CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 40523/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 12246/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Firenze del 12.07.2021, che confermava quella del Tribunale di Prato, di condanna ad anni uno e giorni quindici di reclusione ed euro 240 di multa, per i reati di cui agli artt. 110 e 624, 625 n.4 cod. pen., e 337, 61 n. 2) in relazione all'ad 576 co. 1 n. 1) cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole di vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, in cui la Corte di appello„ oltre ad avere dato atto della mancata allegazione di elementi positivamente valutabili, ha considerato la gravità dei fatti e la reiterazione delle condotte delittuose, nonché la negativa personalità dell'imputato, già gravato da plurime condanne per fatti specifici (pag. 7 della sentenza). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2022 Il consigliere