CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01468/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi (sia in ordine alla ritenuta responsabilità, sia i i ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento SE nzionatorio) sono generici in quanto non si confrontano con la parte motiva della decisione che: in ordine 21 primo aspetto, ha ritenuto determinante anche il chiaro contenuto delle intercettaz oni; quanto al secondo aspetto ha messo in risalto la professionalità attraverso cui era condoltt i l'attività ci coltivazione e i plurimi precedenti penali tali da connotarne negativamente la perso ritenuto che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogri indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del prc vvedi mento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 13/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c gndanna dEl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i