CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07682/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli confermava, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la pronuncia emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; la posizione di [OSCURATO:PERSONA], invece, veniva definita ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. 2. Propongono distinto ricorso per cassazione i tre imputati, chiedendo l'annullamento della decisione. Barbarito, in particolare, lamenta il vizio di motivazione - assente od apparente - quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e, dunque, in ordine al trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA] lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al giudizio di responsabilità, confermato senza un'attenta disamina dei motivi di gravame, e quanto al trattamento sanzionatorio; Buono - con ricorso personale - lamenta la mancata verifica di una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi risultano manifestamente infondati. 4. In primo luogo, l'impugnazione del Barbarito non tiene conto della motivazione stesa dalla Corte di appello (peraltro su unico motivo di gravame), che ha negato le circostanze attenuanti generiche in forza della sistematica messa disposizione dell'imputato in favore di [OSCURATO:PERSONA], peraltro per un apprezzabile lasso di tempo, nonché in ragione dell'allarmante personalità dello stesso ricorrente. La sentenza, inoltre, ha richiamato l'esclusione della recidiva, che ha ulteriormente mitigato il trattamento sanzionatorio, insieme all'errore di calcolo compiuto dal primo Giudice, che aveva ridotto la pena per il rito abbreviato oltre la misura consentita. Ne risulta, dunque, una motivazione congrua e fondata su concreti elementi in atti, quindi non censurabile; una motivazione, ancora, con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi ad una generica lamentela di carenza e laconicità argomentativa che non investe in alcun modo gli elementi sopra richiamati. 5. Con riguardo, poi, al ricorso del Padovani, basti qui osservare che lo stesso si sviluppa su considerazioni generiche, che lamentano solo in termini astratti la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione in punto di responsabilità e di pena. Neppure un accenno, dunque, si scorge quanto alla diffusa parte della sentenza (pagine 15-18) che ha riconosciuto il Padovani colpevole per i reati di cui ai capi 15 e 226, con più che ampio richiamo agli esiti istruttori ed alle attività investigative svolte. Negli stessi termini, la sentenza si è adeguatamente espressa in ordine alla fattispecie lieve di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così come in tema di esclusione della recidiva e modulazione del giudizio di bilanciamento ai sensi dell'articolo 69 del codice penale. Anche su questi profili, peraltro, il ricorso non spende neppure un passo. 6. Quanto, infine, all'impugnazione del Buono, la stessa risulta inammissibile sotto un duplice aspetto. 6.1. In primo luogo, perché proposta personalmente dall'imputato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], allorquando era già entrata in vigore la I. 23 giugno 2017, n. 103, che - a decorrere dal 3/8/2017 - ha modificato l'art. 613 cod. proc. pen. nel senso di imporre la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie. 6.2. In secondo luogo, perché il Buono ha definito la propria posizione in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con implicita rinuncia alle doglianze in punto di responsabilità; compresa, dunque, quella sollevata in questa sede ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., peraltro in termini del tutto generici. 7. I ricorsi, dunque, debbono esser dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,