CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2020
Cassazione n. 13526/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Aureli;-ricorrente-controAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura GeneraleDello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bologna n.944/2020 depositata il 21/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione TributariaRegionale dell’[OSCURATO:PERSONA], previo rigetto dell’eccezione diinammissibilità dell’appello, accoglieva il gravame dell’Agenzia delleEntrate, ritenendo, in sintesi, che l’immobile oggetto dell’accertamentocatastale impugnato non potesse essere iscritto in categoria E.Numero registro generale 7687/2021Numero sezionale 3745/2026Numero di raccolta generale 13526/2026Data pubblicazione 10/05/20262. Avverso siffatta pronuncia, Herambiente spa proponeva ricorso incassazione affidandosi ad un unico motivo.3. L’Agenzia delle Entrate resisteva, depositando controricorso.4. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente, con atto dirinuncia al ricorso, chiedeva che il giudizio fosse dichiarato estinto, aspese interamente compensate, in ragione dell’intervenuta accettazionedella controricorrente.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il giudizio deve essere dichiarato estinto, avendo il ricorrenterinunciato al ricorso, a spese interamente compensate, per essereintervenuta accettazione della controricorrente (cfr. l’atto di rinuncia alricorso depositato in data 20 aprile 2026).2. La rinuncia, d’altronde, è atto recettizio, che non richiede nemmenol’accettazione, ai fini della pronuncia d’estinzione, in quanto gliadempimenti previsti dall’articolo 390 c.p.c. sono finalizzati ad ottenerel’adesione della controparte per evitare la condanna alle spese delrinunciante (cfr. Cass. n. 2317/16, Cass. n. 27359/21 e Cass. n.10695/25).3. Essa -nel caso di specie- è stata tempestiva, giacché nel giudizio dicassazione è possibile rinunciare al ricorso, ai sensi dell’articolo 390 c.p.c.,fino alla data dell’adunanza camerale (cfr. Cass., sez. un., n. 28182/20,Cass. n. 22714/24 e Cass. n. 17520/25).4. Il giudizio, in conclusione, ricorrendo i presupposti all’uopo previstidalla legge, deve essere dichiarato estinto.5. Quanto alle spese del giudizio, nulla osta alla loro integralecompensazione in considerazione della conforme volontà delle parti sulpunto, tenuto conto della menzionata accettazione della controricorrente.6. Il tenore della pronuncia (di estinzione del giudizio e non di rigetto odi inammissibilità o di improcedibilità del ricorso) esclude l’applicabilitàdell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi diNumero registro generale 7687/2021Numero sezionale 3745/2026Numero di raccolta generale 13526/2026Data pubblicazione 10/05/2026una norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e, in quantotale, di stretta interpretazione, di talché l’estraneità della fattispecie inesame a quella prevista dalla norma succitata esonera da ognispecificazione, al riguardo, in dispositivo (cfr. Cass. n. 19560/15, Cass. n.13408/17, Cass. n. 19071/18, Cass. n.25485/18, Cass. n. 25722/19,Cass. n. 10140/20, Cass. n. 6400/21, Cass. n. 19599/22 e Cass. n.11672/23). P.Q.MLa Corte dichiara l’estinzione del giudizio, compensando interamentetra le parti le spese del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 30/04/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]