Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 19772/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36955/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SAS,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 489/2019depositata il 28/05/2019 , R.G. n. 211/2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] .

RILEVATO che Con sentenza pubblicata in data 28 maggio 2019, la Corte d’Appello di Catanzaro ha respinto l’impugnazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

S.a.s. (in prosieguo, [OSCURATO:PERSONA]) avverso la decisione del Tribunale di Castrovillari che aveva accertato e dichiarato che tra la società appellante e [OSCURATO:PERSONA] era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 6 giugno 2005 sino al 25 marzo 2008, con conseguente condanna della datrice a corrispondere al lavoratore la somma di euro 20.981,76 a titolo di crediti retributivi, TFR, spese e interessi.

In particolare, la Corte ha condiviso l’iter motivazionale del giudice di primo grado che aveva ritenuto sussistessero adeguati elementi, in termini di prova, del rapporto di lavoro allegato, escludendo esclusivamente che fosse stata fornita sufficiente contezza delle prestazioni di lavoro straordinario dedotte.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi diversamente articolati. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 216 cod. proc. civ., 2697, 115 e 116 cod. proc. civ. con riguardo al disconoscimento della scrittura privata addotta a sostegnodelle difese resistenti nonché al quadro probatorio del giudizio.

Con il secondo motivo si allega l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 244, 420, 421 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ.. là dove non avrebbe preso in esame l’eccezione avanzata in ordine al necessario contemperamento fra l’art. 244 cod. proc. civ., che prevede una formulazione della prova testimoniale per articoli separati e l’art. 421 che consente la sanatoria delle irregolarità.

Con il terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 4 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. allegandosi la mera apparenza della decisione.

Il primo motivo, promiscuamente articolato mediante diverse censure, è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Giova premettere che relativamente alla denunziata violazione dell’art.2697 cod. civ., per consolidata giurisprudenza di legittimità ( ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020), la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.

Va poi rilevato che, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).

Quanto alla dedotta violazione dell’art.216 cod. proc. civ., si legge nella sentenza che il ricorrente, nella memoria integrativa, conseguente alla domanda riconvenzionale del resistente, aveva formalmente disconosciuto, ex art. 214 cod. proc. civ., alcuni documenti fra cui la quietanza che la società reputava risolutiva della controversia.

Nonostante il disconoscimento, tuttavia, la società non ha ritualmente chiesto la verificazione ex art. 216 cod. proc. civ..

Orbene, in merito, parte ricorrente assume in ricorso di aver insisto, alla prima udienza utile, per l’ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti, con particolare riguardo alla “chiesta CTU di verifica atteso che il ricorrente ha disconosciuto la firma”.

Va premesso, al riguardo, che la richiesta di CTU non equivale, tout court, a istanza formale di verificazione ma, d’altro canto, parte ricorrente non solo non produce il verbale, ma non indica dove lo stesso risulti collocato e, in particolar modo, non dimostra che la data dell’udienza in cui l’istanza sarebbe stata proposta sia effettivamente quella immediatamente successiva al disconoscimento.

In merito, deve osservarsi che il giudice di secondo grado ha ritenuto che fosse stato correttamente motivato dal Tribunale, circa il significato e l’implicita valenza probatoria della rinuncia ad avvalersi della procedura ex art. 216 cod. proc. civ. dando specificamente conto dei risultati univoci dell’istruzione probatoria, non analiticamente e dettagliatamente contestati.

Questa Corte ha più volte affermato che l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di specificità dei motivi, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti (ex plurimis, Cass. n. 23834 del 2019).

Non può, quindi, in questa sede, per effetto del mancato rispetto dell’art.366 cod. proc. civ., aversi riguardo alla censura afferente l’aver ritenuto la Corte territoriale da escludersi che potesse aver rilievo la “previa” deduzione nella memoria di costituzione di primo grado non consentendo, altresì,l’assunzione di inammissibili richieste istruttorie al riguardo, avendo appunto la stessa ritenuto che anche il giudice di primo grado avesse correttamente motivato circa il significato e l’implicita valenza probatoria della rinuncia ad avvalersi della procedura ex art. 216 cod. proc. civ. dando specificatamente conto dei risultati univoci dell’istruzione probatoria, non analiticamente né dettagliatamente contestati.

Anche il secondo motivo non può trovare accoglimento.

Ribadito quanto già affermato con riguardo al primo motivo, in tema di prove, va rilevato che parte ricorrente omette di considerare che il presente giudizio di cassazione, ratione temporis, è soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, cod.proc.civ., in base alla quale, le sentenze possono essere impugnate "per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti", ma anche a quella di cui all'art. 348 ter, ult. co. cod. proc. civ., secondo cui il vizio in questione non può essere proposto con il ricorso per cessazione avverso la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d, doppia conforme (v. sul punto, Cass, n. 4223 del 2016; Cass. n. 23021 del 2014); quindi, non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono alla ricostruzione della vicendastorica come operata dai giudici di merito, anche in ordine alla tempestività della procedura disciplinare, e che lamentano una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo della critica alla valutazione giudiziale delle risultanze di causa, sia perché formulate in modo difforme rispetto ai principi enunciati da Cass.

SS.UU. n. 8053 del 2014, che ha rigorosamente interpretato il novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. limitando la scrutinabilità al c.d.

“minimo costituzionale”, sia nella parte in cui quanto attingono questioni di fatto in cui la sentenza di appello ha confermato la pronuncia di primo grado.

Nella specie, peraltro, in violazione del disposto di cui all’art. 366 cod. proc. civ., parte ricorrente omette di riprodurre la propria domanda onde consentire al giudice di legittimità di verificare se l’omissione lamentata abbia avuto luogo mentre va ribadito che il governo delle prove è di spettanza del giudice di merito restando sindacabile in sede di legittimità nei soli ristretti limiti di cui agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (sul punto, fra le altre, Cass. 11 settembre 2017, n. 21035).

Deve, quindi, concludersi che parte ricorrente, nel formulare le proprie censure mediante ricorso per cassazione, non si è conformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34776 del 2019).

Il terzo motivo è infondato. questa Corte ha affermato che in caso di censura per motivazione mancante, apparente o perplessa, spetta al ricorrente allegare in modo non generico il "fatto storico" non valutato, il "dato" testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua "decisività" per la definizione della vertenza (Cass. n. 13578 del 02/02/2020) e, d’altra parte, per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (Cass. n. 13248 del 30/06/2020).

Orbene, nel caso di specie, la articolata e diffusa motivazione della Corte d’Appello inerente al raggiungimento della prova dell’attività lavorativa di natura subordinata svolta ed alla insussistenza di elementi di prova di segno contrario induce a ribadire che tale valutazione, di merito, è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 11 settembre 2017, n. 21035 cit.).

Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.

Nulla spese attesa la mancata costituzione dell’intimato.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Nulla spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 36955/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] SAS,in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avversola SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 489/2019depositata il 28/05/2019 , R.G. n. 211/2014 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . RILEVATO che Con sentenza pubblicata in data 28 maggio 2019, la Corte d’Appello di Catanzaro ha respinto l’impugnazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. S.a.s. (in prosieguo, [OSCURATO:PERSONA]) avverso la decisione del Tribunale di Castrovillari che aveva accertato e dichiarato che tra la società appellante e [OSCURATO:PERSONA] era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 6 giugno 2005 sino al 25 marzo 2008, con conseguente condanna della datrice a corrispondere al lavoratore la somma di euro 20.981,76 a titolo di crediti retributivi, TFR, spese e interessi. In particolare, la Corte ha condiviso l’iter motivazionale del giudice di primo grado che aveva ritenuto sussistessero adeguati elementi, in termini di prova, del rapporto di lavoro allegato, escludendo esclusivamente che fosse stata fornita sufficiente contezza delle prestazioni di lavoro straordinario dedotte. Per la cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi diversamente articolati. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 216 cod. proc. civ., 2697, 115 e 116 cod. proc. civ. con riguardo al disconoscimento della scrittura privata addotta a sostegnodelle difese resistenti nonché al quadro probatorio del giudizio. Con il secondo motivo si allega l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 244, 420, 421 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ.. là dove non avrebbe preso in esame l’eccezione avanzata in ordine al necessario contemperamento fra l’art. 244 cod. proc. civ., che prevede una formulazione della prova testimoniale per articoli separati e l’art. 421 che consente la sanatoria delle irregolarità. Con il terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 4 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. allegandosi la mera apparenza della decisione. Il primo motivo, promiscuamente articolato mediante diverse censure, è in parte inammissibile ed in parte infondato. Giova premettere che relativamente alla denunziata violazione dell’art.2697 cod. civ., per consolidata giurisprudenza di legittimità ( ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020), la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie. Va poi rilevato che, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960). Quanto alla dedotta violazione dell’art.216 cod. proc. civ., si legge nella sentenza che il ricorrente, nella memoria integrativa, conseguente alla domanda riconvenzionale del resistente, aveva formalmente disconosciuto, ex art. 214 cod. proc. civ., alcuni documenti fra cui la quietanza che la società reputava risolutiva della controversia. Nonostante il disconoscimento, tuttavia, la società non ha ritualmente chiesto la verificazione ex art. 216 cod. proc. civ.. Orbene, in merito, parte ricorrente assume in ricorso di aver insisto, alla prima udienza utile, per l’ammissione di tutti i mezzi istruttori richiesti, con particolare riguardo alla “chiesta CTU di verifica atteso che il ricorrente ha disconosciuto la firma”. Va premesso, al riguardo, che la richiesta di CTU non equivale, tout court, a istanza formale di verificazione ma, d’altro canto, parte ricorrente non solo non produce il verbale, ma non indica dove lo stesso risulti collocato e, in particolar modo, non dimostra che la data dell’udienza in cui l’istanza sarebbe stata proposta sia effettivamente quella immediatamente successiva al disconoscimento. In merito, deve osservarsi che il giudice di secondo grado ha ritenuto che fosse stato correttamente motivato dal Tribunale, circa il significato e l’implicita valenza probatoria della rinuncia ad avvalersi della procedura ex art. 216 cod. proc. civ. dando specificamente conto dei risultati univoci dell’istruzione probatoria, non analiticamente e dettagliatamente contestati. Questa Corte ha più volte affermato che l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di specificità dei motivi, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti (ex plurimis, Cass. n. 23834 del 2019). Non può, quindi, in questa sede, per effetto del mancato rispetto dell’art.366 cod. proc. civ., aversi riguardo alla censura afferente l’aver ritenuto la Corte territoriale da escludersi che potesse aver rilievo la “previa” deduzione nella memoria di costituzione di primo grado non consentendo, altresì,l’assunzione di inammissibili richieste istruttorie al riguardo, avendo appunto la stessa ritenuto che anche il giudice di primo grado avesse correttamente motivato circa il significato e l’implicita valenza probatoria della rinuncia ad avvalersi della procedura ex art. 216 cod. proc. civ. dando specificatamente conto dei risultati univoci dell’istruzione probatoria, non analiticamente né dettagliatamente contestati. Anche il secondo motivo non può trovare accoglimento. Ribadito quanto già affermato con riguardo al primo motivo, in tema di prove, va rilevato che parte ricorrente omette di considerare che il presente giudizio di cassazione, ratione temporis, è soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, cod.proc.civ., in base alla quale, le sentenze possono essere impugnate "per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti", ma anche a quella di cui all'art. 348 ter, ult. co. cod. proc. civ., secondo cui il vizio in questione non può essere proposto con il ricorso per cessazione avverso la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d, doppia conforme (v. sul punto, Cass, n. 4223 del 2016; Cass. n. 23021 del 2014); quindi, non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono alla ricostruzione della vicendastorica come operata dai giudici di merito, anche in ordine alla tempestività della procedura disciplinare, e che lamentano una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo della critica alla valutazione giudiziale delle risultanze di causa, sia perché formulate in modo difforme rispetto ai principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014, che ha rigorosamente interpretato il novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. limitando la scrutinabilità al c.d. “minimo costituzionale”, sia nella parte in cui quanto attingono questioni di fatto in cui la sentenza di appello ha confermato la pronuncia di primo grado. Nella specie, peraltro, in violazione del disposto di cui all’art. 366 cod. proc. civ., parte ricorrente omette di riprodurre la propria domanda onde consentire al giudice di legittimità di verificare se l’omissione lamentata abbia avuto luogo mentre va ribadito che il governo delle prove è di spettanza del giudice di merito restando sindacabile in sede di legittimità nei soli ristretti limiti di cui agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. (sul punto, fra le altre, Cass. 11 settembre 2017, n. 21035). Deve, quindi, concludersi che parte ricorrente, nel formulare le proprie censure mediante ricorso per cassazione, non si è conformata a quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34776 del 2019). Il terzo motivo è infondato. questa Corte ha affermato che in caso di censura per motivazione mancante, apparente o perplessa, spetta al ricorrente allegare in modo non generico il "fatto storico" non valutato, il "dato" testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua "decisività" per la definizione della vertenza (Cass. n. 13578 del 02/02/2020) e, d’altra parte, per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (Cass. n. 13248 del 30/06/2020). Orbene, nel caso di specie, la articolata e diffusa motivazione della Corte d’Appello inerente al raggiungimento della prova dell’attività lavorativa di natura subordinata svolta ed alla insussistenza di elementi di prova di segno contrario induce a ribadire che tale valutazione, di merito, è sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 11 settembre 2017, n. 21035 cit.). Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. Nulla spese attesa la mancata costituzione dell’intimato. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulter
Sentenza Cassazione n. 19772/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris