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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 15984/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali, aggravato dall'uso di un'arma; Rilevato che i due motivi di ricorso, concernenti il primo il profilo della responsabilità del mancato riconoscimento della legittima difesa e il secondo il trattamento sanzionatorio, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 - par.1.1 sul primo punto, laddove si esclude l'assenza di un male ingiusto da cui l'imputato avrebbe dovuto difendersi, e pag. 3 - par. 2.2 sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla entità della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] - orosini [OSCURATO:PERSONA] jt -L› [OSCURATO:PERSONA] 27 APR)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali, aggravato dall'uso di un'arma; Rilevato che i due motivi di ricorso, concernenti il primo il profilo della responsabilità del mancato riconoscimento della legittima difesa e il secondo il trattamento sanzionatorio, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 - par.1.1 sul primo punto, laddove si esclude l'assenza di un male ingiusto da cui l'imputato avrebbe dovuto difendersi, e pag. 3 - par. 2.2 sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla entità della pena); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] - orosini [OSCURATO:PERSONA] jt -L› [OSCURATO:PERSONA] 27 APR)
Sentenza Cassazione n. 15984/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris