CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31113/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];¦ letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; lette le richieste della parte civile che ha concluso per il rigetto del ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo privo del necessario requisito della specificità, non indicando alcun elemento specifico, al di là delle generiche formule di stile relative alla tenuità dell'offesa e all'intensità del dolo, che potrebbero giustificare l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. P.Q.M