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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 1962

Cassazione n. 02328/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/12/1962 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi in data 7 marzo 2022, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda perché riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 4 1.110/75 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico con lama acuminata di cm. 9 e con impugnatura in plastica della lunghezza complessiva di cm. 21,5; Ritenuto che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha escluso la sussistenza del giustificato motivo del possesso dell'arma bianca dato che l'imputato si era limitato a sostenere di essere un mediatore agricolo, nonché la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità prevista dal terzo comma del citato art. 4, in considerazione delle dimensioni dell'arma e delle modalità del fatto, tenuto conto che il coltello si trovava nella tasca dei pantaloni dell'odierno ricorrente; Considerato che in materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto il negativo giudizio sulla personalità dell'imputato (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Rv. 275242 - 01); Rilevato, infine, che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e che, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 5 dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/12/1962 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi in data 7 marzo 2022, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda perché riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 4 1.110/75 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico con lama acuminata di cm. 9 e con impugnatura in plastica della lunghezza complessiva di cm. 21,5; Ritenuto che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha escluso la sussistenza del giustificato motivo del possesso dell'arma bianca dato che l'imputato si era limitato a sostenere di essere un mediatore agricolo, nonché la configurabilità dell'ipotesi di lieve entità prevista dal terzo comma del citato art. 4, in considerazione delle dimensioni dell'arma e delle modalità del fatto, tenuto conto che il coltello si trovava nella tasca dei pantaloni dell'odierno ricorrente; Considerato che in materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell'istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto il negativo giudizio sulla personalità dell'imputato (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Rv. 275242 - 01); Rilevato, infine, che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e che, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 dic
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