CassazionedecretoSezione LDecisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09291/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione coattaamministrativa, in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente e ricorrente incidentale-avverso il decreto n. 16312/2019 emessa dal Tribunale di Roma il12/05/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 13960/2022Numero sezionale 279/2026Numero di raccolta generale 9291/2026Data pubblicazione 13/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che possono essere compensate fra leparti. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Compensa fra le parti le spese del giudizio di legittimitàCosì deciso in Roma, il 27/03/2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]