CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2021
Cassazione n. 00965/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Fatto e diritto 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso avverso la sentenza di cui in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Catania è stata rideterminata la pena per ciascuno in anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 266,66 di multa per il reato di cui agli artt.110, 56, 624, 625 nn 2 e 7c.p. Deducono gli imputati con distinti atti vizi di violazione di legge e di motivazione afferenti la sentenza impugnata in relazione all'art. 114 c.p., 62 bis c.p e 99 c.p. 2.In data 23 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA] , munito di procura speciale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso. 3.1n data 4.6.2021, [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA] munito di procura speciale, ha depositato atto di rinuncia al ricorso. 4.1 ricorsi sono inammissibili, avendo costituito oggetto di rinunce da parte degli imputati, ritualmente proposte a mezzo dei procuratori speciali. Ed invero, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Cass., Sez. 1, 12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994, Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero; Sez. 1 n. 32155 de/ 19/06/2013). È altresì negozio formale che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti Sez. 1,n. 32155 del 19/06/2013). 5.Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, sicchè i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 500,00 P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 20.