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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00683/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con la quale si era chiesta la rescissione del giudicato in relazione alla sentenza di condanna emessa in data 29 aprile 2021 dal Tribunale di Catania, con la quale l'istante era stato condannato per i reati di cui agli artt. 595 cod. pen. e 13 L.47/1948; - che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, articolando un solo motivo; - che il ricorso è inammissibile, dovendosi fare applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto presentato personalmente dall'interessando, trovando applicazione la disciplina ordinaria di cui all'art. 613 cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte (Sez. 6, n. 36796 del 20/09/2021, Rv. 281991); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con la quale si era chiesta la rescissione del giudicato in relazione alla sentenza di condanna emessa in data 29 aprile 2021 dal Tribunale di Catania, con la quale l'istante era stato condannato per i reati di cui agli artt. 595 cod. pen. e 13 L.47/1948; - che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, articolando un solo motivo; - che il ricorso è inammissibile, dovendosi fare applicazione del principio di diritto secondo cui, in tema di rescissione del giudicato, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto presentato personalmente dall'interessando, trovando applicazione la disciplina ordinaria di cui all'art. 613 cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore iscritto abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte (Sez. 6, n. 36796 del 20/09/2021, Rv. 281991); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4
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