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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 settembre 1959

Cassazione n. 44211/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/09/1959 [OSCURATO:PERSONA] nato il 31/08/1956 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14.04.21, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 09.10.2013 dal G.u.p. del Tribunale di Torino, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti in relazione ai reati loro ascritti ai capi B), C) e D), perché estinti per intervenuta prescrizione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 R.D. n. 267 del 1942, ha rideterminato la pena per il primo in anni due e mesi 8 di reclusione e per la seconda in anni due di reclusione, nonché ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari, determinandola nella stessa misura della pena principale.

1.1. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili dei reati di cui al capo A) e specificamente di bancarotta fraudolenta: -patrimoniale per avere - in concorso tra loro e, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore unico prima (fino al 12.06.2008) e, quindi, di amministratore di fatto e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico (dal 12.06.2008) della società Aligjoni s.r.I., dichiarata fallita in data 05.11.2010 dal Tribunale di Torino - posto in essere: -plurime condotte distrattive (e segnatamente prelievi di denaro privi di qualsivoglia giustificazione e per finalità estranee all'esercizio di impresa, per euro 707.127,79; sottrazione di cespiti aziendali per un valore complessivo pari almeno ad euro 175.968,74 al prezzo di costo; acquisto di beni estranei all'attività di impresa pari a circa euro 17.780,19; sottrazione di veicoli intestati alla fallita; acquisto da Eraclea s.p.a. di beni estranei all'attività di impresa per l'importo di euro 5.853,23 e consegnati presso il bar " On the road" gestito dalla famiglia Aligjoni; sottrazione o, comunque, distrazione di quanto facente parte del magazzino della fallita per un valore pari ad euro 48.177,00; sottrazione o comunque distrazione dell'importo di euro 54.726,70, individuato quale importo per "movimenti non descritti" e utilizzato per finalità estranee all'esercizio di impresa; sottrazione o comunque distrazione dell'importo di euro 153.712,33, individuato quale importo per "anticipi ai fornitori", ma assolutamente privo di documentazione giustificativa e utilizzato per finalità estranee all'esercizio di impresa; sottrazione o comunque distrazione in più soluzioni l'importo di euro 30.847,33 in favore di [OSCURATO:PERSONA]; sottrazione, o comunque distrazione dell'importo di euro 171.460,16, a ragione della erogazione di acconti su utili non spettanti e privi di qualsivoglia giustificazione economica); -documentale, per avere, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, sottratto o distrutto, in tutto o in parte, i libri e le altre scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione e per aver tenuto i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari, avendo omesso di tenere il libro degli inventari e il libro giornale successivamente all'anno 2007, nonchè per avere, allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, esposto o riconosciuto passività inesistenti, segnatamente ricevendo, registrando e contabilizzando n. 12 fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l'importo complessivo di euro 665.500,00, a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti.

2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione gli imputati, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a quattro motivi, con i quali deducono: 2.1 con il primo motivo, relativo all'imputata [OSCURATO:PERSONA], i vizi di violazione di legge e di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto penalmente responsabili dei reati di cui in contestazione entrambi gli imputati e non il solo [OSCURATO:PERSONA], atteso che solo quest'ultimo si occupava della gestione della fallita, dovendosi ritenere la ricorrente, una mera "testa di legno" e dunque non la reale dominus della gestione aziendale; invero, quanto al contestato reato di bancarotta patrimoniale, la sentenza impugnata, escludendo che la ricorrente possa ritenersi amministratrice meramente apparente della società fallita, ha ritenuto sussistente in capo alla stessa, la consapevolezza e volontà di arrecare pregiudizio ai creditori della società a ragione di mere presunzioni, non adeguatamente esplicitate e precisate, laddove plurimi elementi fattuali - quali la giovane età, l'inesperienza e la stretta parentela della ricorrente con il reale gestore degli affari della fallita - deponevano in senso contrario; quanto al reato di bancarotta fraudolenta documentale, la sentenza impugnata deve essere censurata laddove ha ritenuto sussistente in capo alla ricorrente il dolo specifico richiesto dalla fattispecie criminosa, mancando di dare contezza delle ragioni di tale affermazione, limitandosi a richiamare una risalente giurisprudenza di legittimità che sembra fondare la responsabilità penale dell'amministratore apparente sulla posizione di garanzia assunta, laddove l'assunzione della posizione di garanzia è elemento che afferisce alla fattispecie oggettiva e non esime dall'accertamento della volontà e consapevolezza del soggetto agente di arrecare pregiudizio ai creditori della fallita;

2.2. con il secondo motivo, relativo all'imputata [OSCURATO:PERSONA], i vizi di violazione di legge e di motivazione, per non avere la Corte territoriale provveduto a riqualificare il fatto per il quale si procede nella meno grave ipotesi, oggi prescritta, di bancarotta semplice prevista dall'art. 217 R.D. n. 267 del 1942, potendosi al più affermare che la ricorrente abbia colpevolmente omesso, venendo meno ai propri obblighi di amministratore unico della società, di vigilare sulla regolare tenuta delle scritture contabili, senza porre mente alle conseguenze di tali negligenze; 2.3 con il terzo motivo, relativo ad entrambi gli imputati, i vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine alla dosimetria della pena, per avere la sentenza impugnata illogicamente e contraddittoriamente non ritenuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante; 2.4 con il quarto motivo, relativo ad entrambi gli imputati, i vizi di violazione di legge e di motivazione, quanto al capo concernente le statuizioni civili, per avere la Corte territoriale confermato la condanna degli imputati al risarcimento del danno, da quantificarsi in sede civile, in favore del fallimento impresa Aligjoni s.r.l. e al pagamento di una provvisionale, ammontante ad euro 200.000,00, mancando di confrontarsi con quanto dedotto con i motivi di gravame, con i quali si evidenziava la irragionevolezza della quantificazione di tale provvisionale a fronte di insinuazioni al passivo per euro circa 96.000,00; inoltre, risultano insussistenti giustificati motivi atti a disporre la provvisoria esecutorietà della provvisionale.

3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'ad 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. In data 26.9.2022 la difesa degli imputati ha depositato conclusioni scritte per l'accoglimento dei ricorsi, soffermandosi specificamente sulla mancata differenziazione tra le due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono nel loro complesso infondati. 1.Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] si duole dell'affermazione di responsabilità nei suoi confronti innanzitutto con riguardo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, dovendosi ritenere solo amministratrice formale, una mera "testa di legno", senza alcun effettivo ruolo gestorio, di pertinenza, di sperttanza, invece, del padre.

In proposito, la Corte territoriale, nel condividere le valutazioni del Tribunale, ha evidenziato come, fermo restando il ruolo indiscusso di dominus da parte di [OSCURATO:PERSONA], l'imputata non possa ritenersi mera testa di legno, bensì pienamente compartecipe del disegno spoliativo della società posto in essere dal padre.

La Corte territoriale all'uopo, ha valorizzato, oltre al dato parentale tra i due, alcune circostanze, ritenute senza illogicità rappresentative del ruolo di esponente consapevole del ruolo gestorio rivestito, tra cui il fatto che la stessa abbia ricoperto la carica di amministratrice per oltre due anni- tempo questo del tutto idoneo a consentire una compiuta valutazione del contesto societario, tenuto anche conto dei necessari adempimenti di spettanza dell'amministratore formale- il tenore della corrispondenza intercorsa tra l'imputata e il curatore, con interlocuzione in qualità di effettivo ed unico responsabile e le distrazioni in favore della società Eraclea, società questa nella quale, l'imputata vantava cointeressenze. 1.1.In tale contesto, la Corte territoriale ha ritenuto l'imputata pienamente calata nella realtà aziendale e consapevole, pur a fronte di una gerarchia familiare e imprenditoriale certamente sussistente.

Tale valutazione, non illogica ed ancorata a precisi elementi di valutazione si presenta immune da censure, atteso che, se è pur vero che la consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto, (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251) tuttavia nella fattispecie in esame sono stati adeguatamente rappresentati gli elementi indicativi della piena consapevolezza da parte dell'imputata dell'attività distrattiva ideata dal proprio genitore.

Peraltro, anche sotto il profilo dell'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, è sufficiente il dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805).

La.,Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, la difesa dei ricorrenti, nelle memorie conclusive depositate in data 26.9.2021, ha messo in risalto come la Corte territoriale non abbia operato la necessaria differenziazione tra le due fattispecie contestate di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta e per tenuta fraudolenta con conseguente differenziazione quanto all'elemento psicologico.

Tale deduzione è infondata, atteso che la contestazione mossa agli imputati, sebbene contenga nell'incipit il riferimento alla sottrazione o distruzione delle scritture contabili, in concreto è stata incentrata sull'ipotesi, pur descritta compiutamente in imputazione della tenuta irregolare, avendo gli imputati nelle rispettive qualità tenuto i libri e le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e segnatamente per avere omesso di tenere il libro degli inventari, il libro giornale successivamente all'esercizio del 2007, così rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

I giudici di merito, a dimostrazione della valorizzazione del dato relativo alla tenuta fraudolenta della contabilità hanno messo in risalto come tutti i reati ascritti agli imputati - ivi compresi quelli fiscali, per i quali è intervenuta declaratoria di prescrizione -fossero avvinti da un unico disegno criminoso, volto alla spoliazione a fini di lucro personale delle risorse della fallita, manipolando i dati della documentazione contabile attraverso false fatturazioni e mascherando così l'attività distrattiva.

Orbene, la bancarotta fraudolenta documentale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 L. Fall. prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611).

Per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, Rv. 282280).

Alla stregua di siffatti principi, emerge pienamente la ricorrenza del dolo generico nella condotta della ricorrente di tenuta fraudolenta e irregolare della contabilità (arg. ex Sez. 5 n. 26613 del 22/02/2019, Rv. 276910), desumendosi attraverso l'utilizzo del metodo logico-inferenziale dalle modalità della condotta contestata.

1.3. All'uopo, peraltro, deve evidenziarsi come in appello l'imputata si sia limitata del tutto genericamente a dedurre il difetto dell'elemento soggettivo per il capo A), senza argomentare in proposito specificamente, sicchè a fronte di tale generica allegazione, nessuna specifica argomentazione in punto di elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale la Corte territoriale era tenuta a svolgere, alla luce dei principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui è inammissibile la doglianza non proposta in appello perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice d'appello abbia correttamente omesso di pronunciare, siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (art. 606/3 per la violazione di legge). 2.Manifestamente infondato si presenta anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente invoca la configurabilità della meno grave ipotesi di bancarotta semplice di cui all'art. 217 R.D. n. 267 del 1942, deduzione questa smentita all'evidenza dalle modalità di piena consapevolezza e compartecipazione dell'imputata del disegno spoliativo dell'amministratore di diritto, consapevolezza questa rilevante anche in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale ascrittole. 3.Del tutto generico si presenta, poi, il terzo motivo di ricorso, relativo alla determinazione della pena nei confronti di entrambi gli imputati in punto mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante.

In proposito non pare censurabile la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto di applicare il regime dell'equivalenza per entrambi gli imputati dando conto delle ragioni della scelta effettuata.

Più volte questa Corte ha affermato il principio secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono denunciabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza, allorchè il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009).

4. Infondato si presenta il quarto motivo del ricorso di entrambi gli imputati, volto a censurare la determinazione della provvisionale ammontante ad euro 200.000,00, ritenuta eccessiva rispetto all'importo delle domande di ammissione al passivo.

In proposito, la Corte territoriale ha evidenziato, senza incorrere in vizi logici, come le argomentazioni spese dai ricorrenti non si confrontino con la circostanza che il danno cagionato non possa essere semplicisticamente identificato nelle insinuazioni al passivo fallimentare, essendo molto più ampio ed abbracciando ogni decremento prodottosi per effetto della condotta delittuosa.

Peraltro, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773), per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014).3.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 17/09/1959 [OSCURATO:PERSONA] nato il 31/08/1956 avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14.04.21, la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 09.10.2013 dal G.u.p. del Tribunale di Torino, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti in relazione ai reati loro ascritti ai capi B), C) e D), perché estinti per intervenuta prescrizione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 219 co. 2 n. 1 R.D. n. 267 del 1942, ha rideterminato la pena per il primo in anni due e mesi 8 di reclusione e per la seconda in anni due di reclusione, nonché ridotto la durata delle pene accessorie fallimentari, determinandola nella stessa misura della pena principale. 1.1. Gli imputati sono stati ritenuti responsabili dei reati di cui al capo A) e specificamente di bancarotta fraudolenta: -patrimoniale per avere - in concorso tra loro e, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] in qualità di amministratore unico prima (fino al 12.06.2008) e, quindi, di amministratore di fatto e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore unico (dal 12.06.2008) della società Aligjoni s.r.I., dichiarata fallita in data 05.11.2010 dal Tribunale di Torino - posto in essere: -plurime condotte distrattive (e segnatamente prelievi di denaro privi di qualsivoglia giustificazione e per finalità estranee all'esercizio di impresa, per euro 707.127,79; sottrazione di cespiti aziendali per un valore complessivo pari almeno ad euro 175.968,74 al prezzo di costo; acquisto di beni estranei all'attività di impresa pari a circa euro 17.780,19; sottrazione di veicoli intestati alla fallita; acquisto da Eraclea s.p.a. di beni estranei all'attività di impresa per l'importo di euro 5.853,23 e consegnati presso il bar " On the road" gestito dalla famiglia Aligjoni; sottrazione o, comunque, distrazione di quanto facente parte del magazzino della fallita per un valore pari ad euro 48.177,00; sottrazione o comunque distrazione dell'importo di euro 54.726,70, individuato quale importo per "movimenti non descritti" e utilizzato per finalità estranee all'esercizio di impresa; sottrazione o comunque distrazione dell'importo di euro 153.712,33, individuato quale importo per "anticipi ai fornitori", ma assolutamente privo di documentazione giustificativa e utilizzato per finalità estranee all'esercizio di impresa; sottrazione o comunque distrazione in più soluzioni l'importo di euro 30.847,33 in favore di [OSCURATO:PERSONA]; sottrazione, o comunque distrazione dell'importo di euro 171.460,16, a ragione della erogazione di acconti su utili non spettanti e privi di qualsivoglia giustificazione economica); -documentale, per avere, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, sottratto o distrutto, in tutto o in parte, i libri e le altre scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione e per aver tenuto i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio sociale e del movimento degli affari, avendo omesso di tenere il libro degli inventari e il libro giornale successivamente all'anno 2007, nonchè per avere, allo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori, esposto o riconosciuto passività inesistenti, segnatamente ricevendo, registrando e contabilizzando n. 12 fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l'importo complessivo di euro 665.500,00, a fronte di operazioni oggettivamente inesistenti. 2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione gli imputati, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a quattro motivi, con i quali deducono: 2.1 con il primo motivo, relativo all'imputata [OSCURATO:PERSONA], i vizi di violazione di legge e di motivazione, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto penalmente responsabili dei reati di cui in contestazione entrambi gli imputati e non il solo [OSCURATO:PERSONA], atteso che solo quest'ultimo si occupava della gestione della fallita, dovendosi ritenere la ricorrente, una mera "testa di legno" e dunque non la reale dominus della gestione aziendale; invero, quanto al contestato reato di bancarotta patrimoniale, la sentenza impugnata, escludendo che la ricorrente possa ritenersi amministratrice meramente apparente della società fallita, ha ritenuto sussistente in capo alla stessa, la consapevolezza e volontà di arrecare pregiudizio ai creditori della società a ragione di mere presunzioni, non adeguatamente esplicitate e precisate, laddove plurimi elementi fattuali - quali la giovane età, l'inesperienza e la stretta parentela della ricorrente con il reale gestore degli affari della fallita - deponevano in senso contrario; quanto al reato di bancarotta fraudolenta documentale, la sentenza impugnata deve essere censurata laddove ha ritenuto sussistente in capo alla ricorrente il dolo specifico richiesto dalla fattispecie criminosa, mancando di dare contezza delle ragioni di tale affermazione, limitandosi a richiamare una risalente giurisprudenza di legittimità che sembra fondare la responsabilità penale dell'amministratore apparente sulla posizione di garanzia assunta, laddove l'assunzione della posizione di garanzia è elemento che afferisce alla fattispecie oggettiva e non esime dall'accertamento della volontà e consapevolezza del soggetto agente di arrecare pregiudizio ai creditori della fallita; 2.2. con il secondo motivo, relativo all'imputata [OSCURATO:PERSONA], i vizi di violazione di legge e di motivazione, per non avere la Corte territoriale provveduto a riqualificare il fatto per il quale si procede nella meno grave ipotesi, oggi prescritta, di bancarotta semplice prevista dall'art. 217 R.D. n. 267 del 1942, potendosi al più affermare che la ricorrente abbia colpevolmente omesso, venendo meno ai propri obblighi di amministratore unico della società, di vigilare sulla regolare tenuta delle scritture contabili, senza porre mente alle conseguenze di tali negligenze; 2.3 con il terzo motivo, relativo ad entrambi gli imputati, i vizi di violazione di legge e di motivazione, in ordine alla dosimetria della pena, per avere la sentenza impugnata illogicamente e contraddittoriamente non ritenuto le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante; 2.4 con il quarto motivo, relativo ad entrambi gli imputati, i vizi di violazione di legge e di motivazione, quanto al capo concernente le statuizioni civili, per avere la Corte territoriale confermato la condanna degli imputati al risarcimento del danno, da quantificarsi in sede civile, in favore del fallimento impresa Aligjoni s.r.l. e al pagamento di una provvisionale, ammontante ad euro 200.000,00, mancando di confrontarsi con quanto dedotto con i motivi di gravame, con i quali si evidenziava la irragionevolezza della quantificazione di tale provvisionale a fronte di insinuazioni al passivo per euro circa 96.000,00; inoltre, risultano insussistenti giustificati motivi atti a disporre la provvisoria esecutorietà della provvisionale. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'ad 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 26.9.2022 la difesa degli imputati ha depositato conclusioni scritte per l'accoglimento dei ricorsi, soffermandosi specificamente sulla mancata differenziazione tra le due fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono nel loro complesso infondati. 1.Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] si duole dell'affermazione di responsabilità nei suoi confronti innanzitutto con riguardo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, dovendosi ritenere solo amministratrice formale, una mera "testa di legno", senza alcun effettivo ruolo gestorio, di pertinenza, di sperttanza, invece, del padre. In proposito, la Corte territoriale, nel condividere le valutazioni del Tribunale, ha evidenziato come, fermo restando il ruolo indiscusso di dominus da parte di [OSCURATO:PERSONA], l'imputata non possa ritenersi mera testa di legno, bensì pienamente compartecipe del disegno spoliativo della società posto in essere dal padre. La Corte territoriale all'uopo, ha valorizzato, oltre al dato parentale tra i due, alcune circostanze, ritenute senza illogicità rappresentative del ruolo di esponente consapevole del ruolo gestorio rivestito, tra cui il fatto che la stessa abbia ricoperto la carica di amministratrice per oltre due anni- tempo questo del tutto idoneo a consentire una compiuta valutazione del contesto societario, tenuto anche conto dei necessari adempimenti di spettanza dell'amministratore formale- il tenore della corrispondenza intercorsa tra l'imputata e il curatore, con interlocuzione in qualità di effettivo ed unico responsabile e le distrazioni in favore della società Eraclea, società questa nella quale, l'imputata vantava cointeressenze. 1.1.In tale contesto, la Corte territoriale ha ritenuto l'imputata pienamente calata nella realtà aziendale e consapevole, pur a fronte di una gerarchia familiare e imprenditoriale certamente sussistente. Tale valutazione, non illogica ed ancorata a precisi elementi di valutazione si presenta immune da censure, atteso che, se è pur vero che la consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto, (Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Rv. 247251) tuttavia nella fattispecie in esame sono stati adeguatamente rappresentati gli elementi indicativi della piena consapevolezza da parte dell'imputata dell'attività distrattiva ideata dal proprio genitore. Peraltro, anche sotto il profilo dell'elemento psicologico del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, è sufficiente il dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805). La.,Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, la difesa dei ricorrenti, nelle memorie conclusive depositate in data 26.9.2021, ha messo in risalto come la Corte territoriale non abbia operato la necessaria differenziazione tra le due fattispecie contestate di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta e per tenuta fraudolenta con conseguente differenziazione quanto all'elemento psicologico. Tale deduzione è infondata, atteso che la contestazione mossa agli imputati, sebbene contenga nell'incipit il riferimento alla sottrazione o distruzione delle scritture contabili, in concreto è stata incentrata sull'ipotesi, pur descritta compiutamente in imputazione della tenuta irregolare, avendo gli imputati nelle rispettive qualità tenuto i libri e le scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e segnatamente per avere omesso di tenere il libro degli inventari, il libro giornale successivamente all'esercizio del 2007, così rendendo impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. I giudici di merito, a dimostrazione della valorizzazione del dato relativo alla tenuta fraudolenta della contabilità hanno messo in risalto come tutti i reati ascritti agli imputati - ivi compresi quelli fiscali, per i quali è intervenuta declaratoria di prescrizione -fossero avvinti da un unico disegno criminoso, volto alla spoliazione a fini di lucro personale delle risorse della fallita, manipolando i dati della documentazione contabile attraverso false fatturazioni e mascherando così l'attività distrattiva. Orbene, la bancarotta fraudolenta documentale, di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 L. Fall. prevede due fattispecie alternative, quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, che richiede il dolo specifico, e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rv. 271611). Per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono (Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, Rv. 282280). Alla stregua di siffatti principi, emerge pienamente la ricorrenza del dolo generico nella condotta della ricorrente di tenuta fraudolenta e irregolare della contabilità (arg. ex Sez. 5 n. 26613 del 22/02/2019, Rv. 276910), desumendosi attraverso l'utilizzo del metodo logico-inferenziale dalle modalità della condotta contestata. 1.3. All'uopo, peraltro, deve evidenziarsi come in appello l'imputata si sia limitata del tutto genericamente a dedurre il difetto dell'elemento soggettivo per il capo A), senza argomentare in proposito specificamente, sicchè a fronte di tale generica allegazione, nessuna specifica argomentazione in punto di elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale la Corte territoriale era tenuta a svolgere, alla luce dei principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui è inammissibile la doglianza non proposta in appello perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice d'appello abbia correttamente omesso di pronunciare, siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (art. 606/3 per la violazione di legge). 2.Manifestamente infondato si presenta anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente invoca la configurabilità della meno grave ipotesi di bancarotta semplice di cui all'art. 217 R.D. n. 267 del 1942, deduzione questa smentita all'evidenza dalle modalità di piena consapevolezza e compartecipazione dell'imputata del disegno spoliativo dell'amministratore di diritto, consapevolezza questa rilevante anche in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale ascrittole. 3.Del tutto generico si presenta, poi, il terzo motivo di ricorso, relativo alla determinazione della pena nei confronti di entrambi gli imputati in punto mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla contestata aggravante. In proposito non pare censurabile la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto di applicare il regime dell'equivalenza per entrambi gli imputati dando conto delle ragioni della scelta effettuata. Più volte questa Corte ha affermato il principio secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono denunciabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza, allorchè il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., l'abbia ritenuta la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena in concreto irrogata (Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009). 4. Infondato si presenta il quarto motivo del ricorso di entrambi gli imputati, volto a censurare la determinazione della provvisionale ammontante ad euro 200.000,00, ritenuta eccessiva rispetto all'importo delle domande di ammissione al passivo. In proposito, la Corte territoriale ha evidenziato, senza incorrere in vizi logici, come le argomentazioni spese dai ricorrenti non si confrontino con la circostanza che il danno cagionato non possa essere semplicisticamente identificato nelle insinuazioni al passivo fallimentare, essendo molto più ampio ed abbracciando ogni decremento prodottosi per effetto della condotta delittuosa. Peraltro, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata (Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015; Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Rv. 277773), per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014).3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e de
Sentenza Cassazione n. 44211/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris