CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 34011/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 023BARE nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso diretto per cassazione ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Trento in data 25.2.2022, con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente (e di altri soggetti), in relazione al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 (capo C) e ad altri episodi criminosi di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (capi da Cl a C4) a lui ascritti nell'imputazione provvisoria. 2. Si denuncia violazione di legge, in relazione alla mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, assumendosi che il GIP si è limitato ad una mera elencazione di elementi di fatto del tutto priva di una spiegazione del significato di detti elementi, in rapporto ai vari punti della decisione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria scritta con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Va premesso che il ricorso diretto per cassazione avverso l'ordinanza applicativa di una misura coercitiva non è consentito per vizio della motivazione, ma solo per violazione di legge, ipotesi in cui rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la mancanza di uno degli elementi previsti, a pena di nullità, dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen.; ne consegue che, ove il giudice per le indagini preliminari abbia specificamente esposto le esigenze cautelari, nonché gli indizi che giustificano in concreto la misura coercitiva disposta, indicandone la genesi, il contenuto e la rilevanza, è improponibile in sede di legittimità ogni censura diretta a rilevare eventuali illogicità o contraddizioni del provvedimento impugnato, sia con riferimento alla gravità dei fatti, sia con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari (cfr. Sez. 4, n. 45611 del 28/10/2021, Rv. 282548 - 02). Nel caso di specie, non si può in alcun modo affermare che nel provvedimento impugnato sia riscontrabile assenza o apparenza di motivazione, • in quanto lo stesso contiene una argomentata elencazione delle fonti di prova e dei fatti-reato provvisoriamente ascritti al prevenuto, idonei a far comprendere il contenuto dell'accusa mossa nei suoi confronti. La concisa tecnica redazionale non significa che non vi sia stato un vaglio accurato in ordine agli elementi di gravità indiziaria ritenuti idonei a sorreggere la misura. In effetti, la posizione del ricorrente risulta specificamente trattata alle pagg. 84-92-102-105 dell'ordinanza impugnata, in cui si dà logicamente conto del ruolo di vertice del prevenuto nell'associazione in disamina e del suo diretto coinvolgimento in alcuni reati fine. Anche sulle esigenze cautelari si argomenta adeguatamente alle pagg. 104-105, valorizzandosi la circostanza che si tratta di soggetto dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti, gravato da precedenti specifici. In definitiva, il ricorrente si è limitato a denunciare la tecnica motivazionale adottata dal giudice di merito, senza riuscire a evidenziare la configurabilità di una vera e propria violazione di legge. 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. Va, inoltre, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.