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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2021

Cassazione n. 30611/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso 6732-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 778/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/12/2018 R.G.N. 313/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

Fatti di causa

1. La Corte d'appello di Venezia, rigettando il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda della lavoratrice intesa all'accertamento della illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatole da [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di contestazione che ascriveva alla Pacini di avere riferito ad un soggetto estraneo al rapporto di lavoro, che aveva querelato la Pacini ed il direttore della testata per un articolo ritenuto diffamatorio, fatti la cui veridicità non era stata dimostrata all'esito della istruttoria; ciò allo scopo di sottrarsi alla propria responsabilità a scapito della datrice di lavoro.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di undici motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per la estinzione del processo.

Ragioni della decisione

1. Parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso per cassazione sottoscritto dalla interessata e dal procuratore e, per adesione, dal legale rappresentante della società controricorrente e dal relativo procuratore.

2. A tanto consegue la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.; la adesione di parte controricorrente alla dichiarazioni di rinunzia della controparte esime dalla pronunzia di condanna alle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4 , cod. proc. civ. .

3. La definizione del ricorso per cassazione con declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 i quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione ( Cass. n. 25485 del 2018, Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del processo.

Roma, 20 maggio 2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ),‘\.DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 6732-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 778/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/12/2018 R.G.N. 313/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Fatti di causa 1. La Corte d'appello di Venezia, rigettando il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda della lavoratrice intesa all'accertamento della illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatole da [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di contestazione che ascriveva alla Pacini di avere riferito ad un soggetto estraneo al rapporto di lavoro, che aveva querelato la Pacini ed il direttore della testata per un articolo ritenuto diffamatorio, fatti la cui veridicità non era stata dimostrata all'esito della istruttoria; ciò allo scopo di sottrarsi alla propria responsabilità a scapito della datrice di lavoro. 2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di undici motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per la estinzione del processo. Ragioni della decisione 1. Parte ricorrente ha depositato atto di rinunzia al ricorso per cassazione sottoscritto dalla interessata e dal procuratore e, per adesione, dal legale rappresentante della società controricorrente e dal relativo procuratore. 2. A tanto consegue la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.; la adesione di parte controricorrente alla dichiarazioni di rinunzia della controparte esime dalla pronunzia di condanna alle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4 , cod. proc. civ. . 3. La definizione del ricorso per cassazione con declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 i quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione ( Cass. n. 25485 del 2018, Cass. n. 19560 del 2015). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del processo. Roma, 20 maggio 2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ),‘\.DEPOSITATO