CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16799/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contrastare la mancata esclusione della recidiva, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena, malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. pagina tre della sentenza impugnata, in cui sono state disattese le deduzioni difensive, evidenziandosi che i precedenti penali dell'imputato ostano al riconoscimento delle attenuanti generiche; che i fatti per cui si procede sono rivelatori di una spiccata pericolosità che giustifica l'applicazione della recidiva e che la pena, leggermente superiore al minimo editale, è proporzionata ai fatti e alla personalità dell'imputato); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Di P.Q.M