale tra il progettista/direttore dei lavori e il committente» (p.1.1. della sentenza); H- sebbene di regola il "progetto architettonico" costituisca un elaborato di massima e poco dettagliato in quanto funzionale all'acquisizione del permesso di costruire (sicché normalmente viene integrato dal "progetto strutturale") nel caso specifico, riguardante un intervento edile di modeste dimensioni, quale quello del massetto circostante la piscina già realizzata, esso era già di per sé sufficientemente adeguato a tale scopo, tanto è vero che la committente non aveva ravvisato la necessità di conferire ulteriore incarico per la redazione di un elaborato strutturale; III- dagli elaborati descrittivi e grafici prodotti, era emerso che il progetto architettonico realizzato dai due architetti (che teneva luogo anche di quello strutturale) non conteneva alcuna previsione in merito alla "giusta quota" di imposta della piscina, quale elemento idoneo a consentire il regolare e corretto deflusso delle acque di risulta verso i lati opposti del bordo piscina; tale lacuna rendeva professionalmente responsabili entrambi i professionisti che lo avevano redatto; IV- in base all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, la norma sulla garanzia dell'appaltatore per i vizi e difformità dell'opera (art.1667 c.c.) e quella sulla sua responsabilità per la rovina o i gravi A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38714/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani difetti di edifici o di altre cose immobili per loro natura a lunga durata (art.1669 c.c.), si estendono ai progettisti e ai direttori dei lavori, figura, quest'ultima, che nella fattispecie in esame doveva ritenersi ricompresa nella prima; avverso la sentenza della Corte dorica gli architetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione articolato in dieci motivi.

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] (committente) e [OSCURATO:PERSONA] (appaltatore) non svolgono difese; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.; il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte; i ricorrenti hanno depositato memoria.

Considerato che

1.1. il primo motivo censura la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto responsabili, in solido con l'impresa appaltatrice, i due architetti progettisti;

1.2. il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza di appello, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c.;

1.3. il terzo motivo censura la decisione impugnata ancora per omesso esame di fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c., nella parte in cui essa ha considerato che nel progetto architettonico elaborato dagli architetti Magi e Boccarossa non fosse contenuta la "giusta quota" di imposta della piscina;

1.4. il quarto motivo, sempre ai sensi dell'art.360 n. 5 c.p.c., deduce il medesimo vizio per non essere stata considerata la circostanza che il progetto architettonico era finalizzato unicamente a A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38714/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani conseguire il titolo autorizzativo (permesso di costruire) e non doveva necessariamente contenere anche la individuazione delle modalità esecutive dell'opera, quali la fissazione della quota del bordo piscina o la previsione di un sistema di deflusso delle acque meteoriche;

1.5. il quinto motivo, sempre ai sensi dell'art.360 n. 5 c.p.c., propone la stessa doglianza per non essere stata considerata la circostanza che l'incarico di progettazione ed esecuzione del massetto era stato affidato dalla committente direttamente alla ditta Girolometti (che aveva inoltre riconosciuto la sua responsabilità), mentre il mandato dei due progettisti era cessato prima dell'inizio dei lavori, svoltisi sotto la direzione di altro professionista;

1.6. il sesto motivo, ai sensi dell'art.360 n. 4 c.p.c., deduce nullità della sentenza per difetto di motivazione, da reputarsi meramente apparente e viziata da intrinseca ed irriducibile contraddittorietà;

1.7. il settimo motivo denuncia falsa applicazione degli artt. 1667, 1669 e 2055 c.c., ai sensi dell'art.360 n. 3 c.p.c.;

1.8. l'ottavo motivo, ai sensi dell'art.360 n. 3 c.p.c., prospetta ancora falsa applicazione dell'art. 2055 c.c.;

1.9. il nono motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art.91 c.p.c., sul rilievo che la condanna dei due architetti al rimborso delle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore dell'attrice [OSCURATO:PERSONA] costituiva la conseguenza dell'erronea condanna degli stessi al risarcimento del danno, in solido con l'appaltatore;

1.10. anche il decimo motivo, infine, deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art.91 c.p.c., per non essersi ritenuto, ai fini della condanna nelle spese, che i due professionisti dovevano essere A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38714/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani considerati come un unico soggetto giuridico, in quanto dotati di un'unica [OSCURATO:PERSONA];

2. I primi tre motivi enunciano sostanzialmente la medesima doglianza, in quanto, sotto i diversi profili della nullità della sentenza per violazione dell'art.115 c.p.c. (ai sensi dell'art.360 n.4 c.p.c.) e dell'omesso esame di fatto decisivo e controverso (ai sensi dell'art.360 n. 5 c.p.c.), censurano la sentenza impugnata nella specifica parte in cui ha ritenuto che dalla pluralità di elaborati descrittivi e grafici prodotti, era emerso che il progetto architettonico realizzato dai due architetti non conteneva alcuna previsione in merito alla "giusta quota" di imposta della piscina, quale elemento idoneo a consentire il regolare e corretto deflusso delle acque di risulta verso i lati opposti del bordo piscina (p.11 della sentenza impugnata); tale passaggio motivazionale tradirebbe, da un lato, l'omesso esame di fatti decisivi emersi dalla documentazione depositata ed accertati in sede di consulenza tecnica d'ufficio; dall'altro, un errore di percezione sul contenuto oggettivo delle prove documentali e delle risultanze dell'indagine peritale; evidenziano in proposito i ricorrenti che, infatti, contrariamente a quanto percepito dalla Corte di merito, dalla documentazione depositata e dalle risultanze della CTU sarebbe emerso che il progetto architettonico da loro elaborato prevedeva sia la "giusta quota" di imposta della piscina sia, più analiticamente, un idoneo sistema di drenaggio tanto delle acque di esondazione quanto di quelle meteoriche, da realizzarsi mediante canalette di sfioro da porre intorno alla piscina onde consentirne il deflusso verso l'interno fino a confluire nella griglia di scolo;A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38714/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani i ricorrenti, al riguardo, richiamando la documentazione progettuale versata in atti, da un lato, citano la sezione del progetto architettonico da cui era stata estrapolata la pianta della piscina allegata all'elaborato peritale e trascrivono la formula in essa contenuta («+74.80 e + 74.81») recante l'indicazione della corretta quota di imposta, non contestata dal CTU (p.11 del ricorso); dall'altro lato, evidenziano che nel documento di progetto indicato come «pianta piscina - scala 1:100» allegato all'elaborato peritale, si legge testualmente l'espressione "Canaletta di sfioro piscina" (p.12 del ricorso); gli stessi ricorrenti, poi, fanno rilevare come, dalla comparazione della documentazione progettuale con la documentazione fotografica versata in atti, nonché, soprattutto, dagli stessi rilievi contenuti a p.3 dell'elaborato peritale (di cui riportano specifico stralcio: p.12 del ricorso), emergerebbe, invece, che il sistema realizzato dall'impresa appaltatrice era stato completamente difforme da quello contemplato nel progetto architettonico, essendo stato previsto il deflusso delle acque verso l'esterno mediante una pendenza contraria con due sole gaditoie sul lato nord e semplici fori sul lato sud che rendevano faticoso il deflusso su questi lati e addirittura impossibile sui lati est e ovest, ove, in mancanza di sfogo e con una pendenza insufficiente, le acque ristagnavano e defluivano verso la piscina; questa diversità avrebbe escluso l'errore di progettazione e avrebbe dovuto indurre il giudice del merito a ritenere imputabili i vizi esclusivamente alla successiva fase esecutiva; secondo i ricorrenti l'errore posto in essere dal giudice del merito, nel fraintendere l'oggettivo contenuto delle prove documentali e delle risultanze della CTU, non integrerebbe un errore di valutazione delle ( A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38714/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani prove (cadente sul demonstrandum) ma piuttosto un errore di percezione del loro contenuto oggettivo (cadente sul demonstratum), esso, quindi, dovrebbe reputarsi censurabile per cassazione, ai sensi dell'art.360 n. 4 c.p.c. (oltre che ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c., riguardando fatti decisivi e controversi di cui si sarebbe omesso l'esame), in quanto darebbe luogo ad un error in procedendo, concretando la violazione dell'art.115 c.p.c., che impone al giudice del merito di porre a fondamento della decisione le prove - e dunque non solo i mezzi di prova ma i risultati della prova, intesi nella loro obiettività - che siano state ritualmente proposte dalle parti; i primi tre motivi del ricorso (ed in particolare il secondo) pongono la questione se l'errore che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo delle prova (ossia del risultato probatorio nella sua obiettività, che viene erroneamente percepito o ricevuto o evidentemente travisato), diversamente dall'errore di valutazione delle prove (normalmente non sindacabile in sede di legittimità, se non si traduca in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante: art.132 n. 4 c.p.c.), possa essere censurato quale error in procedendo per violazione dell'art.115 c.p.c., allorché investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti; la questione assume rilievo nomofilattico e ha, inoltre, già formato oggetto di decisioni reciprocamente difformi da parte di questa Corte, in quanto alla rigorosa tesi secondo la quale il travisamento della prova (che presuppone la costatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito) non sarebbe più deducibile a seguito della novella apportata all'art.360 n.5 c.p.c. dall'art.54 del d.l. n.83 del 2012, convertito dalla

I. n. 134 del 2012 (Cass. 03/11/2020, n. 24395 e, da ultimo, Cass.9 A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38714/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani 17/05/2022, n. 15777) è stata contrapposta la diversa opinione per cui l'errore di percezione, diversamente da quello di valutazione, poiché cade sul contenuto oggettivo della prova, può essere sindacato in sede di legittimità (beninteso, allorché riguardi circostanze che abbiano formato oggetto di discussione tra le parti), quale error in procedendo, per violazione del divieto, desumibile dall'art.115 c.p.c., di fondare la decisione su prove non offerte dalle parti (Cass.04/03/2022, n. 7187; Cass. 26/04/2022, n. 12971); la rilevanza della questione di diritto sulla quale occorre prendere posizione in funzione della delibazione degli illustrati motivi di ricorso per cassazione, induce il Collegio a ritenerne opportuna la trattazione in pubblica udienza, ai sensi dellart.375,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 38714/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Alessandro BOCCAROSSA; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.15, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso per cassazione ; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] GUIDI -intimata- nonché di Mario GIROLOMETTI; i A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38714/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani -intimato- per la cassazione della sentenza n. 966/2019 della CORTE di APPELLO di ANCONA, depositata il 10 giugno 2019, notificata il 18 ottobre 2019; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24 giugno 2022 dal Consigliere relatore Paolo SPAZIANI. Rilevato che Con citazione del 18 giugno 2009, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pesaro, [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima ditta, deducendo che: - con contratto di appalto verbale dei primi di maggio 2008, aveva affidato al convenuto la realizzazione del sottofondo in calcestruzzo (c.d. massetto) circostante la piscina costruita nella corte di pertinenza di una propria struttura alberghiera; - l'appaltatore aveva eseguito l'opera nei giorni 14 e 15 maggio 2008; - successivamente, i pavimentisti incaricati della posa in opera delle mattonelle sul massetto avevano constatato che esso era stato realizzato senza rispettare la quota e le pendenze necessarie per lo scolo delle acque piovane, le quali, anziché defluire verso l'esterno (come previsto, attraverso le canalette che avrebbero dovuto condurle nei pozzetti fognari), defluivano verso la vasca della piscina, specie in taluni lati; - l'appaltatore aveva riconosciuto la propria responsabilità e si era impegnato ad eliminare i vizi, senza però riuscirvi; sulla base di queste deduzioni, [OSCURATO:PERSONA] domandò la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno, quantificato in Euro 75.000 circa; A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38714/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani costituitosi in giudizio, il convenuto chiamò in causa gli architetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], progettisti della piscina, chiedendone la condanna quali esclusivi responsabili o comunque in manleva nei suoi confronti in caso di sua condanna; costituitisi a loro volta ed estesa la domanda nei loro confronti, i chiamati in causa ne invocarono il rigetto, deducendo che: - il loro mandato era cessato prima dell'esecuzione dell'opera, in seguito alla mera redazione del progetto architettonico, successivamente alla quale era stato nominato altro direttore dei lavori, tale Ing. Tomassini; - il progetto architettonico da loro redatto era funzionale solo all'ottenimento del permesso di costruire, per modo che non avrebbe dovuto necessariamente prevedere le modalità esecutive; - non ostante ciò, in esso era stata comunque prevista la "quota" di pendenza della piscina e il sistema di drenaggio delle acque, ma successivamente l'appaltatore aveva realizzato questo sistema in difformità rispetto al progetto, con sua esclusiva responsabilità; il Tribunale di Pesaro, con sentenza 12 giugno 2013, condannò l'appaltatore e i progettisti, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore dell'attrice, quantificato in Euro 40.930,00, oltre rivalutazione ed interessi. La Corte di appello, di Ancona - adìta con impugnazione principale dai due architetti progettisti e con impugnazione incidentale dall'appaltatore - ha integralmente confermato la sentenza di primo grado. Per quanto ancora interessa in questa sede di legittimità (nella quale la statuizione sulla condanna dell'appaltatore non è stata , impugnata), la Corte territoriale ha confermato il giudizio positivo A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38714/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani sulla responsabilità professionale dei due architetti progettisti sulla base dei seguenti rilievi: I- la circostanza che il mandato dei due professionisti fosse cessato con il rilascio del permesso di costruire (comunque prima dell'esecuzione dell'opera viziata) non li sollevava da responsabilità, «atteso che gli effetti esplicati dal progetto nei confronti dell'opera appaltata prescinde dalle sorti che potrebbe subì re il contratto d'opera professionale tra il progettista/direttore dei lavori e il committente» (p.1.1. della sentenza); H- sebbene di regola il "progetto architettonico" costituisca un elaborato di massima e poco dettagliato in quanto funzionale all'acquisizione del permesso di costruire (sicché normalmente viene integrato dal "progetto strutturale") nel caso specifico, riguardante un intervento edile di modeste dimensioni, quale quello del massetto circostante la piscina già realizzata, esso era già di per sé sufficientemente adeguato a tale scopo, tanto è vero che la committente non aveva ravvisato la necessità di conferire ulteriore incarico per la redazione di un elaborato strutturale; III- dagli elaborati descrittivi e grafici prodotti, era emerso che il progetto architettonico realizzato dai due architetti (che teneva luogo anche di quello strutturale) non conteneva alcuna previsione in merito alla "giusta quota" di imposta della piscina, quale elemento idoneo a consentire il regolare e corretto deflusso delle acque di risulta verso i lati opposti del bordo piscina; tale lacuna rendeva professionalmente responsabili entrambi i professionisti che lo avevano redatto; IV- in base all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, la norma sulla garanzia dell'appaltatore per i vizi e difformità dell'opera (art.1667 c.c.) e quella sulla sua responsabilità per la rovina o i gravi A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38714/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani difetti di edifici o di altre cose immobili per loro natura a lunga durata (art.1669 c.c.), si estendono ai progettisti e ai direttori dei lavori, figura, quest'ultima, che nella fattispecie in esame doveva ritenersi ricompresa nella prima; avverso la sentenza della Corte dorica gli architetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione articolato in dieci motivi. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA] (committente) e [OSCURATO:PERSONA] (appaltatore) non svolgono difese; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.; il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte; i ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato che 1.1. il primo motivo censura la sentenza impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto responsabili, in solido con l'impresa appaltatrice, i due architetti progettisti; 1.2. il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza di appello, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c.; 1.3. il terzo motivo censura la decisione impugnata ancora per omesso esame di fatto decisivo e controverso, ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c., nella parte in cui essa ha considerato che nel progetto architettonico elaborato dagli architetti Magi e Boccarossa non fosse contenuta la "giusta quota" di imposta della piscina; 1.4. il quarto motivo, sempre ai sensi dell'art.360 n. 5 c.p.c., deduce il medesimo vizio per non essere stata considerata la circostanza che il progetto architettonico era finalizzato unicamente a A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38714/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani conseguire il titolo autorizzativo (permesso di costruire) e non doveva necessariamente contenere anche la individuazione delle modalità esecutive dell'opera, quali la fissazione della quota del bordo piscina o la previsione di un sistema di deflusso delle acque meteoriche; 1.5. il quinto motivo, sempre ai sensi dell'art.360 n. 5 c.p.c., propone la stessa doglianza per non essere stata considerata la circostanza che l'incarico di progettazione ed esecuzione del massetto era stato affidato dalla committente direttamente alla ditta Girolometti (che aveva inoltre riconosciuto la sua responsabilità), mentre il mandato dei due progettisti era cessato prima dell'inizio dei lavori, svoltisi sotto la direzione di altro professionista; 1.6. il sesto motivo, ai sensi dell'art.360 n. 4 c.p.c., deduce nullità della sentenza per difetto di motivazione, da reputarsi meramente apparente e viziata da intrinseca ed irriducibile contraddittorietà; 1.7. il settimo motivo denuncia falsa applicazione degli artt. 1667, 1669 e 2055 c.c., ai sensi dell'art.360 n. 3 c.p.c.; 1.8. l'ottavo motivo, ai sensi dell'art.360 n. 3 c.p.c., prospetta ancora falsa applicazione dell'art. 2055 c.c.; 1.9. il nono motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art.91 c.p.c., sul rilievo che la condanna dei due architetti al rimborso delle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore dell'attrice [OSCURATO:PERSONA] costituiva la conseguenza dell'erronea condanna degli stessi al risarcimento del danno, in solido con l'appaltatore; 1.10. anche il decimo motivo, infine, deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art.91 c.p.c., per non essersi ritenuto, ai fini della condanna nelle spese, che i due professionisti dovevano essere A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38714/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani considerati come un unico soggetto giuridico, in quanto dotati di un'unica [OSCURATO:PERSONA]; 2. I primi tre motivi enunciano sostanzialmente la medesima doglianza, in quanto, sotto i diversi profili della nullità della sentenza per violazione dell'art.115 c.p.c. (ai sensi dell'art.360 n.4 c.p.c.) e dell'omesso esame di fatto decisivo e controverso (ai sensi dell'art.360 n. 5 c.p.c.), censurano la sentenza impugnata nella specifica parte in cui ha ritenuto che dalla pluralità di elaborati descrittivi e grafici prodotti, era emerso che il progetto architettonico realizzato dai due architetti non conteneva alcuna previsione in merito alla "giusta quota" di imposta della piscina, quale elemento idoneo a consentire il regolare e corretto deflusso delle acque di risulta verso i lati opposti del bordo piscina (p.11 della sentenza impugnata); tale passaggio motivazionale tradirebbe, da un lato, l'omesso esame di fatti decisivi emersi dalla documentazione depositata ed accertati in sede di consulenza tecnica d'ufficio; dall'altro, un errore di percezione sul contenuto oggettivo delle prove documentali e delle risultanze dell'indagine peritale; evidenziano in proposito i ricorrenti che, infatti, contrariamente a quanto percepito dalla Corte di merito, dalla documentazione depositata e dalle risultanze della CTU sarebbe emerso che il progetto architettonico da loro elaborato prevedeva sia la "giusta quota" di imposta della piscina sia, più analiticamente, un idoneo sistema di drenaggio tanto delle acque di esondazione quanto di quelle meteoriche, da realizzarsi mediante canalette di sfioro da porre intorno alla piscina onde consentirne il deflusso verso l'interno fino a confluire nella griglia di scolo;A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38714/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani i ricorrenti, al riguardo, richiamando la documentazione progettuale versata in atti, da un lato, citano la sezione del progetto architettonico da cui era stata estrapolata la pianta della piscina allegata all'elaborato peritale e trascrivono la formula in essa contenuta («+74.80 e + 74.81») recante l'indicazione della corretta quota di imposta, non contestata dal CTU (p.11 del ricorso); dall'altro lato, evidenziano che nel documento di progetto indicato come «pianta piscina - scala 1:100» allegato all'elaborato peritale, si legge testualmente l'espressione "Canaletta di sfioro piscina" (p.12 del ricorso); gli stessi ricorrenti, poi, fanno rilevare come, dalla comparazione della documentazione progettuale con la documentazione fotografica versata in atti, nonché, soprattutto, dagli stessi rilievi contenuti a p.3 dell'elaborato peritale (di cui riportano specifico stralcio: p.12 del ricorso), emergerebbe, invece, che il sistema realizzato dall'impresa appaltatrice era stato completamente difforme da quello contemplato nel progetto architettonico, essendo stato previsto il deflusso delle acque verso l'esterno mediante una pendenza contraria con due sole gaditoie sul lato nord e semplici fori sul lato sud che rendevano faticoso il deflusso su questi lati e addirittura impossibile sui lati est e ovest, ove, in mancanza di sfogo e con una pendenza insufficiente, le acque ristagnavano e defluivano verso la piscina; questa diversità avrebbe escluso l'errore di progettazione e avrebbe dovuto indurre il giudice del merito a ritenere imputabili i vizi esclusivamente alla successiva fase esecutiva; secondo i ricorrenti l'errore posto in essere dal giudice del merito, nel fraintendere l'oggettivo contenuto delle prove documentali e delle risultanze della CTU, non integrerebbe un errore di valutazione delle ( A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38714/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani prove (cadente sul demonstrandum) ma piuttosto un errore di percezione del loro contenuto oggettivo (cadente sul demonstratum), esso, quindi, dovrebbe reputarsi censurabile per cassazione, ai sensi dell'art.360 n. 4 c.p.c. (oltre che ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c., riguardando fatti decisivi e controversi di cui si sarebbe omesso l'esame), in quanto darebbe luogo ad un error in procedendo, concretando la violazione dell'art.115 c.p.c., che impone al giudice del merito di porre a fondamento della decisione le prove - e dunque non solo i mezzi di prova ma i risultati della prova, intesi nella loro obiettività - che siano state ritualmente proposte dalle parti; i primi tre motivi del ricorso (ed in particolare il secondo) pongono la questione se l'errore che cade sulla ricognizione del contenuto oggettivo delle prova (ossia del risultato probatorio nella sua obiettività, che viene erroneamente percepito o ricevuto o evidentemente travisato), diversamente dall'errore di valutazione delle prove (normalmente non sindacabile in sede di legittimità, se non si traduca in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante: art.132 n. 4 c.p.c.), possa essere censurato quale error in procedendo per violazione dell'art.115 c.p.c., allorché investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti; la questione assume rilievo nomofilattico e ha, inoltre, già formato oggetto di decisioni reciprocamente difformi da parte di questa Corte, in quanto alla rigorosa tesi secondo la quale il travisamento della prova (che presuppone la costatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito) non sarebbe più deducibile a seguito della novella apportata all'art.360 n.5 c.p.c. dall'art.54 del d.l. n.83 del 2012, convertito dalla I. n. 134 del 2012 (Cass. 03/11/2020, n. 24395 e, da ultimo, Cass.9 A.C. 24.06.2022 N. R.G. 38714/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 17/05/2022, n. 15777) è stata contrapposta la diversa opinione per cui l'errore di percezione, diversamente da quello di valutazione, poiché cade sul contenuto oggettivo della prova, può essere sindacato in sede di legittimità (beninteso, allorché riguardi circostanze che abbiano formato oggetto di discussione tra le parti), quale error in procedendo, per violazione del divieto, desumibile dall'art.115 c.p.c., di fondare la decisione su prove non offerte dalle parti (Cass.04/03/2022, n. 7187; Cass. 26/04/2022, n. 12971); la rilevanza della questione di diritto sulla quale occorre prendere posizione in funzione della delibazione degli illustrati motivi di ricorso per cassazione, induce il Collegio a ritenerne opportuna la trattazione in pubblica udienza, ai sensi dellart.375,
Sentenza Cassazione n. 26207/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris