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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:T:2007:377
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 12 dicembre 2007 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione (causa T‑113/04) «Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Rimborso delle spese relative alla garanzia bancaria costituita per differire il pagamento di un’ammenda inflitta dalla Commissione e successivamente annullata dal Tribunale – Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Insussistenza di nesso di causalità diretto tra il comportamento illecito dell’istituzione e il danno lamentato»

1. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Mancanza di mezzi di ricorso ex artt. 232 CE e 233 – Possibilità per i singoli di far valere i propri diritti ex artt. 230 CE e 232 CE (Artt. 220 CE, 230 CE, 232 CE e 233 CE) (v. punti 22‑23)

2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Danno – Nesso causale – Nozione – Spese di garanzia bancaria derivanti dalla scelta di un’impresa di non pagare l’ammenda inflitta dalla Commissione – Mancanza di nesso causale diretto [Trattato CE, artt. 185 e 192, primo comma (divenuti artt. 242 CE e 256, primo comma, CE); art. 288, secondo comma, CE] (v. punti 31‑40)

3. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Sentenza che annulla l’ammenda inflitta a un’impresa per violazione delle regole di concorrenza o che ne riduce l’importo – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata –Restituzione dell’importo indebitamente pagato e versamento di interessi di mora – Inclusione – Spese di garanzia bancaria – Esclusione (Art. 233 CE) (v. punti 58‑65) [OSCURATO:PERSONA] una parte, ricorso diretto all’annullamento della lettera della Commissione 6 gennaio 2004 recante diniego del rimborso delle spese relative alla garanzia bancaria sostenute dalle ricorrenti in seguito alle ammende inflitte con decisione della Commissione 16 settembre 1998, 1999/243/CE, relativa ad un procedimento a norma degli artt. 85 e 86 del Trattato CE [divenuti artt. 81 CE e 82 CE] (caso IV/35.134 – Trans-[OSCURATO:PERSONA]) (GU 1999, L 95, pag. 1), annullata con sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, cause riunite T‑191/98 e da T‑212/98 a T‑214/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (Racc. pag.

II‑3275) e dall’altra, ricorso per risarcimento danni volto ad ottenere il rimborso di suddette spese relative alla garanzia bancaria.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Le ricorrenti sono condannate alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 12 dicembre 2007 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione (causa T‑113/04) «Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Rimborso delle spese relative alla garanzia bancaria costituita per differire il pagamento di un’ammenda inflitta dalla Commissione e successivamente annullata dal Tribunale – Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Responsabilità extracontrattuale della Comunità – Insussistenza di nesso di causalità diretto tra il comportamento illecito dell’istituzione e il danno lamentato» 1. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Mancanza di mezzi di ricorso ex artt. 232 CE e 233 – Possibilità per i singoli di far valere i propri diritti ex artt. 230 CE e 232 CE (Artt. 220 CE, 230 CE, 232 CE e 233 CE) (v. punti 22‑23) 2. Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Danno – Nesso causale – Nozione – Spese di garanzia bancaria derivanti dalla scelta di un’impresa di non pagare l’ammenda inflitta dalla Commissione – Mancanza di nesso causale diretto [Trattato CE, artt. 185 e 192, primo comma (divenuti artt. 242 CE e 256, primo comma, CE); art. 288, secondo comma, CE] (v. punti 31‑40) 3. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Sentenza che annulla l’ammenda inflitta a un’impresa per violazione delle regole di concorrenza o che ne riduce l’importo – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata –Restituzione dell’importo indebitamente pagato e versamento di interessi di mora – Inclusione – Spese di garanzia bancaria – Esclusione (Art. 233 CE) (v. punti 58‑65) [OSCURATO:PERSONA] una parte, ricorso diretto all’annullamento della lettera della Commissione 6 gennaio 2004 recante diniego del rimborso delle spese relative alla garanzia bancaria sostenute dalle ricorrenti in seguito alle ammende inflitte con decisione della Commissione 16 settembre 1998, 1999/243/CE, relativa ad un procedimento a norma degli artt. 85 e 86 del Trattato CE [divenuti artt. 81 CE e 82 CE] (caso IV/35.134 – Trans-[OSCURATO:PERSONA]) (GU 1999, L 95, pag. 1), annullata con sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, cause riunite T‑191/98 e da T‑212/98 a T‑214/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (Racc. pag. II‑3275) e dall’altra, ricorso per risarcimento danni volto ad ottenere il rimborso di suddette spese relative alla garanzia bancaria. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Le ricorrenti sono condannate alle spese.
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