CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44516/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05LAFOK) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Genova ha applicato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. la pena com- plessiva di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro quattromilaseicento di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 62 bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione per omessa riduzione di pena nella misura massima. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata indica- zione del reato base sul quale operare gli aumenti per la continuazione. 3. In ordine ad entrambi i motivi di ricorso, va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'inte- ressato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., in- trodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). Peraltro, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234). Nella fattispecie in esame si contestano alcuni passaggi del calcolo di pena, ma la pena finale stabilita non risulta essere difforme rispetto a quella prevista dal patto ex art. 599 bis cod. proc. pen. (anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro cinquan- tamila di multa). Né emerge che sia stata applicata una pena illegale.4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro quattromila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5