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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 agosto 1978

Cassazione n. 39033/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/08/1978 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico articolato motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, in particolare lamentando il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante della recidiva reiterata, è manifestamente infondato perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; che, inoltre, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., la Corte territoriale ha correttamente valorizzato la non esiguità del danno prodotto alla [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/08/1978 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico articolato motivo di ricorso, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, in particolare lamentando il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante della recidiva reiterata, è manifestamente infondato perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; che, inoltre, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., la Corte territoriale ha correttamente valorizzato la non esiguità del danno prodotto alla [OSCURATO:PERSONA]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 39033/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris