CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 38040/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del Perdichizzi, con le quali ha chiesto la correzione di errore materiale. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 5887 del 01/02/2022 è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 22/03/2018. 2. Il difensore della parte civile costituita, [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a carico dello Stato, ha evidenziato come nella sentenza predetta, per un evidente errore materiale, non si dava atto della presenza, mediante deposito di note scritte, della parte civile costituita, con conseguente mancata liquidazione delle spese di giudizio sostenute. 3‘.13 rilevato come effettivamente, a causa di evidente errore materiale, è stata omessa la condanna alle spese di giudizio in favore della parte civile costituita ed ammessa al patrocinio a carico dello Stato. P.Q.M. Dispone correggersi la sentenza n. 5887 emessa dalla Corte di cassazione in data 1 febbraio 2022 aggiungendo nel dispositivo, dopo la parola "cassa delle ammende." La seguente frase: Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a carico dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Manda alla cancelleria per le annotazioni sugli originali. Così deciso in data 8 settembr