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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1997

ECLI:EU:C:1997:273
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61996CJ0311_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-311/96, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Hendrik van Lier, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica francese, rappresentata dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor [OSCURATO:PERSONA], segretario degli Affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 9, boulevard [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato nei termini prescritti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina la procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84), e, in subordine, non avendo immediatamente informato la Commissione dell'adozione di tali provvedimenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva e soprattutto del suo art. 45,

LA CORTE

(Sesta Sezione), composta dai signori G.F.

Mancini, presidente di sezione, J.L.

Murray, C.N.

Kakouris, P.J.G.

Kapteyn e H. Ragnemalm (relatore), giudici, avvocato generale: C. O. Lenz cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 marzo 1997, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 settembre 1996, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato nei termini prescritti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina la procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84), e, in subordine, non avendola immediatamente informata dell'adozione di tali provvedimenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva e soprattutto del suo art. 45. 2 L'art. 45, n. 1, della direttiva 93/38 prevede che gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva al più tardi il 1º luglio 1994 e informarne immediatamente la Commissione. 3 Non avendo ricevuto notizia dei provvedimenti di attuazione della direttiva 93/38 dal governo francese, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'art. 169 del Trattato, inviandogli, il 20 gennaio 1995, una lettera di diffida. 4 Poiché la lettera di diffida era rimasta senza seguito, il 16 gennaio 1996 la Commissione ha inviato un parere motivato al governo francese, invitandolo ad emanare i provvedimenti necessari entro due mesi dalla sua notifica. 5 Con lettera 17 agosto 1995, le autorità francesi avevano informato la Commissione che un progetto di legge era stato depositato presso il Senato. 6 Non avendo ricevuto alcuna notizia del completamento dell'iter legislativo, la Commissione ha proposto il presente ricorso. 7 La Repubblica francese non nega l'inadempimento contestato, ma si limita ad annunciare la prossima adozione di un progetto di legge e dei decreti di esecuzione destinati a integrarlo. 8 Poiché l'attuazione della direttiva 93/38 non è avvenuta entro il termine da essa stabilito, il ricorso della Commissione va ritenuto fondato. 9 Occorre quindi dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato nel termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva 93/38, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 45, n. 1, della direttiva stessa.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 10 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

La Repubblica francese è rimasta soccombente e occorre quindi condannarla alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La Repubblica francese, non avendo adottato nel termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 45, n. 1, della direttiva stessa. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61996CJ0311_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-311/96, Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Hendrik van Lier, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro Repubblica francese, rappresentata dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor [OSCURATO:PERSONA], segretario degli Affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 9, boulevard [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato nei termini prescritti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina la procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84), e, in subordine, non avendo immediatamente informato la Commissione dell'adozione di tali provvedimenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva e soprattutto del suo art. 45, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm (relatore), giudici, avvocato generale: C. O. Lenz cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 marzo 1997, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 settembre 1996, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato nei termini prescritti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina la procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84), e, in subordine, non avendola immediatamente informata dell'adozione di tali provvedimenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva e soprattutto del suo art. 45. 2 L'art. 45, n. 1, della direttiva 93/38 prevede che gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva al più tardi il 1º luglio 1994 e informarne immediatamente la Commissione. 3 Non avendo ricevuto notizia dei provvedimenti di attuazione della direttiva 93/38 dal governo francese, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'art. 169 del Trattato, inviandogli, il 20 gennaio 1995, una lettera di diffida. 4 Poiché la lettera di diffida era rimasta senza seguito, il 16 gennaio 1996 la Commissione ha inviato un parere motivato al governo francese, invitandolo ad emanare i provvedimenti necessari entro due mesi dalla sua notifica. 5 Con lettera 17 agosto 1995, le autorità francesi avevano informato la Commissione che un progetto di legge era stato depositato presso il Senato. 6 Non avendo ricevuto alcuna notizia del completamento dell'iter legislativo, la Commissione ha proposto il presente ricorso. 7 La Repubblica francese non nega l'inadempimento contestato, ma si limita ad annunciare la prossima adozione di un progetto di legge e dei decreti di esecuzione destinati a integrarlo. 8 Poiché l'attuazione della direttiva 93/38 non è avvenuta entro il termine da essa stabilito, il ricorso della Commissione va ritenuto fondato. 9 Occorre quindi dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato nel termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva 93/38, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 45, n. 1, della direttiva stessa. Decisione relativa alle spese Sulle spese 10 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica francese è rimasta soccombente e occorre quindi condannarla alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione) dichiara e statuisce: 1) La Repubblica francese, non avendo adottato nel termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 45, n. 1, della direttiva stessa. 2) La Repubblica francese è condannata alle spese.
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