CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06938/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della Corte di appello di Milano; .3 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato quella con cui il Tribunale di Milano, il 10 novembre 2020, aveva disposto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 3 di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 110, 367, 61, n. 2 cod. proc. pen., per avere falsamente dichiarato, in concorso con il proprietario denunciante [OSCURATO:PERSONA], che lo stesso avesse subito il furto della autovettura BMW (invece utilizzata dai denuncianti per dare fuoco ad un esercizio commerciale). Sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di avere agito al fine di assicurarsi l'impunità dal reato di incendio doloso ed alla recidiva reiterata, anche in ragione della ammissione di responsabilità resa dal ricorrente. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso con atto del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia cumulativamente inosservanza o erronea applicazione degli artt. 367 e 376 cod. pen. e vizio motivazionale. Ostano alla configurabilità del reato due distinti profili: -- l'intrinseca inverosimiglianza di quanto denunciato. La implausibilità della denuncia non può ritenersi superata, come argomentato dai Giudici di merito, in ragione dell'avvenuto inserimento di essa nella banca dati SDI, posto che tale inserimento fu operato dai Carabinieri che procedettero per l'incendio del locale Vivian's di Arluno, e non da quelli che ebbero a ricevere la denuncia, che non avviarono alcuna indagine in relazione al furto al fine di individuarne i responsabili, avendo ritenuto sospetta l'inerzia di Mecozzi, per non avere lo stesso notiziato della sottrazione né la compagnia di assicurazione, né la società che gestiva il sistema di geolocalizzazione satellitare; -- la intervenuta ritrattazione, per avere Canito tempestivamente informato le Forze dell'Ordine del rinvenimento dell'autovettura, tre giorni dopo il denunciato furto. 2.2. Il secondo motivo deduce vizi motivazionali ed inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. La Corte di appello ha disatteso la richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite, richiamando le argomentazioni del primo giudice, incentrate sulla sola gravità del fatto, ma omettendo di considerare una serie di indici positivi posti alla sua attenzione, in particolare l'ammissione di responsabilità resa dall'imputato sin dall'interrogatorio di convalida dell'arresto per il reato di incendio e la fattiva collaborazione prestata ai fini del rinvenimento dell'autovettura. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per i motivi di seguito esposti. 2. Il primo motivo è aspecifico e in parte non consentito in sede di legittimità. La difesa reitera censure che aveva proposto in appello senza confrontarsi con le ragioni esposte dalla Corte di merito per disattenderle. Viene evocato l'indirizzo giurisprudenziale in forza del quale, ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato, è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all'art. 367 cod. pen., con la conseguenza che la sussistenza della stessa può essere esclusa solo quando la denuncia appaia palesemente inverosimile e gli organi che la ricevono svolgano indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati (Sez. 6, n. 33016 del 10/04/2014, Orrù, Rv. 260455, con riferimento a fattispecie in cui è stata ritenuta la sussistenza del reato, osservandosi che la denuncia non possedeva nessun carattere di inverosimiglianza, e che, a tal fine, era irrilevante che gli inquirenti ne avessero compreso la falsità all'esito dello svolgimento delle prime indagini sul fatto denunciato; nello stesso senso Sez. 6, n. 17461 del 06/03/2019, Piras, Rv. 275549). Di tale ermeneusi, come già evidenziato dalla Corte territoriale, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione, avendo ritenuto astrattamente idonea a dare impulso alle investigazioni la denuncia in scrutinio; valutazione, questa, suffragata dall'avvenuto suo inserimento nella banca dati SDI e per certo non sconfessata dalla circostanza che tale inserimento sia stato operato dai Carabinieri di altro comando, che procedevano per il reato connesso. Gli elementi valorizzati dalla difesa - mancata allerta dell'assicurazione nonché della società di geolocalizzazione - hanno invero indotto sospetti di mera inverosimiglianza solo nei CC di Legnano che procedevano per l'identificazione dei soggetti che avevano partecipato all'incendio del locale. Peraltro, contestando il giudizio di non implausibilità della denuncia, la difesa finisce col sovrapporre la propria valutazione a quella operata, senza distonie logiche, dai giudici di merito. 3. Manifestamente infondata è la dedotta violazione dell'art. 376 cod. pen. La norma contempla un'esimente, la ritrattazione, nel cui perimetro applicativo non rientra la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 367 cod. pen. , la quale, per il suo carattere di specialità, è insuscettiva di essere applicata al di fuori dei casi tassativamente previsti.Peraltro, non può dirsi che non vi sia stata lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice della simulazione, che è da individuare nel corretto funzionamento dell'attività giudiziaria, quale valore da preservare sin dalla fase di esordio delle investigazioni. Avrebbe potuto elidere la offensività della condotta, semmai, una ritrattazione avvenuta nel medesimo contesto temporale della denuncia, perché tale da inibire la stessa possibilità delle investigazioni e degli accertamenti preliminari, non certo una dichiarazione di avvenuto ritrovamento del veicolo - non negatoria del furto stesso - resa tre giorni dopo, e comunque quando la simulazione era stata già smascherata. 4. Parimenti inammissibile è il motivo inerente alla determinazione della pena. La Corte di appello ha confermato il giudizio di equivalenza tra circostanze di segno contrario, tenendo conto degli indici dedotti dalla difesa, tra cui il positivo comportamento tenuto dall'imputato dopo il fatto, ed ha motivato che l'inclinazione al delitto rivelata dallo stesso, già gravato da precedenti, e la finalizzazione della condotta simulatoria a garantirgli l'impunità da altro e più grave fatto criminoso non consentono una rinnodulazione del giudizio di valenza. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono invero censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (Sez. 2, n. 46343 del 26/10/2016, Montesano, Rv. 268473), che il giudice abbia ritenuto, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, del 2010, Alesci, Rv. 246134, con riferimento a valutazione espressa in termini di congruità). 5. Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr