Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:T:2007:377
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 12 dicembre 2007 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione
(causa T‑113/04)
«Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Rimborso delle spese relative alla garanzia bancaria costituita per differire il pagamento di un’ammenda inflitta dalla Commissione
e successivamente annullata dal Tribunale – Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Insussistenza di nesso di causalità diretto tra il comportamento illecito dell’istituzione e il danno lamentato»
1.
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Mancanza di
mezzi di ricorso ex artt. 232 CE e 233 – Possibilità per i singoli di far valere i propri diritti ex artt. 230 CE e 232 CE
(Artt. 220 CE, 230 CE, 232 CE e 233 CE) (v. punti 22‑23)
2.
Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Danno – Nesso causale – Nozione – Spese di garanzia bancaria
derivanti dalla scelta di un’impresa di non pagare l’ammenda inflitta dalla Commissione – Mancanza di nesso causale diretto
[Trattato CE, artt. 185 e 192, primo comma (divenuti artt. 242 CE e 256, primo comma, CE); art. 288, secondo comma, CE] (v.
punti 31‑40)
3.
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Sentenza che annulla l’ammenda inflitta a un’impresa per violazione
delle regole di concorrenza o che ne riduce l’importo – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata –Restituzione
dell’importo indebitamente pagato e versamento di interessi di mora – Inclusione – Spese di garanzia bancaria – Esclusione
(Art. 233 CE) (v. punti 58‑65)
[OSCURATO:PERSONA] una parte, ricorso diretto all’annullamento della lettera della Commissione 6 gennaio 2004 recante diniego del rimborso
delle spese relative alla garanzia bancaria sostenute dalle ricorrenti in seguito alle ammende inflitte con decisione della
Commissione 16 settembre 1998, 1999/243/CE, relativa ad un procedimento a norma degli artt. 85 e 86 del Trattato CE [divenuti
artt. 81 CE e 82 CE] (caso IV/35.134 – Trans-[OSCURATO:PERSONA]) (GU 1999, L 95, pag. 1), annullata con sentenza
del Tribunale 30 settembre 2003, cause riunite T‑191/98 e da T‑212/98 a T‑214/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione
(Racc. pag. II‑3275) e dall’altra, ricorso per risarcimento danni volto ad ottenere il rimborso di suddette spese relative
alla garanzia bancaria.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Le ricorrenti sono condannate alle spese.