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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 11888/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22781/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MILANO n. 31198/2021 depositata il20/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] ; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero dott. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza depositata il 20 luglio 20 22 con cui il Tribunale di Milano ha declinato la propria competenza a favore di quella del Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice del lavoro, ravvisando un’ipotesi di continenza.

La ricorrente afferma di aver evocato dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], già suo dipendente.

Narrache, nell’ambito di un contratto con la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avente ad oggetto l’attività di implementazione del software [OSCURATO:PERSONA], il convenuto era stato incaricato di vagliare attentamente il contenuto dell’accordo « determi nando tutte le clausole ritenute opportune», prima di sottoscriverlo.

Sennonché, senza svolgere alcuna analisi della struttura economica e giuridica del contratto suindicato, il Crivello lo aveva firmato, accettando clausole contrattuali recanti condizioni del tutto irragionevoli e tali da esporre Modes al rischio, poi verificatosi, di dover sopportare esborsi economici decisamente superiori a quelli preventivati.

Da ciò la richiesta di «accertare e dichiarare la responsabilità solidale» del Crivello, con altri due soggetti « e, per l'effetto, [di] condannare detti convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attrice, allo stato, quantificati in non meno di euro 397.847,50, ovvero in quella somma, maggiore o minore, risultante in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, interessi da calcolarsi al saggio previsto dall’art.1284».

Costituendosi in giudizio, il convenuto aveva eccepito che il processo presentasse ragioni di continenza con altra causa pendente avanti al Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, precedentemente introdotta da llo stesso Crivello e avente ad oggetto l’impugnazione del licenziamento irrogatogli da Modes.

Con ordinanza comunicata il 20 luglio 2022, il Tribunale di Milano, ravvisando la continenza, dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Trapani in funzione di Giudice del lavoro.

Il giudice adito ha affermato che la medesima condotta addebitata al dipendente era stata posta da Modes a fondamento del licenziamento previamente impugnato dal Crivello davanti al Tribunale di Trapani in funzione di Giudice del Lavoro.

Infatti, con riguardo alla contestazione disciplinare intimata, tra le condotte attribuite al dipendente vi sarebbe stata anche la sua negligenza nel negoziare e sottoscrivere il contratto con Deloitte.

Pertanto, tale contestazione sarebbe stata inerente alla elaborazione del contenuto contrattuale imputata al convenuto anche nel giudizio per il risarcimento dei danni, trattandosi di continenza fra le due cause, avvinte da una interdipendenza logica derivante dalla parziale coincidenza di causae petendi, ai sensi dell’art. 39 comma 2°c.p.c.

In altri termini, l’ identità delle condotte illecite contestate dall’attrice al convenuto, come presupposto delle domande in entrambi i giudizi, avrebbe determinato la continenza rilevante nella fattispecie, tenuto altresì conto che il Giudice del lavoro sarebbe statoastrattamente competente per tutte le domande che originano da un rapporto di lavoro subordinato.

Il regolamento di competenza è affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, rilevando come, tra le contestazioni mosse dalla Modes nella lettera del 24 febbraio 2021, idonee a giustificarne il licenziamento, vi fosse anche quella di aver recepito e sottoscritto per conto della Modes il contratto con la Deloitte.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.

In prossimità dell’udienza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unica censura, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c.

Afferma che c ontrariamente a quanto statuito nell’ o rdinanza impugnata, il con tegno inadempiente allegat o quale ragione costitutiva dell’azione risarcitoria non è lo stess o contestat o in via disciplinare e, quindi, posto a fondamento del licenziamento impugnato dal Crivello davanti al Tribunale di Trapani.

In particolare, la condotta allegata in citazione e imputata al Crivello quale fonte di responsabilità sarebbe stata costituita dall’aver «accetta[to] clausole contrattuali recanti condizioni del tutto irragionevoli e tali da esporre Modes al rischio, poi verificatosi, di dover supportare esborsi economici immensamente superiori a quelli preventivati»: nello specifico, l’aver accettato la clausola che determinava il corrispettivo in misura variabile «in base al tempo effettivamente impiegato e alle risorse effettivamente dedicate allo svolgimento del progetto» da parte di Deloitte, nonché la clausola statuente che, un a volta raggiunto l’importo di euro 258.000, Deloitte non sarebbe stata obbligata a completare l’implementazione del sistema gestionale, fatta salv a la conclusione di nuovo altro accordo sui corrispettivi aggiuntivi.

Invece, lacondotta oggetto della contestazione disciplinare sarebbe stata costituita dal non aver « prev [isto] e otten [uto] sin da subito dal fornitore l’impegno di assistenza e manutenzione».

L’ordinanza impugnata avrebbe dunque errato, da un lato, nell’individuare la causa petendi dell’azione d’impugnazione del licenziamento avanti al Tribunale avendo «riguardo alla contestazione disciplinare intimata al Crivello» e, conseguentemente, ritenendo che vi fosse una parziale coincidenza tra quest’ultima e la causa petendi dell’azione risarcitoria incardinato da Modes avanti al Tribunale di Milano , e, dall’altro, ritenendo che tale (asserita) parziale coincidenza determinasse la continenza tra le cause.

La doglianza della ricorrente non è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., la relazione di continenza sussiste non solo quando duecause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, abbiano identità di soggetti e di "causae petendi " e differenza quantitativa di "petitum" (cd. continenza in senso stretto), ma anche quando vi sia una coincidenza parziale di "causaepetendi", ovvero qualora le questioni dedotte in unacausa costituiscano il presupposto logico - giuridico necessario per la definizione dell'altracausa, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine dal medesimo rapporto negoziale, risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicché la soluzione dell'una interferisce su quella dell'altra (cd. continenza per specularità) (Sez. 6-3, n. 19460 del 3 agosto 2017; Sez. 3, n. 15532 del 14 luglio 2011).

Nella specie, sia la domanda di Modes volta ad ottenere il risarcimento del danno, sia la domanda di annullamento del licenziamento intimato al Crivello traggono origine dal contratto di lavoro stipulato inter partes.

Il fatto che poi l’odierna ricorrente abbia declinato in modo formalmente differente le contestazioni rivolte al dipendente fra la causa di Milano e quella di Trapani non edulcora la considerazione che sia l’accettazione di clausole contrattuali recanti condizioni totalmente sfavorevoli per Modes, sia la mancata previsione dell’ottenimento, dalla stessa Deloitte, dell’impegno di assistenza e manutenzione rimontano entrambe allo stesso comportamento, asseritamente colposo, del dipendente e tale da determinare tanto il licenziamento quanto il risarcimento del danno.

In tal senso, appare del tutto corretta l’interpretazione che il Tribunale di Milano ha dato della massima di questa Corte, secondo cui la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti (identità non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo e da una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle "causae petendi", nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo(Sez.

U. n. 20596 del 1 ottobre 2007).

Invero, la valutazione sulla legittimità del licenziamento è suscettibile di incidere sull’attribuzione della responsabilità professionale al Crivello e dunque sulla sussistenza e sulla quantificazione del conseguente risarcimento del danno, tanto più che, vertendosi i n tema di licenziamento per giusta causa, l'accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all'apprezzamento del giudice di merito, che - anche qualora riscontri l'astratta corrispondenza dell'infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda (Sez.

L., n. 26010 del 17 ottobre 2018).

Il ricorso va dunque rigettato e le spese del presente giudizio verranno regolate con il definitivo.

Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrent e è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Trapani in funzione di Giudice del lavoro.

Spese al definitivo.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrent e è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22781/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MILANO n. 31198/2021 depositata il20/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] ; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero dott. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone regolamento necessario di competenza avverso l’ordinanza depositata il 20 luglio 20 22 con cui il Tribunale di Milano ha declinato la propria competenza a favore di quella del Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice del lavoro, ravvisando un’ipotesi di continenza. La ricorrente afferma di aver evocato dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], già suo dipendente. Narrache, nell’ambito di un contratto con la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avente ad oggetto l’attività di implementazione del software [OSCURATO:PERSONA], il convenuto era stato incaricato di vagliare attentamente il contenuto dell’accordo « determi nando tutte le clausole ritenute opportune», prima di sottoscriverlo. Sennonché, senza svolgere alcuna analisi della struttura economica e giuridica del contratto suindicato, il Crivello lo aveva firmato, accettando clausole contrattuali recanti condizioni del tutto irragionevoli e tali da esporre Modes al rischio, poi verificatosi, di dover sopportare esborsi economici decisamente superiori a quelli preventivati. Da ciò la richiesta di «accertare e dichiarare la responsabilità solidale» del Crivello, con altri due soggetti « e, per l'effetto, [di] condannare detti convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attrice, allo stato, quantificati in non meno di euro 397.847,50, ovvero in quella somma, maggiore o minore, risultante in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo, interessi da calcolarsi al saggio previsto dall’art.1284». Costituendosi in giudizio, il convenuto aveva eccepito che il processo presentasse ragioni di continenza con altra causa pendente avanti al Tribunale di Trapani, Sezione Lavoro, precedentemente introdotta da llo stesso Crivello e avente ad oggetto l’impugnazione del licenziamento irrogatogli da Modes. Con ordinanza comunicata il 20 luglio 2022, il Tribunale di Milano, ravvisando la continenza, dichiarava la propria incompetenza a favore del Tribunale di Trapani in funzione di Giudice del lavoro. Il giudice adito ha affermato che la medesima condotta addebitata al dipendente era stata posta da Modes a fondamento del licenziamento previamente impugnato dal Crivello davanti al Tribunale di Trapani in funzione di Giudice del Lavoro. Infatti, con riguardo alla contestazione disciplinare intimata, tra le condotte attribuite al dipendente vi sarebbe stata anche la sua negligenza nel negoziare e sottoscrivere il contratto con Deloitte. Pertanto, tale contestazione sarebbe stata inerente alla elaborazione del contenuto contrattuale imputata al convenuto anche nel giudizio per il risarcimento dei danni, trattandosi di continenza fra le due cause, avvinte da una interdipendenza logica derivante dalla parziale coincidenza di causae petendi, ai sensi dell’art. 39 comma 2°c.p.c. In altri termini, l’ identità delle condotte illecite contestate dall’attrice al convenuto, come presupposto delle domande in entrambi i giudizi, avrebbe determinato la continenza rilevante nella fattispecie, tenuto altresì conto che il Giudice del lavoro sarebbe statoastrattamente competente per tutte le domande che originano da un rapporto di lavoro subordinato. Il regolamento di competenza è affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, rilevando come, tra le contestazioni mosse dalla Modes nella lettera del 24 febbraio 2021, idonee a giustificarne il licenziamento, vi fosse anche quella di aver recepito e sottoscritto per conto della Modes il contratto con la Deloitte. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. In prossimità dell’udienza camerale, entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unica censura, la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 c.p.c. Afferma che c ontrariamente a quanto statuito nell’ o rdinanza impugnata, il con tegno inadempiente allegat o quale ragione costitutiva dell’azione risarcitoria non è lo stess o contestat o in via disciplinare e, quindi, posto a fondamento del licenziamento impugnato dal Crivello davanti al Tribunale di Trapani. In particolare, la condotta allegata in citazione e imputata al Crivello quale fonte di responsabilità sarebbe stata costituita dall’aver «accetta[to] clausole contrattuali recanti condizioni del tutto irragionevoli e tali da esporre Modes al rischio, poi verificatosi, di dover supportare esborsi economici immensamente superiori a quelli preventivati»: nello specifico, l’aver accettato la clausola che determinava il corrispettivo in misura variabile «in base al tempo effettivamente impiegato e alle risorse effettivamente dedicate allo svolgimento del progetto» da parte di Deloitte, nonché la clausola statuente che, un a volta raggiunto l’importo di euro 258.000, Deloitte non sarebbe stata obbligata a completare l’implementazione del sistema gestionale, fatta salv a la conclusione di nuovo altro accordo sui corrispettivi aggiuntivi. Invece, lacondotta oggetto della contestazione disciplinare sarebbe stata costituita dal non aver « prev [isto] e otten [uto] sin da subito dal fornitore l’impegno di assistenza e manutenzione». L’ordinanza impugnata avrebbe dunque errato, da un lato, nell’individuare la causa petendi dell’azione d’impugnazione del licenziamento avanti al Tribunale avendo «riguardo alla contestazione disciplinare intimata al Crivello» e, conseguentemente, ritenendo che vi fosse una parziale coincidenza tra quest’ultima e la causa petendi dell’azione risarcitoria incardinato da Modes avanti al Tribunale di Milano , e, dall’altro, ritenendo che tale (asserita) parziale coincidenza determinasse la continenza tra le cause. La doglianza della ricorrente non è fondata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, ai sensi dell'art. 39 c.p.c., la relazione di continenza sussiste non solo quando duecause, pendenti contemporaneamente davanti a giudici diversi, abbiano identità di soggetti e di "causae petendi " e differenza quantitativa di "petitum" (cd. continenza in senso stretto), ma anche quando vi sia una coincidenza parziale di "causaepetendi", ovvero qualora le questioni dedotte in unacausa costituiscano il presupposto logico - giuridico necessario per la definizione dell'altracausa, o siano in tutto o in parte comuni alla decisione di entrambe, avendo le rispettive domande origine dal medesimo rapporto negoziale, risultando tra loro interdipendenti o contrapposte, cosicché la soluzione dell'una interferisce su quella dell'altra (cd. continenza per specularità) (Sez. 6-3, n. 19460 del 3 agosto 2017; Sez. 3, n. 15532 del 14 luglio 2011). Nella specie, sia la domanda di Modes volta ad ottenere il risarcimento del danno, sia la domanda di annullamento del licenziamento intimato al Crivello traggono origine dal contratto di lavoro stipulato inter partes. Il fatto che poi l’odierna ricorrente abbia declinato in modo formalmente differente le contestazioni rivolte al dipendente fra la causa di Milano e quella di Trapani non edulcora la considerazione che sia l’accettazione di clausole contrattuali recanti condizioni totalmente sfavorevoli per Modes, sia la mancata previsione dell’ottenimento, dalla stessa Deloitte, dell’impegno di assistenza e manutenzione rimontano entrambe allo stesso comportamento, asseritamente colposo, del dipendente e tale da determinare tanto il licenziamento quanto il risarcimento del danno. In tal senso, appare del tutto corretta l’interpretazione che il Tribunale di Milano ha dato della massima di questa Corte, secondo cui la continenza di cause ricorre non solo quando due cause siano caratterizzate da identità di soggetti (identità non esclusa, peraltro, dalla circostanza che in uno dei due giudizi sia presente anche un soggetto diverso) e di titolo e da una differenza quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra le cause sussista un rapporto di interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte o in relazione di alternatività e caratterizzate da una coincidenza soltanto parziale delle "causae petendi", nonché quando le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta costituiscano il necessario presupposto (alla stregua della sussistenza di un nesso di pregiudizialità logico-giuridica) per la definizione del giudizio successivo(Sez. U. n. 20596 del 1 ottobre 2007). Invero, la valutazione sulla legittimità del licenziamento è suscettibile di incidere sull’attribuzione della responsabilità professionale al Crivello e dunque sulla sussistenza e sulla quantificazione del conseguente risarcimento del danno, tanto più che, vertendosi i n tema di licenziamento per giusta causa, l'accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all'apprezzamento del giudice di merito, che - anche qualora riscontri l'astratta corrispondenza dell'infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda (Sez. L., n. 26010 del 17 ottobre 2018). Il ricorso va dunque rigettato e le spese del presente giudizio verranno regolate con il definitivo. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrent e è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Trapani in funzione di Giudice del lavoro. Spese al definitivo. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrent e è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l
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