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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47105/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in procedimento trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 9/01/2020- dep. 21/01/2020, confermava la sentenza con la quale in data 27/03/2018 il TRIBUNALE di MILANO in composizione monocratica aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Roberto a pena di giustizia per il reato di truffa, commesso a MILANO il 2/02/2015 in danno di PALOMBELLA Corrado, con condanna al risarcimento del danno e con sospensione della pena, subordinata al pagamento della somma liquidata per l'anzidetto risarcimento.

La condotta contestata è consistita nell'avere adoperato artifici e raggiri consistiti nell'aver consegnato a PALOMBELLA due assegni bancari a lui intestati, o meglio nell'averli lasciati in deposito a un avvocato, a garanzia del pagamento della somma di 27.500 euro, quale esito dell'accordo transattivo fra Data studio s.r.I., società in liquidazione di cui l'imputato era legale rappresentante, a fronte di un credito di PALOMBELLAgiudizialmente riconosciuto in circa 85.000 euro.

Alle scadenze pattuite del dicembre 2014 e del gennaio 2015 [OSCURATO:PERSONA] non aveva ottemperato agli impegni assunti, il creditore aveva posto i titoli all'incasso in banca, ma non aveva ottenuto alcunché perché essi si erano rivelati privi di provvista.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per mancanza e contraddittorietà della motivazione quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Contesta che la consegna dei due assegni in garanzia, unitamente alla presunta dissimulazione dello stato di insolvenza, avessero integrato artifici e raggiri tali da determinare PALOMBELLA ad acconsentire alla transazione novativa del dicembre 2014, dal momento che come ricorrente egli si era limitato ad assumere un impegno economico come garante verso il creditore, emettendo i due assegni.

D'altronde, nella transazione si dava atto che nell'ipotesi del mancato adempimento di quanto concordato PALOMBELLA avrebbe potuto procedere per l'intero, con gli ordinari strumenti di natura civilistica.

In conclusione, si sarebbe di fronte a un mero inadempimento di obbligazione civile, non già al delitto di truffa; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per omesso riconoscimento dell'ipotesi di reato di cui all'art. 641 cod. pen.

Se fosse vera la tesi accusatoria della dissimulazione delkstato di insolvenza del debitore, quella tenuta corrisponderebbe alla condotta tipica dell'insolvenza fraudolenta, non invece a quella della truffa, che è attuata con la simulazione di circostanze non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al diniego delle attenuanti generiche, immotivato alla stregua del comportamento processuale di ammissione degli addebiti, per lo meno nella loro fattualità; - come quarto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per aver correlato la sospensione della pena al pagamento della somma determinata a titolo risarcitorio, non essendo stati svolti accertamenti di ordine patrimoniale sulla effettiva capacità di soddisfare la condizione imposta.

Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. È manifestamente infondato il primo motivo perché, a proposito della qualificazione giuridica della condotta tenuta dal ricorrente, incontestabile nella sua materiale ricostruzione, la CORTE milanese ha correttamente spiegato che, a fronte di un titolo esecutivo certo di 85.000 euro, la sola ragione che avrebbe potuto indurre PALOMBELLA ad accettare una transazione così al ribasso era quella di ottenere un rientro a breve, se pure pari a poco più di un terzo di quanto gli fosse dovuto, e che pertanto i titoli dati in garanzia dal ricorrente avevano rappresentato l'elemento decisivo per giungere all'accordo novativo.

Non appare condivisibile la tesi difensiva secondo cui, nell'ipotesi di inadempimento anche di tale accordo, una clausola prevedeva l'azionabilità dell'intero credito giudizialmente riconosciuto, perché il creditore, pur in possesso dalla fine del 2012 dell'atto di precetto, proprio in virtù della transazione aveva accettato la riduzione di quanto a lui dovuto e una ulteriore dilazione di pagamento, nella convinzione di recuperare subito qualcosa.

È corretta pertanto la conclusione del Collegio di appello secondo cui la condotta di [OSCURATO:PERSONA] ha superato il confine dell'inadempimento civilistico 2.

Manifestamente infondato è pure il secondo motivo, che orienta in subordine a valutare la stessa condotta in termini di insolvenza fraudolenta.

La CORTEterritoriale ha sul punto congruamente e logicamente osservato che mentre la truffa avviene simulando circostanze non vere, il reato di cui all'ad. 641 cod. pen. presuppone una effettiva condizione di insolvenza dell'agente, che viene dissimulata, e nella specie l'imputato non ha mai documentato il proprio dissesto finanziario.

È peraltro condivisibile la considerazione svolta dal P.G. nelle conclusioni scritte, allorché rileva che "la consapevolezza da parte dell'imputato della propria insolvenza non costituisce elemento sufficiente ai fini della riqualificazione della condotta nel reato di cui all'ad 641 c.p., laddove, come nel caso di specie, la dazione di assegni privi di provvista si è inserita in un più ampia condotta connotata dalla coscienza e volontà di trarre in errore la p.o., la quale, essendo già stato accertato giudizialmente e definitivamente il suo diritto a ricevere l'adempimento di un credito ben maggiore, non avrebbe mai accettato la stipula di una novazione che riduceva di oltre la metà il proprio credito".

La condotta di [OSCURATO:PERSONA] non si è limitata alla dissimulazione di una presunta e non documentata insolvenza, ma si è concretata, come si è visto, nella dazione in custodia fiduciaria a un avvocato di due assegni, da riscuotere solo in caso di mancato pagamento della somma pattuita alle scadenze concordate, con questo inducendo la controparte ad acconsentire all'accordo.

4. Manifestamente infondato è altresì il terzo motivo.

La valutazione operata dalla CORTE circa il riconoscimento delle attenuanti generiche è fondata su motivazione esente da manifesta illogicità, e pertanto è insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Nella specie i Giudici di appello hanno in modo logico e coerente richiamato quali motivi ostativi le plurime condanne di [OSCURATO:PERSONA] per reati di omesso versamento di ritenute previdenziali, di irregolare tenuta delle scritture contabili e di falso materiale: condotte dalla tipologia prossima a quella esaminata nel presente giudizio.

5. È ;fine manifestamente infondato anche il quarto e ultimo motivo.

Il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf.

Sez. 6 sentenza n. 22094 del 18/03/2021 dep. 04/06/2021 Rv. 281510 imputato A.) è nel senso che "in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione".

In senso conforme: N. 25685 del 2016 Rv. 267372 - 01, N. 29996 del 2016 Rv. 267352 - 01, N. 26958 del 2020 Rv. 279648 - 01, N. 11299 del 2020 Rv. 278799 - 01, N. 48913 del 2018 Rv. 274599 - 01, N. 25413 del 2016 Rv. 267134 - 01, N. 52730 del 2017 Rv. 271731 -01, N. 33020 del 2014 Rv. 260555 - 01, N. 33696 del 2017 Rv. 270741 - 01, N. 11371 del 2018 Rv. 272544 - 01, N. 50028 del 2017 Rv. 271179 - 01.La CORTE ambrosiana, nell'affrontare questo motivo di appello, da un lato ha verificato come dagli atti del giudizio non emergessero elementi tali da far dubitare della capacità dell'imputato di adempiere alla condizione posta ai fini della sospensione della pena, dall'altro ha preso atto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva offerto alcun elemento per consentire di valutare il suo affermato dissesto finanziario, che a suo dire sarebbe emerso con evidenza: ma di esso anche nel ricorso non vi è nulla più di una mera enunciazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in procedimento trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di MILANO, con sentenza in data 9/01/2020- dep. 21/01/2020, confermava la sentenza con la quale in data 27/03/2018 il TRIBUNALE di MILANO in composizione monocratica aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Roberto a pena di giustizia per il reato di truffa, commesso a MILANO il 2/02/2015 in danno di PALOMBELLA Corrado, con condanna al risarcimento del danno e con sospensione della pena, subordinata al pagamento della somma liquidata per l'anzidetto risarcimento. La condotta contestata è consistita nell'avere adoperato artifici e raggiri consistiti nell'aver consegnato a PALOMBELLA due assegni bancari a lui intestati, o meglio nell'averli lasciati in deposito a un avvocato, a garanzia del pagamento della somma di 27.500 euro, quale esito dell'accordo transattivo fra Data studio s.r.I., società in liquidazione di cui l'imputato era legale rappresentante, a fronte di un credito di PALOMBELLAgiudizialmente riconosciuto in circa 85.000 euro. Alle scadenze pattuite del dicembre 2014 e del gennaio 2015 [OSCURATO:PERSONA] non aveva ottemperato agli impegni assunti, il creditore aveva posto i titoli all'incasso in banca, ma non aveva ottenuto alcunché perché essi si erano rivelati privi di provvista. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per mancanza e contraddittorietà della motivazione quanto alla sussistenza del reato di cui all'art. 640 cod. pen. Contesta che la consegna dei due assegni in garanzia, unitamente alla presunta dissimulazione dello stato di insolvenza, avessero integrato artifici e raggiri tali da determinare PALOMBELLA ad acconsentire alla transazione novativa del dicembre 2014, dal momento che come ricorrente egli si era limitato ad assumere un impegno economico come garante verso il creditore, emettendo i due assegni. D'altronde, nella transazione si dava atto che nell'ipotesi del mancato adempimento di quanto concordato PALOMBELLA avrebbe potuto procedere per l'intero, con gli ordinari strumenti di natura civilistica. In conclusione, si sarebbe di fronte a un mero inadempimento di obbligazione civile, non già al delitto di truffa; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per omesso riconoscimento dell'ipotesi di reato di cui all'art. 641 cod. pen. Se fosse vera la tesi accusatoria della dissimulazione delkstato di insolvenza del debitore, quella tenuta corrisponderebbe alla condotta tipica dell'insolvenza fraudolenta, non invece a quella della truffa, che è attuata con la simulazione di circostanze non vere, artificiosamente create per indurre altri in errore; - come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione al diniego delle attenuanti generiche, immotivato alla stregua del comportamento processuale di ammissione degli addebiti, per lo meno nella loro fattualità; - come quarto, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per aver correlato la sospensione della pena al pagamento della somma determinata a titolo risarcitorio, non essendo stati svolti accertamenti di ordine patrimoniale sulla effettiva capacità di soddisfare la condizione imposta. Con conclusioni scritte il PROCURATORE GENERALE chiede il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. È manifestamente infondato il primo motivo perché, a proposito della qualificazione giuridica della condotta tenuta dal ricorrente, incontestabile nella sua materiale ricostruzione, la CORTE milanese ha correttamente spiegato che, a fronte di un titolo esecutivo certo di 85.000 euro, la sola ragione che avrebbe potuto indurre PALOMBELLA ad accettare una transazione così al ribasso era quella di ottenere un rientro a breve, se pure pari a poco più di un terzo di quanto gli fosse dovuto, e che pertanto i titoli dati in garanzia dal ricorrente avevano rappresentato l'elemento decisivo per giungere all'accordo novativo. Non appare condivisibile la tesi difensiva secondo cui, nell'ipotesi di inadempimento anche di tale accordo, una clausola prevedeva l'azionabilità dell'intero credito giudizialmente riconosciuto, perché il creditore, pur in possesso dalla fine del 2012 dell'atto di precetto, proprio in virtù della transazione aveva accettato la riduzione di quanto a lui dovuto e una ulteriore dilazione di pagamento, nella convinzione di recuperare subito qualcosa. È corretta pertanto la conclusione del Collegio di appello secondo cui la condotta di [OSCURATO:PERSONA] ha superato il confine dell'inadempimento civilistico 2. Manifestamente infondato è pure il secondo motivo, che orienta in subordine a valutare la stessa condotta in termini di insolvenza fraudolenta. La CORTEterritoriale ha sul punto congruamente e logicamente osservato che mentre la truffa avviene simulando circostanze non vere, il reato di cui all'ad. 641 cod. pen. presuppone una effettiva condizione di insolvenza dell'agente, che viene dissimulata, e nella specie l'imputato non ha mai documentato il proprio dissesto finanziario. È peraltro condivisibile la considerazione svolta dal P.G. nelle conclusioni scritte, allorché rileva che "la consapevolezza da parte dell'imputato della propria insolvenza non costituisce elemento sufficiente ai fini della riqualificazione della condotta nel reato di cui all'ad 641 c.p., laddove, come nel caso di specie, la dazione di assegni privi di provvista si è inserita in un più ampia condotta connotata dalla coscienza e volontà di trarre in errore la p.o., la quale, essendo già stato accertato giudizialmente e definitivamente il suo diritto a ricevere l'adempimento di un credito ben maggiore, non avrebbe mai accettato la stipula di una novazione che riduceva di oltre la metà il proprio credito". La condotta di [OSCURATO:PERSONA] non si è limitata alla dissimulazione di una presunta e non documentata insolvenza, ma si è concretata, come si è visto, nella dazione in custodia fiduciaria a un avvocato di due assegni, da riscuotere solo in caso di mancato pagamento della somma pattuita alle scadenze concordate, con questo inducendo la controparte ad acconsentire all'accordo. 4. Manifestamente infondato è altresì il terzo motivo. La valutazione operata dalla CORTE circa il riconoscimento delle attenuanti generiche è fondata su motivazione esente da manifesta illogicità, e pertanto è insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419): va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Nella specie i Giudici di appello hanno in modo logico e coerente richiamato quali motivi ostativi le plurime condanne di [OSCURATO:PERSONA] per reati di omesso versamento di ritenute previdenziali, di irregolare tenuta delle scritture contabili e di falso materiale: condotte dalla tipologia prossima a quella esaminata nel presente giudizio. 5. È ;fine manifestamente infondato anche il quarto e ultimo motivo. Il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C. (cf. Sez. 6 sentenza n. 22094 del 18/03/2021 dep. 04/06/2021 Rv. 281510 imputato A.) è nel senso che "in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione". In senso conforme: N. 25685 del 2016 Rv. 267372 - 01, N. 29996 del 2016 Rv. 267352 - 01, N. 26958 del 2020 Rv. 279648 - 01, N. 11299 del 2020 Rv. 278799 - 01, N. 48913 del 2018 Rv. 274599 - 01, N. 25413 del 2016 Rv. 267134 - 01, N. 52730 del 2017 Rv. 271731 -01, N. 33020 del 2014 Rv. 260555 - 01, N. 33696 del 2017 Rv. 270741 - 01, N. 11371 del 2018 Rv. 272544 - 01, N. 50028 del 2017 Rv. 271179 - 01.La CORTE ambrosiana, nell'affrontare questo motivo di appello, da un lato ha verificato come dagli atti del giudizio non emergessero elementi tali da far dubitare della capacità dell'imputato di adempiere alla condizione posta ai fini della sospensione della pena, dall'altro ha preso atto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva offerto alcun elemento per consentire di valutare il suo affermato dissesto finanziario, che a suo dire sarebbe emerso con evidenza: ma di esso anche nel ricorso non vi è nulla più di una mera enunciazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso