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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28718/2026

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IO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 256, comma 1 e 2, e 256-bis, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, articolando un solo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità e alla determinazione della pena; Considerato che le censure esposte con l'unico motivo, difettano di specificità, perché prospettano deduzioni del tutto astratte e generiche, completamente prive dell'indicazione dei dati di fatto necessari per valutarle; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 256, comma 1 e 2, e 256-bis, comma 1, d.lgs. 152 del 2006, articolando un solo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità e alla determinazione della pena; Considerato che le censure esposte con l'unico motivo, difettano di specificità, perché prospettano deduzioni del tutto astratte e generiche, completamente prive dell'indicazione dei dati di fatto necessari per valutarle; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28718/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris