Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1997
ECLI:EU:C:1997:273
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61996CJ0311_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] causa C-311/96,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Hendrik van Lier, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
Repubblica francese, rappresentata dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor [OSCURATO:PERSONA], segretario degli Affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 9, boulevard [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato nei termini prescritti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina la procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84), e, in subordine, non avendo immediatamente informato la Commissione dell'adozione di tali provvedimenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva e soprattutto del suo art. 45,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm (relatore), giudici,
avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 marzo 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 24 settembre 1996, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato nei termini prescritti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina la procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (GU L 199, pag. 84), e, in subordine, non avendola immediatamente informata dell'adozione di tali provvedimenti, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi della direttiva e soprattutto del suo art. 45.
2 L'art. 45, n. 1, della direttiva 93/38 prevede che gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva al più tardi il 1º luglio 1994 e informarne immediatamente la Commissione.
3 Non avendo ricevuto notizia dei provvedimenti di attuazione della direttiva 93/38 dal governo francese, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'art. 169 del Trattato, inviandogli, il 20 gennaio 1995, una lettera di diffida.
4 Poiché la lettera di diffida era rimasta senza seguito, il 16 gennaio 1996 la Commissione ha inviato un parere motivato al governo francese, invitandolo ad emanare i provvedimenti necessari entro due mesi dalla sua notifica.
5 Con lettera 17 agosto 1995, le autorità francesi avevano informato la Commissione che un progetto di legge era stato depositato presso il Senato.
6 Non avendo ricevuto alcuna notizia del completamento dell'iter legislativo, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
7 La Repubblica francese non nega l'inadempimento contestato, ma si limita ad annunciare la prossima adozione di un progetto di legge e dei decreti di esecuzione destinati a integrarlo.
8 Poiché l'attuazione della direttiva 93/38 non è avvenuta entro il termine da essa stabilito, il ricorso della Commissione va ritenuto fondato.
9 Occorre quindi dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato nel termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva 93/38, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 45, n. 1, della direttiva stessa.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
10 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica francese è rimasta soccombente e occorre quindi condannarla alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica francese, non avendo adottato nel termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/38/CEE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 45, n. 1, della direttiva stessa.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.