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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 19590/2026

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0/2025 del TRIBUNALE di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] con lequali ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione censurando l’ordinanza con laquale il Tribunale di Roma del 25 novembre 2025 ha revocato il provvedimento dimessa alla prova, con un unico motivo, per inosservanza degli artt. 464 octies,comma 2, 127, comma 5, e 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in quantol’ordinanza è stata adottata in assenza di specifica udienza per la discussionesulla revoca della messa alla prova, in violazione del principio del contraddittorio.L’udienza del 25 novembre 2025 era fissata per la verifica del correttosvolgimento del programma di messa alla prova, ma il giudice, preso atto dellarelazione del 16 ottobre 2025 dell’Ente “[OSCURATO:PERSONA] del Deserto” attestante delleassenze ingiustificate dell’imputato, ha disposto de planola revoca dell’ammissione alla messa alla prova ai sensi dell’art. 168 quater,comma primo n. 2, cod. pen. e dell’art. 464 octies cod. proc. pen., in violazionedell’art. 464 octies, comma 2, cod. proc. pen. che prevede espressamente che ilgiudice fissi apposita udienza camerale ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. conavviso alle parti e alla persona offesa almeno 10 giorni prima.La modalità di adozione del provvedimento integra, secondo la difesa, unanullità generale a regime intermedio, non essendo possibileprocedere alla revoca senza apposita udienza, ovvero nell’ambito diun’udienza fissata per una diversa finalità, senza consentire alle parti dipartecipare al contraddittorio con cognizione di causa.2.

Con requisitoria del 29 gennaio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] PG, dott.ssa SimonettaCiccarelli, chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Occorre rilevare che il comma 2 dell'art. 464 octies cod. proc.pen. stabilisce che, ai fini di cui al primo comma dello stesso articolo, il giudicefissa l'udienza ai sensi dell'art. 127 cod. pen, per la valutazione dei presuppostidella revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorniprima.In riferimento al disposto del predetto comma 2, questa Corte, conargomentazioni in questa sede condivise, ha rilevato che il giudice puòprocedere alla revoca dell'ordinanza di messa alla prova solo previainterlocuzione con le parti, vale a dire con udienza camerale partecipata, fissata aisensi dell'art. 127 cod. proc. pen., previo avviso alle medesime parti.Sicché non è possibile procedere alla revoca de plano (Sez. 5, n. 57506 del24.11.2017, Senatore, Rv. 271875), ovvero all'esito di una udienza fissata ma peruna diversa finalità, senza che sia preceduta da un avviso che consenta alle partidi partecipare al contraddittorio con cognizione di causa in merito alla specificaquestione della ricorrenza dei presupposti per la revoca di cui all'art. 168 quatercod. pen. (Sez. 4, n. 8388 del 13/02/2024, Gentile, n.m.; Sez. 6, n. 45889dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Tenneriello, Rv. 277387).Si tratta, nella specie, di contraddittorio camerale finalizzato a consentirela valutazione dei presupposti della revoca, risultando quindi il confronto delle partistrumentale a fornire al giudice tutti gli elementi necessari per decidere (Sez. 6,n. 36573 del 28/06/2022, Esposito, n.m.).In altri termini il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 464-octies cod.proc. pen. deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicché èaffetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c),cod. proc. pen. se adottato senza previa fissazione di udienza cameralepartecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto (Sez. 6, n. 45889 del08/10/2019, Tenneriello, cit.).2.1.

Questa Corte si è già pronunciata sulla natura della nullità checonsegue alla violazione delle disposizioni contenute all'art. 464-octies cod. proc.pen., ravvisando nell'ipotesi di adozione del provvedimento di revoca de plano, inviolazione del principio del contraddittorio e senza la fissazionedell'apposita udienza camerale partecipata, una nullità generale a regimeintermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 45889 del08/10/2019, Tenneriello, Rv. 277387; Sez. 5, n. 57506 del 24/11/2017 SenatoreRv. 271875).

Ad analoghe conclusioni si è pervenuti nell'ipotesi in cui l'ordinanzadi revoca sia adottata a seguito di un'udienza fissata per una diversa finalità, inassenza di avviso contenente l'indicazione, sia pure in forma succinta, dell'oggettodel procedimento (Sez. 4, n. 10031 del 16/01/2025, Esposito, Rv. 287725 - 02).3.

Fatte queste premesse, nella specie all'udienza del 25 novembre 2025,effettivamente fissata per l’acquisizione conclusiva dell’UEPE, dopo la lettura dellaordinanza della messa alla prova, la difesa del ricorrente era presente e non haeccepito alcunché, anzi ha chiesto il non luogo a procedere in considerazione dellecondotte riparatorie.Si tratta, quindi, di una nullità generale a regime intermedio, ai sensidell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che non può essere dedotta per la primavolta con il ricorso per cassazione, ma deve essere eccepita dal difensore presente,immediatamente dopo il compimento dell'atto: in quanto avvenutain udienza, alla presenza delle parti, doveva essere immediatamente eccepita dalricorrente (art. 182 cod. proc. pen.).

Ne deriva pertanto che la nullità è statasanata.Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0/2025 del TRIBUNALE di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] con lequali ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione censurando l’ordinanza con laquale il Tribunale di Roma del 25 novembre 2025 ha revocato il provvedimento dimessa alla prova, con un unico motivo, per inosservanza degli artt. 464 octies,comma 2, 127, comma 5, e 178, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. in quantol’ordinanza è stata adottata in assenza di specifica udienza per la discussionesulla revoca della messa alla prova, in violazione del principio del contraddittorio.L’udienza del 25 novembre 2025 era fissata per la verifica del correttosvolgimento del programma di messa alla prova, ma il giudice, preso atto dellarelazione del 16 ottobre 2025 dell’Ente “[OSCURATO:PERSONA] del Deserto” attestante delleassenze ingiustificate dell’imputato, ha disposto de planola revoca dell’ammissione alla messa alla prova ai sensi dell’art. 168 quater,comma primo n. 2, cod. pen. e dell’art. 464 octies cod. proc. pen., in violazionedell’art. 464 octies, comma 2, cod. proc. pen. che prevede espressamente che ilgiudice fissi apposita udienza camerale ai sensi dell’art. 127 cod. proc. pen. conavviso alle parti e alla persona offesa almeno 10 giorni prima.La modalità di adozione del provvedimento integra, secondo la difesa, unanullità generale a regime intermedio, non essendo possibileprocedere alla revoca senza apposita udienza, ovvero nell’ambito diun’udienza fissata per una diversa finalità, senza consentire alle parti dipartecipare al contraddittorio con cognizione di causa.2. Con requisitoria del 29 gennaio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] PG, dott.ssa SimonettaCiccarelli, chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Occorre rilevare che il comma 2 dell'art. 464 octies cod. proc.pen. stabilisce che, ai fini di cui al primo comma dello stesso articolo, il giudicefissa l'udienza ai sensi dell'art. 127 cod. pen, per la valutazione dei presuppostidella revoca, dandone avviso alle parti e alla persona offesa almeno dieci giorniprima.In riferimento al disposto del predetto comma 2, questa Corte, conargomentazioni in questa sede condivise, ha rilevato che il giudice puòprocedere alla revoca dell'ordinanza di messa alla prova solo previainterlocuzione con le parti, vale a dire con udienza camerale partecipata, fissata aisensi dell'art. 127 cod. proc. pen., previo avviso alle medesime parti.Sicché non è possibile procedere alla revoca de plano (Sez. 5, n. 57506 del24.11.2017, Senatore, Rv. 271875), ovvero all'esito di una udienza fissata ma peruna diversa finalità, senza che sia preceduta da un avviso che consenta alle partidi partecipare al contraddittorio con cognizione di causa in merito alla specificaquestione della ricorrenza dei presupposti per la revoca di cui all'art. 168 quatercod. pen. (Sez. 4, n. 8388 del 13/02/2024, Gentile, n.m.; Sez. 6, n. 45889dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Tenneriello, Rv. 277387).Si tratta, nella specie, di contraddittorio camerale finalizzato a consentirela valutazione dei presupposti della revoca, risultando quindi il confronto delle partistrumentale a fornire al giudice tutti gli elementi necessari per decidere (Sez. 6,n. 36573 del 28/06/2022, Esposito, n.m.).In altri termini il provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 464-octies cod.proc. pen. deve assicurare il rispetto del principio del contraddittorio, sicché èaffetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma primo, lett. c),cod. proc. pen. se adottato senza previa fissazione di udienza cameralepartecipata, con avviso alle parti del relativo oggetto (Sez. 6, n. 45889 del08/10/2019, Tenneriello, cit.).2.1. Questa Corte si è già pronunciata sulla natura della nullità checonsegue alla violazione delle disposizioni contenute all'art. 464-octies cod. proc.pen., ravvisando nell'ipotesi di adozione del provvedimento di revoca de plano, inviolazione del principio del contraddittorio e senza la fissazionedell'apposita udienza camerale partecipata, una nullità generale a regimeintermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 45889 del08/10/2019, Tenneriello, Rv. 277387; Sez. 5, n. 57506 del 24/11/2017 SenatoreRv. 271875). Ad analoghe conclusioni si è pervenuti nell'ipotesi in cui l'ordinanzadi revoca sia adottata a seguito di un'udienza fissata per una diversa finalità, inassenza di avviso contenente l'indicazione, sia pure in forma succinta, dell'oggettodel procedimento (Sez. 4, n. 10031 del 16/01/2025, Esposito, Rv. 287725 - 02).3. Fatte queste premesse, nella specie all'udienza del 25 novembre 2025,effettivamente fissata per l’acquisizione conclusiva dell’UEPE, dopo la lettura dellaordinanza della messa alla prova, la difesa del ricorrente era presente e non haeccepito alcunché, anzi ha chiesto il non luogo a procedere in considerazione dellecondotte riparatorie.Si tratta, quindi, di una nullità generale a regime intermedio, ai sensidell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che non può essere dedotta per la primavolta con il ricorso per cassazione, ma deve essere eccepita dal difensore presente,immediatamente dopo il compimento dell'atto: in quanto avvenutain udienza, alla presenza delle parti, doveva essere immediatamente eccepita dalricorrente (art. 182 cod. proc. pen.). Ne deriva pertanto che la nullità è statasanata.Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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