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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 11950/2022

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eguente 7Y) ' ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona dell'amministratore unico pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Catania, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], da cui è rappresentata e difesa; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 657-2021 della CORTE D'APPELLO di Catania, depositata il 25.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'8 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 657-2021, depositata il 25.3.2021, con cui è stato respinto il reclamo ex art. 18

I. fall. proposto sempre dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza n. 124-2020 del 9 ottobre 2020 del Tribunale di Catania che ne aveva dichiarato il fallimento; La Corte d'Appello - dopo aver ricordato che la società fallita aveva contestato, in sede di reclamo, l'affermazione giudiziale contenuta nella sentenza di primo grado circa la definitività dell'accertamento della debenza di nove milioni di euro all'Erario - ha rilevato che il riconoscimento dello stato di insolvenza della società debitrice dovesse essere confermato, pur dovendosi riconoscere la mancata documentazione in atti di debiti tributari definitivamente accertati, atteso che l'impugnazione del ruolo, così come l'avviso di accertamento esecutivo, non ne sospendeva l'esecutività e che pertanto tale impugnazione non giustificava affatto il mancato pagamento del tributo, con la conseguenza che l'inadempimento rispetto all'obbligazione tributaria ben poteva essere considerato, come nel caso di specie, atto sintomatico di uno stato di insolvenza; - che il fallimento si è costituto con controricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che il fallimento controricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO

1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 5

I. fall., sul rilievo che la corte di appello avrebbe omesso l'accertamento incidentale circa la fondatezza del credito oggetto di contestazione in sede giudiziale;

2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 68 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] m. 18, sul rilievo che l'istanza di fallimento e la conseguente sentenza dichiarativa sarebbero intervenute in costanza di sospensione dei termini dei versamenti e della riscossione dei carichi iscritti a ruolo; - che il fallimento controricorrente ha comunicato (e documentato), nella memoria ex art. 380bis c.p.c. da ultimo depositata, che il difensore della società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - che - sebbene la morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'adunanza non operi l'interruzione del processo - tuttavia, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, il Collegio ritiene doveroso di differire l'adunanza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore (cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7751 del 08/04/2020); P.Q.M. rinvia la causa all'adunanza del 14 giugno 2022, mandando alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alla parte ricorrente personalmente: società Tiroil s.r.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA].

Assegna termine di giorni 30 prima della predetta udienza per l'incombenza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 8 april

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente 7Y) ' ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in persona dell'amministratore unico pro tempore [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Catania, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], da cui è rappresentata e difesa; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 657-2021 della CORTE D'APPELLO di Catania, depositata il 25.3.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'8 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 657-2021, depositata il 25.3.2021, con cui è stato respinto il reclamo ex art. 18 I. fall. proposto sempre dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. contro la sentenza n. 124-2020 del 9 ottobre 2020 del Tribunale di Catania che ne aveva dichiarato il fallimento; La Corte d'Appello - dopo aver ricordato che la società fallita aveva contestato, in sede di reclamo, l'affermazione giudiziale contenuta nella sentenza di primo grado circa la definitività dell'accertamento della debenza di nove milioni di euro all'Erario - ha rilevato che il riconoscimento dello stato di insolvenza della società debitrice dovesse essere confermato, pur dovendosi riconoscere la mancata documentazione in atti di debiti tributari definitivamente accertati, atteso che l'impugnazione del ruolo, così come l'avviso di accertamento esecutivo, non ne sospendeva l'esecutività e che pertanto tale impugnazione non giustificava affatto il mancato pagamento del tributo, con la conseguenza che l'inadempimento rispetto all'obbligazione tributaria ben poteva essere considerato, come nel caso di specie, atto sintomatico di uno stato di insolvenza; - che il fallimento si è costituto con controricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che il fallimento controricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO 1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 I. fall., sul rilievo che la corte di appello avrebbe omesso l'accertamento incidentale circa la fondatezza del credito oggetto di contestazione in sede giudiziale; 2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 68 del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] m. 18, sul rilievo che l'istanza di fallimento e la conseguente sentenza dichiarativa sarebbero intervenute in costanza di sospensione dei termini dei versamenti e della riscossione dei carichi iscritti a ruolo; - che il fallimento controricorrente ha comunicato (e documentato), nella memoria ex art. 380bis c.p.c. da ultimo depositata, che il difensore della società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - che - sebbene la morte dell'unico difensore dopo il deposito del ricorso e prima dell'adunanza non operi l'interruzione del processo - tuttavia, trattandosi di evento sottratto alla disponibilità della parte, il Collegio ritiene doveroso di differire l'adunanza, disponendo la comunicazione del provvedimento alla parte personalmente, per consentire la nomina di un nuovo difensore (cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7751 del 08/04/2020); P.Q.M. rinvia la causa all'adunanza del 14 giugno 2022, mandando alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alla parte ricorrente personalmente: società Tiroil s.r.I., nella persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA]. Assegna termine di giorni 30 prima della predetta udienza per l'incombenza. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 8 april
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