CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26886/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. uditi i Difensori - difese delle parti civili: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', in difesa della parte civile "[OSCURATO:PERSONA]' chiede l'inammibilità o comunque il rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata, deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili "[OSCURATO:PERSONA]", "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]" chiede l'inammissibilità o comunque il rigetto dei ricorsi e la conferma della sentenza impugnata, deposita conclusioni scritte e nota spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili "[OSCURATO:PERSONA]" e "ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]." chiede la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni scritte e nota spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili "[OSCURATO:PERSONA]" e "[OSCURATO:PERSONA]" chiede l'inammissibilità o comunque il rigetto dei ricorsi, deposita conclusioni scritte e nota spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile "[OSCURATO:PERSONA]" chiede la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni scritte e nota spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa della parte civile "[OSCURATO:PERSONA]" chiede la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni scritte e nota spese. - difese degli imputati: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Napoli del 14/06/2021 che, in parziale riforma di quella pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena inflitta ai ricorrenti in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (reato associativo; delitti fine; autoriciclaggio). 1. Inosservanza degli artt. 125, 267, comma 1 e 271, comma 1, cod. proc. pen. Si deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni sull'utenza in uso al ricorrente sul rilievo dell'assenza di motivazione del decreto autorizzativo in ordine al requisito dell'assoluta indispensabilità del mezzo di prova ai fini delle indagini, facendo il provvedimento riferimento ad un tema di indagine differente (illecita valenza di condotte di interposizione in appalti pubblici ad opera di soggetti pregiudicati e forse connessi con ambienti camorristici) e, dunque, a condotte e soggetti mai considerati all'interno del perimetro delle investigazioni. Tale vizio si era riverberato - per derivazione diretta - anche sui successivi decreti di proroga che a quello genetico avevano fatto riferimento. Si trattava, pertanto, non già di una mera irregolarità, come erroneamente ritenuto dalla Corte di merito, bensì di una nullità, in quanto il richiamo a fatti del tutto avulsi dalle investigazioni atteneva ad uno dei presupposti dell'autorizzazione ("assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini") ed il denunciato vizio ad un requisito essenziale ed autonomo della captazione, con conseguente mancanza, sul punto, della motivazione, non emendabile dal giudice del merito, né sanabile con la scelta del rito abbreviato. 2. assenza di motivazione in ordine alla mancanza della condizione di procedibilità in ordine ai reati indicati nel sesto motivo di appello (ciascuno caratterizzato da specifiche circostanze), stante la tardività degli atti di querela rispetto all'effettiva conoscenza delle condotte delittuose ad opera delle rispettive compagnie assicuratrici, con riguardo tanto alla decorrenza del termine ordinario di cui all'art. 124 cod. pen., quanto a quello stabilito dall'art. 148 codice delle assicurazioni. 3. erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen. con riferimento alla configurazione dell'associazione per delinquere (capo 1 dell'imputazione), la cui sussistenza era stata ricavata esclusivamente dal numero dei delitti fine commessi, in assenza di quegli indicatori di fatto dimostrativi dell'affectio societatis e di un programma criminoso indeterminato e condiviso tra gli associati. A conferma di ciò l'assenza di un profitto associativo. 4. assenza di motivazione sull'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine ai delitti di truffa alle assicurazioni e di falsa testimonianza indicati ai motivi n. 7) e n. 8) dell'atto di appello, stante l'assenza di elementi, pur indiziari, idonei a configurare una sua compartecipazione morale e/o materiale. Al riguardo, non poteva ritenersi sufficiente, in difetto degli elementi fattuali di necessario riferimento, il richiamo al ruolo di promotore e capo svolto dal ricorrente. 5. violazione di legge e, in particolare, dell'art. 7 cod. pen. per difetto di giurisdizione dello Stato italiano in ordine alle ipotesi di autoriciclaggio di cui ai capi 15a, 16a, 19a, 22a, 54a, 65a, 73a, 103a, 106a, 110a, 122a, trattandosi di condotte commesse interamente all'estero (estrinsecatesi mediante il deposito di assegni in quel di Malta). Né poteva rilevare quale porzione di condotta tenuta in Italia quella volta alla predisposizione della documentazione atta ad incassare le somme all'estero, in quanto segmento riferibile al delitto di truffa e non prodromico all'autoriciclaggio. 6. violazione degli artt. 522, 521 e 604 cod. proc. pen. (principio di correlazione tra imputazione e sentenza). A fronte di una contestazione di autoriciclaggio (riguardo ai reati in precedenza menzionati) per avere incassato degli assegni relativi alle liquidazioni dei sinistri presso istituti di credito esteri, il ricorrente era stato, invece, condannato per una condotta diversa consistita nell'acquisto di tre immobili e un'autovettura di lusso coi proventi delle truffe ai danni delle assicurazioni. Tale divergenza assumeva rilievo per l'esercizio del diritto di difesa in quanto la scelta del rito abbreviato era stata calibrata in ordine alla specifica modalità della contestazione, di tipo documentale. 7. violazione dell'art. 648-ter1. cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'esclusione della destinazione alla mera utilizzazione o godimento personale dei beni acquistati all'estero. L'incasso degli assegni non trasferibili su c/c esteri costituiva la parte finale della condotta truffaldina volta al conseguimento dell'ingiusto profitto. L'assenza di un ulteriore passaggio o trasferimento delle somme determinava una non consentita duplicazione sanzionatoria — a titoli differenziati - della medesima condotta. Né poteva rilevare quale reinvestimento del profitto illecito (della truffa, da distinguersi da quello, autonomo, dell'autoriciclaggio) trattandosi di condotta tracciabile e priva di idoneità dissimulatoria (gli assegni in quanto non trasferibili non avrebbero potuto essere posti all'incasso in Italia sui conti della società riferibile al ricorrente, né la tracciabilità veniva meno in quanto il deposito è avvenuto in territorio dell'Unione).Mancava un quid pluris rispetto al mero incameramento del profitto illecito derivante dal delitto presupposto. Peraltro, l'incasso su sede estera era l'unica modalità consentita di incasso dei titoli. 7.1. ferma restando la denuncia di violazione del principio di correlazione, inconferente era il riferimento alle operazioni di acquisto immobiliare in quanto ascrivibili - per le circostanze di fatto - ad un uso puramente personale e non speculativo (peraltro il ricorrente era anche residente in Malta). Contraddittoria era l'affermazione che l'acquisto di un'auto su mercato estero renderebbe il negozio - a differenza dell'omologo acquisto su mercato nazionale - di per sé speculativo (anche su tale aspetto si era omesso di considerare che il ricorrente risiedeva in Malta). 8. vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio (la censura investe il minimo edittale ed il diniego delle attenuanti generiche). Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (reato associativo e delitti fine). 1. violazione di legge ed inosservanza di norme processuali (artt. 192, 605, 130, 267, 271 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine all'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche di cui ai RIT relativi alla posizione del ricorrente. Vedi sub 1 motivo di ricorso coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Posto che il vizio riscontrato, cadendo sulla giustificazione del provvedimento autorizzativo, non dava luogo ad un difetto di motivazione, nessuna operazione di emenda era possibile ad opera del giudice del merito, tanto più evocandosi lo schema della motivazione per relationem. Né, al fine di escludere la paventata nullità, poteva "degradarsi" a mera formula di stile il requisito dell'assoluta indispensabilità per la prosecuzione delle indagini, costituente il secondo presupposto legittimante la captazione e che il GIP aveva, invece, legato a temi differenti, asserendone la sovrapponibilità a quello della gravità indiziaria, in ragione di una sorta di ontologica necessarietà ai fini investigativi, da accertarsi, invece, alla stregua del caso concreto, in ragione dell'assenza di alternative alla raccolta degli elementi probatori con tale mezzo conseguibili. Né, infine, poteva farsi riferimento, per relationem, alla motivazione sottesa alla decretazione d'urgenza essendo essa stessa assertiva. 2. violazione e falsa applicazione degli artt. 192, 546, 605 cod. proc. pen. e 416 cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo agli elementi costitutivi del reato associativo. Vedi sub motivo 3 coimputato [OSCURATO:PERSONA].Si evidenzia anche l'incompatibilità logica del presupposto costituito dalla indeterminatezza del programma criminoso con la natura propria e quantomeno a soggettività ristretta dei delitti fine dell'associazione. 3. violazione e falsa applicazione degli artt. 192, 546, 605 cod. proc. pen. e 416 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'attribuzione al ricorrente del ruolo verticistico. Si inferiva illogicamente il ruolo di vertice del ricorrente sulla scorta di un'indebita identificazione della società Assiservice nell'associazione per delinquere, pur avendone, al contempo, escluso la natura intrinsecamente illecita e la strumentale costituzione al fine di commettere i delitti de quo. Peraltro, la stessa Corte di merito indicava il ricorrente come titolare solo formale di detta società, pertanto, contraddittorio era farne discendere il ruolo di promotore. Infine, si addossava all'imputato il ruolo di promotore, capo ed organizzatore indiscusso con argomenti di carattere apodittico e, in particolare, quello di organizzatore tradiva le premesse concettuali che lo stesso giudice del merito si era dato a fronte della particolare fase dell'attività associativa - a cui non sempre si faceva ricorso - di cui il ricorrente viene indicato occuparsi (soggetto preposto al pagamento dei testimoni dopo l'assunzione della prova). 4. violazione e falsa applicazione degli artt. 192, 546, 605 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alla procedibilità dei reati perseguibili a querela relativi al ricorrente. La questione attiene alla decorrenza del termine ordinario ex art. 124 cod. pen., assumendosi la tardività delle querele sul rilievo che le compagnie assicuratrici avessero già acquisito, in epoca antecedente al ricevimento della comunicazione della Polizia locale del 27/10/2016 (indicata dai giudici di merito quale vera e propria notitia criminis), la conoscenza di elementi sintomatici di un reiterato comportamento truffaldino, sulla scorta tanto di molteplici elementi di sospetto, quanto di operati disconoscimenti in ordine alle richieste di risarcimento del danno. Proprio con riferimento agli operati disconoscimenti, il fatto che le compagnie non avessero attivato i meccanismi antifrode tempestivamente non poteva valere a spostare in avanti il termine di piena conoscenza della truffa subita e, con esso, il momento dal quale far decorrere il termine per proporre querela. Diversamente opinando, si finirebbe per procrastinare la durata dell'illecito sine die facendolo dipendere dal comportamento colpevole e finanche illegittimo della compagnia. 5. violazione e falsa applicazione degli artt. 192, comma 2, 605 cod. proc. pen. e artt. 43, 110, 642, 372, 494, 497-bis cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo ai delitti fine per cui è intervenuta condanna (e meglio specificati nel titolo). Si lamenta che la responsabilità in ordine a tutte le fattispecie delittuose sia stata tratta dalle caratteristiche omogenee dei falsi sinistri, dato privo della necessaria valenza probatoria e concludenza, anche in ragione delle differenti modalità con cui venivano perpetrati i delitti fine, in ordine all'affermazione di una responsabilità concorsuale in capo al ricorrente, tenuto anche conto che il suo contributo partecipativo (intermediazione per il pagamento dei testimoni) interveniva in un momento in cui il reato era da considerarsi già consumato. In sostanza il ricorrente, lungi dall'aver realizzato la condotta idonea a mettere in pericolo il bene interesse protetto dalla norma (mediante la falsa denuncia) si era limitato a compiere una condotta volta all'incameramento del profitto che, invece, assurgeva a mero elemento aggravatore del reato. 5.1. Con riguardo alle singole ipotesi delittuose, si lamenta come, in ordine a quelle indicate alle pagine 54, 55 e 56 del ricorso, la responsabilità del ricorrente sia stata affermata sulla scorta di un criterio di imputazione di tipo oggettivo, essendosi fatto riferimento ad una sorta di responsabilità da posizione mutuata, seppur con il revirement operato dalla Corte di merito, dai principi espressi dalla giurisprudenza in tema di colpevolezza del "capo mandamento". In modo apodittico, poi, si era affermata la responsabilità in ordine alle restanti ipotesi delittuose e, sul punto, valga quanto specificato alle pagine da 57 a 63 sulle truffe e da 63 a 66 sulle false testimonianze. 6. violazione e falsa applicazione degli artt. 192 e 605 cod. proc. pen. e 43, 110 cod. pen., 27 Cost., in relazione agli artt. 624, 372, 494 e 497-bis cod. pen. e vizio di motivazione. Del tutto improprio e inconferente era il richiamo, ai fini dell'affermazione della responsabilità concorsuale del ricorrente in ordine ai molteplici delitti fine, al principio di diritto enunciato in tema di capo-mandamento, mancando, in primis, il necessario organo di vertice deliberativo (la Commissione) ed avendo, peraltro, la Corte di merito attribuito ad altro coimputato il ruolo di promotore, capo ed organizzatore indiscusso. La piena responsabilità del ricorrente in ordine ai delitti fine era meramente assertiva, in difetto dell'indicazione dei relativi elementi dimostrativi, richiamandosi, con particolare riguardo alle false testimonianze, un "assodato" concorso morale. Molteplici erano, poi, i vuoti motivazionali in ordine a plurime fattispecie di falsa testimonianza che la Corte di merito aveva omesso di affrontare in ragione della declaratoria di prescrizione della relativa truffa. 7. violazione e falsa applicazione degli artt. 192, 546, 605 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, fondato su argomenti tautologici e privi di valenza individualizzante.Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (reato associativo e delitti fine). 1. violazione di legge e falsa applicazione di norme processuali (artt. 192, 605, 130, 267 e 271 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in relazione alla asserita utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche di cui ai RIT inerenti alla posizione del ricorrente. Vedi motivi sub 1 di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si censura la qualificazione del vizio contenuto nella parte giustificativa del decreto autorizzativo e successivi decreti di proroga delle intercettazioni (RIT 2015/15) in termini di "errore materiale", come tale ritenuto emendabile dai giudici di merito. Detto vizio, invece, determinava la assoluta mancanza di motivazione dei provvedimenti autorizzativi, in quanto afferente al presupposto della "assoluta indispensabilità" del mezzo investigativo ai fini delle indagini, e conseguentemente determinava l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni che avevano interessato il ricorrente. 2. violazione e falsa applicazione degli artt. 192, 546, 605 cod. proc. pen. e 416 cod. pen., e vizio di motivazione con riguardo all'asserita sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere. Vedi motivo sub 2 di [OSCURATO:PERSONA]. Si rileva anche come la Corte territoriale aveva omesso di accertare l'elemento della indeterminatezza del programma criminoso ed aveva erroneamente "catalizzato" il requisito dell'affectio soci etatis sulla società Assiservice, sulla scorta della indebita identificazione in essa del sodalizio criminale. 3. violazione e falsa applicazione degli artt. 192, 546, 605 cod. proc. pen. e 416, comma 2, cod. pen., e vizio di motivazione con riguardo alla attribuzione al ricorrente della posizione verticistica all'interno del sodalizio. In particolare, i giudici di merito avevano illogicamente inferito il ruolo apicale del ricorrente dalla posizione ricoperta dallo stesso all'interno della società Assiservice, pur avendo contraddittoriamente affermato che detta società non era nella titolarità del [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, la qualificazione del ricorrente come "organizzatore" avveniva in assenza di alcuna dimostrazione dello svolgimento da parte dello stesso di attività di controllo o di coordinamento dell'attività dell'associazione, il cui espletamento si rende necessario ai fini della attribuzione del ruolo verticistico. 4. violazione e falsa applicazione degli artt. 192, 546, 605 cod. proc. pen., art. 124 cod. pen. ed art. 148 codice assicurazioni, nonché vizio di motivazione in relazione all'asserita procedibilità dei reati perseguibili a querela di cui il ricorrente era ritenuto responsabile. Vedi motivo sub 4 di [OSCURATO:PERSONA]. Si rileva come la Corte territoriale aveva illogicamente ritenuto "inverata" la condizione di procedibilità, seppure risultava dagli atti che le compagnie assicuratrici avessero appreso o avessero dovuto apprendere, mediante la consultazione dell'archivio informativo integrato (di cui sono "onerate" dall'art. 148, comma 2 bis [OSCURATO:PERSONA]), del fenomeno fraudolento in un momento anteriore rispetto a quello identificato dai giudici di merito come dies a quo del termine ordinario per proporre querela ex art. 124 cod. pen. 5. violazione e falsa applicazione degli artt. 192, comma 2, 605 cod. proc. pen. e artt. 43, 110, 642, 372, 494, 497 bis cod. pen., nonché vizio di motivazione con riguardo ai delitti fine per cui è intervenuta condanna. Vedi motivo sub 5 di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, risultava viziata la parte motiva della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale affermava la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tutti i delitti fine contestati sulla scorta di un criterio di imputazione di tipo eminentemente oggettivo, in chiara adesione ai principi enunciati in tema di "responsabilità del capo mandamento", di cui si rileva la non applicabilità al caso di specie. Infatti, il ricorrente era ritenuto responsabile a titolo di concorso morale, ed il contributo eziologico alla commissione dei reati fine era impropriamente desunto dalle caratteristiche omogenee dei falsi sinistri e dal ruolo di vertice da questi asseritamente rivestito all'interno del sodalizio. 6. violazione e falsa applicazione degli artt. 192, comma 2, 605 cod. proc. pen., artt. 43, 110, 642, 372 cod. pen. ed art. 27 Cost. nonché vizio di motivazione in ordine alla condanna per le truffe e le false testimonianze contestate al ricorrente. Vedi motivo sub 6 di [OSCURATO:PERSONA]. Il vizio attiene alla parte motiva della pronuncia impugnata in cui i giudici di merito avevano desunto la responsabilità del ricorrente dalla posizione apicale allo stesso illogicamente attribuita, indipendentemente dalla individuazione di un contributo tipicamente ed autenticamente concorsuale. 7. violazione e falsa applicazione degli artt. 192, 546 e 605 cod. proc. pen. ed art. 62 bis cod. pen., nonché vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Vedi motivo sub 7 di [OSCURATO:PERSONA] e sub 8 di [OSCURATO:PERSONA].2. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] depositava motivi aggiunti, con cui insisteva per l'accoglimento del ricorso e, in particolare, delle censure attinenti alle seguenti questioni: inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche; destinazione alla mera utilizzazione o al godimento personale dei beni detenuti all'estro; vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio (minimo della pena e concessone delle attenuanti generiche). 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] depositava motivi aggiunti, con cui insisteva per l'accoglimento dei ricorsi e, in particolare, sulla censura in ordine al trattamento sanzionatorio (minimo della pena e concessone delle attenuanti generiche). 4. Con memoria e note di conclusione, la parte civile Asia - [OSCURATO:SOCIETA]. insisteva per la conferma delle statuizioni civili disposte dalle sentenze di merito. 5. Con conclusioni scritte e note di udienza le parti civili costituite insistevano per il rigetto e/o inammissibilità dei ricorsi, con conferma delle statuizioni civili e condanna alle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno accolti nei sensi di cui in motivazione e dichiarati inammissibili nel resto. La natura comune delle censure sollevate consente per lo più una trattazione unitaria delle questioni. 2. Sull'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. I motivi sono inammissibili poiché aspecifici. Le Sezioni unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Rv. 243416; Sez. 4, n. 13946 del 06/02/2008, Rv. 239975; Sez. 5, n. 25082 del 27/02/2019, Rv. 277608). Se, nel caso in esame, sono stati puntualmente indicati i provvedimenti autorizzativi oggetto dei denunciati vizi di legittimità, tanto non si è fatto con riguardo alla specifica rilevanza che il materiale intercettivo assumeva sia rispetto al delitto associativo che ai molteplici delitti fine. Si è infatti genericamente rappresentato come le intercettazioni costituissero la magna pars delle prove in atti, omettendo, però, di specificare quale ricaduta assumesse il vizio nell'ambito del corredo probatorio comunque sotteso all'affermazione di responsabilità per i molteplici reati accertati, in ragione anche dell'indicazione di prove documentali, dell'esito di indagini di polizia giudiziaria, di perizie, di fonti dichiarative e di sequestri. Né un tal compito può essere svolto dalla Corte di legittimità che, altrimenti, si trasformerebbe in giudice di merito. 3. Sulla tempestività delle querele. I motivi sono manifestamente infondati. Questa Corte ha, infatti, affermato che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore (Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, Rv. 277081). Non è quindi sufficiente uno stato soggettivo di sospetto o di dubbio, ancorché sorretto da elementi potenzialmente rivelatori di un ipotetico reato (disconoscimento del sinistro ad opera dei soggetti coinvolti, nota dell'agenzia investigativa che ne ha raccolto le dichiarazioni, ecc.), allorché, come nei molteplici casi passati in rassegna, la condotta illecita si articolava o si giovava di un substrato probatorio caratterizzato da falsificazione, alterazione e precostituzione della necessaria documentazione. La sentenza impugnata, con motivazione congrua, risulta avere fatto corretta applicazione di tale principio individuando il momento certo in quello della ricezione della nota di P.G. che dava specifica contezza e concretezza a quel coacervo di elementi di sospetto comunque presenti, ma non ancora ritenuti sufficienti a dare conto della piena cognizione dei fatti delittuosi che deve necessariamente estendersi, in ragione della natura della condizione di procedibilità, non solo al fatto oggettivo ma anche alle componenti soggettive. Peraltro, quale aspetto non esplorato dalle sentenze di merito, va anche precisato che laddove l'esercizio del diritto di querela attenga a realtà a soggettività complessa, occorre altresì che di tale piena conoscenza siano materialmente investiti i titolari del potere di querela, affinché possano liberamente determinarsi, non essendo sufficiente che dei fatti siano stati notiziati appendici organizzative prive dei necessari poteri di rappresentanza (Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017, dep. 2018, Rv. 272373).4. Sulla sussistenza del delitto associativo. I motivi risultano manifestamente infondati. 4.1. Invero, ai fini della sussistenza del reato associativo, la Corte di merito si è correttamente rifatta al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, dep. 2013, Rv. 254233; Sez. 2, n. 19435 del 31/3/2016, Rv. 266670). Più in particolare, proprio con riguardo all'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di frodi in assicurazione, si è affermato che legittimamente il giudice può dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo - trascendente la commissione dei singoli reati-fine e dell'indeterminatezza del programma criminoso che segna la distinzione con il concorso di persone - dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Rv. 268540). Nel caso in esame, il giudice del merito risulta avere compiutamente declinato una molteplicità di indici fattuali, quali, anzitutto, il medesimo modus operandi preordinato al conseguimento del risarcimento dei danni derivante da falsi sinistri. Si è fatto, poi, riferimento alla presenza di canali organizzati di procacciamento aventi diffusione capillare sul territorio, anche mediante la corresponsione di compensi predeterminati, all'esistenza di regole standardizzate in ordine alla gestione del sinistro ad opera dei concorrenti nel reato, ad una successiva fase di canalizzazione delle false denunzie che si avvale di segmenti operativi prestabiliti al fine di attivare i contatti con le diverse compagnie assicuratrici e alla suddivisione del profitto dei reati fine tra i sodali (vedi pag. 88). Inoltre, si sono valorizzati il costante raccordo tra gli imputati e l'esistenza di una struttura organizzativa idonea e funzionale a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira, indicata nella società Assiservice, ovverosia l'agenzia di pratiche assicurative attorno alla quale ruota l'intero illecito sistema, nonché divenuta sede operativa dell'associazione. Si assiste, dunque, all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, destinato a permanere anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati. In tale ambito, nessun decisivo rilievo assume la dedotta assenza di un profitto associativo, posto che ai fini della sussistenza del delitto in esame non è indispensabile individuare necessariamente un profitto diverso da quello conseguito dai correi mediante i delitti fine, non trattandosi di un requisito di fattispecie. 4.2. Quanto, poi, all'affectio societatis, parimenti la sentenza impugnata ha correttamente richiamato il principio di diritto di questa Corte a mente del quale in tema di associazione per delinquere, la esplicita manifestazione di una volontà associativa non è necessaria per la costituzione del sodalizio, potendo la consapevolezza dell'associato essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretizzino in una attiva e stabile partecipazione (Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, Rv. 279589). La continuità, la frequenza e la intensità dei rapporti tra i concorrenti, l'interdipendenza delle loro condotte, la predisposizione dei mezzi finanziari e la stessa efficienza e persistenza della organizzazione, costituiscono idonei indici fattuali di rappresentazione e volizione dell'esistenza di un sodalizio organizzato, quale antecedente di derivazione "causale" ed espressione di una pregressa condivisione criminosa, al quale vanno ricondotte le molteplici attività delittuose. 4.3. Peraltro, nessuna incompatibilità logica sussiste tra l'indeterminatezza del programma criminoso e la particolare natura "a soggettività ristretta" dei delitti fine avuti di mira. Al riguardo, va anzitutto precisato, così sgombrando il campo da un possibile equivoco di fondo, che la dottrina ritiene a soggettività ristretta soltanto le ipotesi criminose "previgenti", ossia il fraudolento danneggiamento di beni assicurati delineato dalla prima parte del comma 1 dell'art. 642 cod. pen. e la mutilazione fraudolenta della propria persona contemplata dalla prima parte del comma 2. Il delitto, invece, può essere commesso da "chiunque", così assumendo natura comune, sia nelle ipotesi di falsificazione o alterazione della polizza o della documentazione richiesta per la stipulazione dell'assicurazione sia nelle ipotesi di denuncia di sinistro non accaduto, nonché distruzione, falsificazione, alterazione o precostituzione di elementi di prova o documentazione (relativi al sinistro) di cui al comma 2. Peraltro, non sfugge né ai requisiti di tipicità di fattispecie, né ad una verifica di necessaria offensività, l'accordo criminoso oggetto del presente giudizio, ove l'attuazione del programma delinquenziale, ben sostenuto da un'organizzazione dotata di mezzi e persone del tutto idonee, trovava anche diretta attuazione mediante l'opera degli stessi sodali. 5. Sul ruolo qualificato assunto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio (sub 3}. 5.1. Il motivo è manifestamente infondato in quanto il ruolo di organizzativo primario assegnato al [OSCURATO:PERSONA] non risulta mutuato, attraverso un'indebita traslazione, dalla mera qualità di titolare della Assiservice, società ritenuta coinvolta nell'ordito delinquenziale di cui, invece, si sostiene, la Corte di merito avrebbe escluso la natura intrinsecamente illecita e la strumentale costituzione ai fini associativi. In realtà, dalla lettura della sentenza impugnata risulta come detta società, proprio in ragione del successivo asservimento alle finalità illecite perseguite dal ricorrente unitamente agli altri sodali, abbia "trasbordato" dalla pur iniziale causa lecita, finendo per asservire, quale substrato organizzativo di carattere permanente, al programma criminoso volto alla realizzazione di truffe, mediante falsi sinistri, in danno delle compagnie di assicurazione. Si precisa, infatti, come proprio dagli uffici di detta società il ricorrente, unitamente al correo [OSCURATO:PERSONA], gestisca le frodi assicurative, non solo predisponendo la documentazione necessaria alla formulazione delle richieste di risarcimento danni, ma anche attraverso l'organizzazione delle false testimonianze (indottrinando i testi e pagandoli dopo la prova) e l'istruzione delle pratiche dei vari sinistri (curando i contatti con i legali della società). In tale contesto, il ruolo formale di carattere societario assume, in modo logico e coerente, valenza sostanziale, sia in ragione della mutata destinazione illecita dell'agenzia di pratiche assicurative (Assiservice) attorno alla quale è indicato ruotare l'intero illecito sistema, sia in forza dell'attività materialmente compiuta dal ricorrente. Ma se questa è la situazione di fatto descritta dal giudice del merito, correttamente si è riconosciuto in capo all'imputato il ruolo di vertice nelle declinazioni tipiche di promotore ed organizzatore stabilite dalla legge. A nulla vale, poi, al fine di sminuire la valenza qualificata del contributo prestato dal ricorrente fare riferimento alla fase, di tipo esecutivo e successivo, in cui sarebbe intervenuta la sua attività (nella specie il pagamento dei testimoni dopo l'assunzione della prova). A prescindere che le sentenze di merito gli attribuiscono - in difetto di denunziati decisivi travisamenti - altre "competenze", l'opera di istruzione dei falsi testimoni compiacenti, non affatto occasionale, costituisce uno dei tasselli fondamentali che consente al sodalizio di incamerare l'illecito profitto. 5.2. Parimenti può affermarsi quanto al rilievo dell'opera prestata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], individuata facendo riferimento ad un criterio di carattere sostanziale e, dunque, a nulla valendo l'assenza in capo al medesimo di cariche formali all'interno dell'Assiservice. Al medesimo, infatti, le sentenze di merito attribuiscono compiti di carattere primario al pari di quelli svolti dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], aventie carattere essenziale ai fini della realizzazione degli obiettivi illeciti avuti di mira, così assicurando la funzionalità del sodalizio.6. Sull'attribuzione dei delitti fine ai ricorrenti (artt. 43, 110, 642, 372 cod. pen.). I motivi sono fondati. La Corte di merito ha ricavato la responsabilità dei ricorrenti in ordine ai delitti fine per cui vi è stata condanna per un verso richiamando genericamente "gli elementi costitutivi ed i raggiri posti in essere dagli imputati con riferimento ai sinistri stradali per cui vi è stata richiesta di condanna" e, per altro, con riguardo anche al profilo soggettivo, in ragione di un concorso morale rifacendosi al principio di diritto sotteso alla sentenza di questa Corte in materia di responsabilità del cd. "capo mandamento" nelle organizzazioni di stampo mafioso, secondo cui "rispondono dei reati fine riferibili all'organizzazione ed inseriti nel quadro del programma criminoso, coloro che hanno dato un contributo effettivo causalmente rilevante, volontario e consapevole all'attuazione della singola specifica condotta criminosa; che si richiede per i capi essere segnatamente conosciuta o perlomeno dagli stessi avallata, come evincibile dalla raggiunta prova della loro programmata, sistematica e capillare organizzazione e predisposizione di mezzi e strutture" (Sez. 5, n. 7660 del 31/01/2007, Rv. 236523). In particolare, proprio "l'enucleazione delle caratteristiche omogenee dei falsi sinistri" opererebbe quale trait d'union tra il piano della materialità della condotta e quello afferente al profilo soggettivo di rimproverabilità, a titolo di concorso, in capo ai vertici del sodalizio. Tale operazione ermeneutica non si rivela, ad avviso del Collegio, conferente al caso in esame. In tema di reati associativi, il ruolo di partecipe, persino in posizione gerarchicamente dominante, rivestito da taluno nell'ambito della struttura organizzativa criminale, non è di per sé solo sufficiente a far presumere la sua automatica responsabilità per i delitti compiuti da altri appartenenti al sodalizio, anche se riferibili all'organizzazione e inseriti in un già condiviso quadro del programma criminoso, giacché dei reati fine rispondono soltanto coloro che materialmente e moralmente hanno dato un effettivo contributo causalmente rilevante, volontario consapevole all'attuazione della specifica condotta criminosa, alla stregua dei comuni principi in tema di concorso di persone nel reato, senza che possono dunque operare anomale responsabilità di mera posizione. Va, infatti, ribadito come i presupposti della responsabilità associativa e di quella concorsuale debbano essere tenuti ben distinti. L'ovvia conseguenza della mancata differenziazione tra i due paradigmi è infatti quella di attribuire una responsabilità oggettiva da posizione in capo ai presunti promotori ed organizzatori dell'associazione criminale, che vengono elevati in modo pressoché automatico al ruolo di concorrenti morali nella forma dell'istigazione o dell'agevolazione implicita nei singoli reati fine commessi dagli altri sodali. Invero, l'occupazione di una posizione di vertice nell'ambito di un'associazione criminale non può implicare di per sé è una responsabilità concorsuale per i reati fine rientranti nel programma criminoso, occorrendo la prova dell'effettivo contributo alla realizzazione del reato fine (Sez. 1, n. 24919 del 23/04/2014, Rv. 262305; Sez. 2, n. 36251 del 24/11/2020, Rv. 280315). Peraltro, a fronte di specifiche censure mosse con l'atto d'appello dai ricorrenti con riferimento ai diversi reati-fine contestati, la motivazione resa dalla Corte di merito finisce per risultare anche generica, in quanto non idonea ad assolvere la funzione di scrutinio critico propria del giudizio di appello. Deve essere, pertanto, annullata la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto a diversa sezione della Corte di appello di Napoli. Al giudice del rinvio spetterà, se del caso, dichiarare, in applicazione della regola di cui all'art.129 cod. proc. pen., la prescrizione dei reati nelle more intervenuta. Infatti, la declaratoria di estinzione del reato conseguente alla prescrizione nel frattempo maturata non può prevalere, in questa sede, sul possibile esito assolutorio degli imputati che potrebbe verificarsi in sede di giudizio di rinvio. 7. Con riguardo all'autoriciclaggio (motivi di [OSCURATO:PERSONA]). Con le precisazioni svolte in tema di procedibilità, vanno invece ritenute assorbite le censure sollevate dal ricorrente in ordine al delitto di autoriciclaggio. Invero, il capo di imputazione ha ancorato l'autoriciclaggio contestato al [OSCURATO:PERSONA] alla commissione dei molteplici delitti fine, posto che si tratta della monetizzazione dei risarcimenti derivanti dai falsi sinistri. Pertanto, la risoluzione della questione attinente al suo personale e diretto coinvolgimento nella realizzazione dei delitti fine assume rilievo anche ai fini della corretta qualificazione giuridica della successiva condotta, potendosi altrimenti configurare quella di riciclaggio laddove egli non abbia commesso o concorso a commettere il delitto presupposto. Né, poi, potrebbe comunque affermarsi in questa sede una responsabilità del ricorrente per autoriciclaggio in forza della commissione del reato associativo, quale delitto presupposto, in quanto sul punto le sentenze di merito finiscono per "sovrapporre", attraverso una non consentita e generica operazione di traslazione, il profitto dei delitti fine con quello, del tutto autonomo, dell'associazione. In ogni caso, a prescindere dai possibili esiti qualificatori del giudizio di rinvio, che involgono necessariamente anche la questione della mancata correlazione tra il contestato ed il ritenuto, priva della necessaria attualità in questa sede presupponendo un'affermazione di responsabilità per autoriciclaggio, manifestamente infondata risulta, invece, l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in favore di quella estera pur sollevata in via preliminare nei motivi di ricorso. In tema di auto-riciclaggio, va infatti ribadito che sussiste la giurisdizione italiana quando nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, il cui oggettivo rilievo, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella commessa in territorio estero. (Conforme in materia di riciclaggio, Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259486. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto la giurisdizione italiana in un caso nel quale il trasferimento e l'investimento di denaro contante in prodotti finanziari e immobili acquistati all'estero era stato preceduto dalla commissione in Italia, oltre che del delitto presupposto di traffico di stupefacenti, di condotte funzionali all'acquisizione della documentazione di comodo, allegata a giustificazione della provenienza delle somme investite fuori del territorio nazionale; vedi anche Sez. 5, n. 57018 del 15/10/2018, Rv. 274376). Nel caso di specie, anche a voler escludere, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte formatasi in materia di applicazione della fattispecie di nuovo conio anche alle ipotesi in cui il delitto presupposto sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della I. n. 187 del 2014 (Sez. 2, n. 3691 del 2015), che il delitto presupposto costituisca un frammento della condotta dell'autoriciclaggio, dovendosi avere riguardo esclusivamente alle modalità ivi esplicitamente indicate, assume rilievo il fatto che in Italia sono state compiute le necessarie ed indispensabili attività propedeutiche all'incasso dei titoli, poi versati su conti correnti esteri anche grazie, in alcuni casi, all'intermediazione di terzi. Il denaro, infatti, con le differenti modalità indicate dalle sentenze di merito, parte e si muove materialmente dall'Italia e finisce su conti previamente accesi all'estero all'esclusivo scopo di poter monetizzare un titolo non trasferibile che, altrimenti, non sarebbe stato possibile incassare, proprio in ragione della vigente normativa antiriciclaggio, nel nostro Paese. Quanto, poi, alla tracciabilità della movimentazione bancaria che escluderebbe l'idoneità della dissimulazione (con riguardo ai titoli direttamente versati), il rilievo secondo cui questa non verrebbe meno a seguito del versamento del titolo su un conto estero del ricorrente, presuppone, però, che si abbia piena contezza dell'illiceità dell'operazione, a monte, e del rilascio dei titoli a valle, e ciò a prescindere dal fatto che il Paese ove è stata effettuata la operazione bancaria risulta ancora ad oggi inserito nella lista grigia FATF.8. In conclusione, va annullata la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente al concorso dei ricorrenti nei delitti fine (artt. 43, 110, 642, 372 cod. pen), ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, restando, di conseguenza, assorbite le altre questioni sollevate dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] in tema di autoriciclaggio, con esclusione della censura relativa alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana, in quanto manifestamente infondata. Vanno, invece, dichiarati inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabile il giudizio di responsabilità degli imputati in ordine al reato associativo. Al definitivo, invece, va rimessa la liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente grado di giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente al concorso dei ricorrenti nei reati satellite, ad altra sezione della Corte di Appe