CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18501/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16473/2023R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. CARTENI’ DONATELLA , rappresentata e difesa,come da procura speciale in calce al presente controricorso, Oggetto:ONLUS– natura mi- sta anche commerciale dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: avv.maurizio.villani@pec.studiotribu- tariovillani.it),domiciliata presso la Cancelleria della Corte di cassa- zione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia t ributaria di secondo gradodella Puglia , sez. staccata di Lecce , n. 2 92 / 24 /202 3 depositata indata 3 / 2 /202 3 , non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 1 2 aprile 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della Corte di giustizia t ributaria di secondo grado del la Puglia, sez. staccata di Lecce , è stato accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] n.q. di legale rappresentante della “Associazione PremioBarocco ONLUS” avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- butaria Provinciale di Lecce n. 1357 /1 7 che ha rigettato il ricorso introduttivo del la contribuente , volto ad ottenere l’annullamento dell’avvisodi accertamento n.TVM04120262 5 /2013 . Con tale atto impositivo, emesso sulla base delle risultanze di un p.v.c.della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate ha accerta to perl’anno d’imposta 2009 ai sensi dell’art.41 bis d.P.R. n. 600/1973, chel'Associazione suddetta è stata titolare di redditi d’impresa mag- giori del dichiarato, con determinazione di una maggiore imposta pariad euro 58.549,00 ai fini IRES, oltre a IRAP per euro 18.293,00, IVA per euro 17.863,00, sanzioni per euro 87.823,00, interessi e spese. Il giudice di prime cure ha confermato l’atto impositivo, disatten- dendosia le questioni preliminari, tra l’altro di nullità dell’avviso per motivazioneper relationem ad atti non allegati, sia le difese nel me- rito.Il giudice d’appello, istruita la causa attraverso consulenza tec- nica, ha riformato la decisione, ritenendo che la preliminare do- glianzadi violazione dell’art.7 della legge n.212/2000 fosse fondata, conassorbimento di ogni altra questione. Avversola sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agen- ziadelle Entrate , affidato a tre motiv i , cui replica la contribuente con controricorso. Consideratoche: 1.Preliminarmente va dato atto dell’eccezione, formulata in contro- ricorso, di i nammissibilità dei motivi di censura d e ll’Agenzia in quanto asseritamente diretti ad una rivalutazione dei fatti operata dalgiudice di merito, eccezione scrutinabile solo unitamente alla di- saminadelle singole censure. 2. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia prospetta , in relazione all'art.360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. , la v iolazione dell’articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’articolo 42 del decreto del Presidentedella Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell’articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,e dell’art. 2697 del cod. civ., da parte della sentenza impugnata nelcapo in cui afferma: « Ebbene, osserva la Corte come nel caso di specierisulta fondata l’eccezione difensiva che il PVC prima e l’avviso diaccertamento poi, non esprimono alcuna motivazione, chiara ed inequivoca, in ordine alla circostanza se l’Associazione de qua sia considerata come [OSCURATO:PERSONA] in toto , o se solo per talune operazioni; in quest’ultima evenienza nulla si dice in ordine a quali operazionisiano assunte come aventi carattere commerciale e non commerciale.». 3.Il motivo non è in ammissibile, in quanto, a differenza di quanto prospettato dalla controricorrente, complessivamente considerato non mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, cosìda realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legit- timitàin un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, bensì a far valereuna precisa violazione di legge. Secondo la ricorrente il giu- diced’appello ha confuso l’obbligo di motivazione degli avvisi di ac- certamentocon la necessità di comprovare in giudizio le circostanze inessa esplicitate. 4.Il motivo è fondato. 4.1.In tema di avviso di accertamento, l'onere di allegazione di cui all'art.7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non cono- sciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'attoimpositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 14723 del10/07/2020), ossia atti di cui il contribuente non abbia già in- tegrale e legale conoscenza (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 29968del 19/11/2019 ) . 4.2. Orbene, nel caso di specie l'avviso di accertamento, come già accertatodal giudice di primo grado , fa riferimento inequivoco ad un attoistruttorio con il quale è stata contestata la natura mista dell’as- sociazione, avente anche natura commerciale, quale il p.v.c. del 26.3.2016,ben noto al la contribuente. Il richiamo al p.v.c. sottende ladichiarata condivisione delle conclusioni all’accertamento condotto dallaGdF di Gallipoli, cosicché attraverso tale richiamo l’Agenzia ha fattoproprie le valutazioni già compiute dall’organo verificatore, con- dividendoneanche la motivazione. 4.3.In ricorso è stato riprodotto tale p.v.c., noto all’associazione in quantoelevato nei suoi confronti e sottoscritto per ricezione da Do- natella Cartenì, per conto dell’associazione costituita in giudizio . Al documento è allegato anche il prospetto di tutte le fatture emesse dall’associazione(cfr. p.16 ricorso) nell’anno di imposta nell’anno di impostacontestate come relative ad operazioni di natura commer- ciale,per un importo lordo di euro 469.050. 5.La motivazione dell’atto impositivo è dunque congrua e all’acco- glimentodel motivo fa seguito l’assorbimento delle ulteriori due do- glianze, in cui si prospetta anche l’ omesso esame di fatto contro- versoe decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. p r oc. civ., con riferimento al fatto storico dato dall’essere l’avviso di ac- certamento motivato in relazione alla natura mista - commerciale dellaONLUS con ricavi extra limite di legge (secondo motivo), non- ché,in via subordinata, la nullità della sentenza per difetto di moti- vazione, in rela zione agli artt.132, comma 2, n. 4 cod. p r oc. civ., 118 disp. a tt. cod. p r oc. civ., 111, comma 6, Cost., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 cod. p r oc. civ. (terzo motivo) . Infatti, il merito della controversia dovrà essere nuovamente esaminato dal giudicedel rinvio, anche con riferimento alle valutazioni della dispo- staconsulenza tecnica . 6.La sentenza impugnata va perciò cassata con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Puglia , in diversa compo- sizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto e a quelli rimastiassorbiti, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. LaCorte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti due, cassala sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tri