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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 settembre 2021

Cassazione n. 32208/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 16 novembre 2021 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del pubblico ministero, ha accolto l'istanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze del Tribunale di Rimini del 4 luglio 2012, irrevocabile il 31 ottobre 2012, e del Tribunale di Firenze del 29 marzo 2013, irrevocabile il 11 maggio 2013.

In particolare, nell'accogliere l'istanza, il giudice cell'esecuzione ha evidenziato il sopraggiungere di ulteriore sentenza di condanna a pena detentiva, emessa dal Tribunale di Firenze il 12 febbraio 2018, irrevocabile il 16 marzo 2021, per delitto commesso tra il 14 marzo 2012 ed il 27 maggio 2013.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con tre motivi descritti di seguito.

Con il primo motivo deduce nullità della ordinanza ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nella parte in cui ha revocato la pena sospesa concessa con sentenza del Tribunale di Rimini del 4 luglio 2012, per non essere stati presi in considerazione gli argomenti proposti nella memoria difensiva depositata a mezzo PEC il 24 settembre 2021, quindi dopo la fissazione dell'udienza camerale ma prima del suo svolgimento, nonché vizio di motivazione nella asserita forma della contraddittorietà per omissione.

Con il secondo motivo deduce nullità della ordinanza, nella parte in cui ha revocato la pena sospesa concessa con sentenza del Tribunale di Rimini del 4 luglio 2012, per violazione del principio generale di certezza del diritto, atteso che tale pena, applicata ex art. 444 cod. proc. pen. era già stata dichiarata estinta ex art.445 cod. proc. pen. con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 13 marzo 2019, e l'estinzione sarebbe irretrattabile.

Con il terzo motivo deduce nullità della ordinanza, nella parte in cui ha revocato la pena sospesa concessa con sentenza del Tribunale di Firenze del 29 marzo 2013, per erronea applicazione dell'art. 168 cod. pen., in quanto in realtà tale pena era già stata revocata implicitamente dal giudice della cognizione che aveva emesso la sentenza Tribunale di Firenze il 12 febbraio 2018, che l'aveva posta in continuazione con la pena applicata con la stessa pronuncia ed era pervenuto a pena complessiva non condizionalmente sospesa.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il secondo motivo di ricorso, che si riferisce alla revoca della sospensione condizionale concessa dalla sentenza del Tribunale di Rimini del 4 luglio 2012, ed il cui esame è preliminare, è fondato. [OSCURATO:PERSONA] intende, infatti, dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale esposto nelle sentenze Sez. 1, Sentenza n. 26685 del 10/04/2019, PG in proc.

Lacchini, Rv. 276201, Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016, dep. 2017, Cazzaniga, Rv. 268994, Cass. sez. 1, n. 1281 del 20/11/2008, Ciraci', rv. 242664, secondo cui la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., rimane caratterizzata nel tempo da una definitività che la rende irretrattabile, anche quando risulti poi accertato che il soggetto abbia commesso nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza un ulteriore delitto, poiché in tal caso non è ammessa alcuna possibilità non solo di una decisione condizionata, ma anche della revoca degli effetti favorevoli prodottisi.

2. Il primo motivo di ricorso è, a questo punto, assorbito dall'accoglimento del secondo, avendo ad oggetto la stessa parte del provvedimento impugnato che si riferisce alla revoca della sospensione condizionale concessa dalla sentenza del Tribunale di Rimini del 4 luglio 2012.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per mancanza di interesse.

La tesi del ricorrente è che, con riferimento alla revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza del Tribunale di Firenze cel 29 marzo 2013, la stessa sia in realtà già stata revocata implicitamente dal giudice della cognizione che ha emesso la sentenza del Tribunale di Firenze del 12 febbraio 2018, che l'aveva posta in continuazione con la pena applicata con la si:essa pronuncia ed era pervenuto a pena complessiva non condizionalmente sospesa.

Se questa è la tesi del ricorrente, il motivo è inammissibile per carenza d'interesse, perché per sua stessa ammissione la sospensione condizionale gli è già stata già revocata da altro provvedimento, e, quindi, lo stesso non potrebbe ottenere alcun vantaggio dall'accoglimento del motivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini del 4 luglio 2012, irrevocabile il 31 ottobre 2012.

Dichiara inammissibile il ricorso nel re

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 16 novembre 2021 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del pubblico ministero, ha accolto l'istanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con le sentenze del Tribunale di Rimini del 4 luglio 2012, irrevocabile il 31 ottobre 2012, e del Tribunale di Firenze del 29 marzo 2013, irrevocabile il 11 maggio 2013. In particolare, nell'accogliere l'istanza, il giudice cell'esecuzione ha evidenziato il sopraggiungere di ulteriore sentenza di condanna a pena detentiva, emessa dal Tribunale di Firenze il 12 febbraio 2018, irrevocabile il 16 marzo 2021, per delitto commesso tra il 14 marzo 2012 ed il 27 maggio 2013. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con tre motivi descritti di seguito. Con il primo motivo deduce nullità della ordinanza ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nella parte in cui ha revocato la pena sospesa concessa con sentenza del Tribunale di Rimini del 4 luglio 2012, per non essere stati presi in considerazione gli argomenti proposti nella memoria difensiva depositata a mezzo PEC il 24 settembre 2021, quindi dopo la fissazione dell'udienza camerale ma prima del suo svolgimento, nonché vizio di motivazione nella asserita forma della contraddittorietà per omissione. Con il secondo motivo deduce nullità della ordinanza, nella parte in cui ha revocato la pena sospesa concessa con sentenza del Tribunale di Rimini del 4 luglio 2012, per violazione del principio generale di certezza del diritto, atteso che tale pena, applicata ex art. 444 cod. proc. pen. era già stata dichiarata estinta ex art.445 cod. proc. pen. con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 13 marzo 2019, e l'estinzione sarebbe irretrattabile. Con il terzo motivo deduce nullità della ordinanza, nella parte in cui ha revocato la pena sospesa concessa con sentenza del Tribunale di Firenze del 29 marzo 2013, per erronea applicazione dell'art. 168 cod. pen., in quanto in realtà tale pena era già stata revocata implicitamente dal giudice della cognizione che aveva emesso la sentenza Tribunale di Firenze il 12 febbraio 2018, che l'aveva posta in continuazione con la pena applicata con la stessa pronuncia ed era pervenuto a pena complessiva non condizionalmente sospesa. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il secondo motivo di ricorso, che si riferisce alla revoca della sospensione condizionale concessa dalla sentenza del Tribunale di Rimini del 4 luglio 2012, ed il cui esame è preliminare, è fondato. [OSCURATO:PERSONA] intende, infatti, dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale esposto nelle sentenze Sez. 1, Sentenza n. 26685 del 10/04/2019, PG in proc. Lacchini, Rv. 276201, Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016, dep. 2017, Cazzaniga, Rv. 268994, Cass. sez. 1, n. 1281 del 20/11/2008, Ciraci', rv. 242664, secondo cui la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., rimane caratterizzata nel tempo da una definitività che la rende irretrattabile, anche quando risulti poi accertato che il soggetto abbia commesso nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza un ulteriore delitto, poiché in tal caso non è ammessa alcuna possibilità non solo di una decisione condizionata, ma anche della revoca degli effetti favorevoli prodottisi. 2. Il primo motivo di ricorso è, a questo punto, assorbito dall'accoglimento del secondo, avendo ad oggetto la stessa parte del provvedimento impugnato che si riferisce alla revoca della sospensione condizionale concessa dalla sentenza del Tribunale di Rimini del 4 luglio 2012. 3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile per mancanza di interesse. La tesi del ricorrente è che, con riferimento alla revoca della sospensione condizionale concessa con sentenza del Tribunale di Firenze cel 29 marzo 2013, la stessa sia in realtà già stata revocata implicitamente dal giudice della cognizione che ha emesso la sentenza del Tribunale di Firenze del 12 febbraio 2018, che l'aveva posta in continuazione con la pena applicata con la si:essa pronuncia ed era pervenuto a pena complessiva non condizionalmente sospesa. Se questa è la tesi del ricorrente, il motivo è inammissibile per carenza d'interesse, perché per sua stessa ammissione la sospensione condizionale gli è già stata già revocata da altro provvedimento, e, quindi, lo stesso non potrebbe ottenere alcun vantaggio dall'accoglimento del motivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini del 4 luglio 2012, irrevocabile il 31 ottobre 2012. Dichiara inammissibile il ricorso nel re
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