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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00116/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.632/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitaleex lege. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitaleex lege. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1799/2023depositata il 20/10/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dopo aver acquistato dei terreni, ha dato incarico ad una impresa di costruirci sopra degli immobili, ed ha nominato, per la direzione dei lavori,l’arch. [OSCURATO:PERSONA].

Durante il corso dei lavori, o quasi alla fine, ha però ricevuto ordine di demolizione da parte del comune, che ha ravvisato notevoli difformità tra quanto autorizzato e quanto effettivamente realizzato. [OSCURATO:PERSONA] ha dunque dovuto provvedere a proprie spesealla sanatoria ed ai lavori di adeguamento.

Ma poi ha citato in giudizio l’architetta per aver indietroi soldi della parcella, oltre al risarcimento dei danni subit i , facendone richiesta per circa 200 mila euro.

Il Tribunale di Ragusa, acco gliendo la domanda , ha condannato la convenuta alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di euro 6.500,00, oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo, nonché al pagamento di euro 96.538,98, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione.

Invece, la Corte di Appello di Catania ha accordato la sola restituzione della parcella, ma ha negato il risarcimento, con l’argomento che a quel danno, in modo decisivo, aveva concorso lo stesso danneggiato.

Questa decisione è oggetto di ricorso per cassazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] con due motivi di censurae memoria.

L’arch.

Batolosi è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 132 e 116 c.p.c. nonché 1227 c.c.

La Corte di Appello, come si è accennato, ha ritenuto, s ì , il tecnico architetto responsabile di non aver vigilato, ma ha ritenuto altresì che il danno avrebbe potuto essere evitato da parte del danneggiato stesso, il quale,anzi, vi ha concorso.

Il fatto,dunque, di no n aver vigilato toglie al professionista il diritto al compenso, poiché l’obbligazione –di vigilare, per l’appunto - a suo carico non è stata adempiuta, ma non lo rende responsabile del danno, alla cui produzione o al cui aggravamento in maniera decisiva, secondo i giudici di merito, ha concorso lo stesso danneggiato.

Il ricorrente censura questa ratio sostenendo che l’affermazione secondo cui vi sarebbe un suo concorso di colpa, ai sensi del secondo comma dell’articolo 1227 c.c. , è del tutto immotivata: i giudicidi merito non ne forniscono ragione .

Inoltre, secondo il ricorrente, il secondo comma dell’art.1227 c.c. presuppone una condotta successiva di aggravamento del danno, che, nei fatti, non v’è stata, essendosi, al contrario, egli mosso per sanare l’abuso: in ragione di quanto sopra esposto, è evidente che del tutto errata si appalesa l’applicazione del secondo comma dell’art. 1227 c.c. atteso che, per come già argomentato, tale 2 comma si applica, al danneggiato estraneo alla produzione dell'evento dannoso, ma che, dopo il suo prodursi, ha omesso di far uso della normale diligenza per circoscriverel'incidenza dell'evento stesso.Nel caso de quo l’evento, quale causalità fattuale, si era già consumato ed il [OSCURATO:PERSONA] (causalità giuridica) ha, anzi, diversamente da quanto motivato dai Giudici di appello, tenuto un comportamento diligente e positivo grazie al quale l’incidenza dell’evento è stata certamente contenuta; tant’è vero che non è nemmeno stata emessa la sanzione da parte del medesimo Comune di Scicli (pp. 16 - 17 del ricorso). 2.-Con il secondo motivo si prospetta nuovamente violazione degli articoli 132 c.p.c. e 2697 c.c.

Si afferma che La sentenza impugnata è altresì illegittima nella parte in cui esclude il risarcimento del danno per applicazione dell’art. 1227, 2 comma, c.c. affermando che il [OSCURATO:PERSONA] abbia contribuito ad aggravare l’evento (abuso edilizio) con il proprio comportamento non diligente… Invero, come esposto in seno al motivo che precede, è stato provato, sebbene tale circostanza non sia stata oggetto di valutazione da parte dei Giudici di secondo grado, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] con il rilascio della C.E. in sanatoria si è attivato al fine di ridurre i danni derivanti dall’abuso edilizio, con un notevole esborso di danaro per ricondurre l’immobile nel parametro della legalità, e di cì rende conto il CTU nella sua relazione ed il Tribunale nel corpo della motivazione (p. 22 del ricorso).

3. - Questi due motivi pongono una questione identica, e dunque sono connessi.

Essi sono inammissibili, oltre che comunque infondati.

Sono inammissibili, per diverse ragioni, la prima delle quali sta nel fatto che non censurano la vera ratio decidendi.

I giudici di appello, infatti, hanno osservato che l’accertamento fatto dal giudice di primo grado circa il concorso di colpa del danneggiato, non è stato impugnato dal ricorrente e dunque è passato in giudicato: Ma può dirsi definitivamente accertata in giudizio - secondo quanto affermato dal tribunale e non oggetto di impugnazione - anche la piena consapevolezza in capo al committente di tali difformità (p. 7).

Ed ancora: Tale consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] - che la sentenza, con statuizione ormai passata in giudicato, ha ritenuto non contestata in causa (p.8).

Dunque, i giudici di appellofondano il concorso di colpa su un accertamento ormai definitivo.

Questa ratio decidendinon è qui contestata, ossia non è censurata l’affermazioneche l’accertamento del concorso di colpa è passa to in giudicato; con la conseguenza che quella causa di esclusione del risarcimento deve ritenersi ormai definitivamente certa.

Sono inammissibil i , inoltre , l e censure nella parte in cui comunque mirano a censurare l’accertamento del concorso di colpa sul piano fattuale, ossia proponendo una diversa versione dei fatti.

Sono comunque infondat e le doglianze proposte nella parte in cui postulanouna violazionedell’articolo 1227 c.c., attribuendo ai giudici di avere applicatola fattispecie del primo comma ad una ipotesi che è contemplata dal secondo comma, ossia assumendo che il concorso che escludeil risarcimento sia dovuto al fatto di non avere evitato il danno, quando invece è pacifico che erastata chiesta ed ottenuta la sanatoria.

A tacere dei profili di inammissibilità- anche qui si postulano fatti diversi da quelli accertati- gli stessi giudici di merito hanno ritenuto applicabile sia il secondo che il primo comma dell’articolo1227 c.c.: Ma anche l’applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c. consentirebbe di pervenire a medesima conclusione, stante l’accertato concorso del [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione delle opere edilizie in difformità dalle concessioni amministrative, realizzazione effettuata dall’appaltatore nell’esclusivo intere sse e con la consapevole partecipazione del proprietario-committente (p. 8 della sentenza).

Anche questa ratio - ossia che il concorso può affermarsi in base alternativamente al primo o al secondo comma di quella norma, fondata o meno che sia- non risulta censurata.

4. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese poste a carico del soccombente.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 5.000,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, ed oltre spese generali di legge, nonché accessori.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.632/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitaleex lege. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitaleex lege. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1799/2023depositata il 20/10/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dopo aver acquistato dei terreni, ha dato incarico ad una impresa di costruirci sopra degli immobili, ed ha nominato, per la direzione dei lavori,l’arch. [OSCURATO:PERSONA]. Durante il corso dei lavori, o quasi alla fine, ha però ricevuto ordine di demolizione da parte del comune, che ha ravvisato notevoli difformità tra quanto autorizzato e quanto effettivamente realizzato. [OSCURATO:PERSONA] ha dunque dovuto provvedere a proprie spesealla sanatoria ed ai lavori di adeguamento. Ma poi ha citato in giudizio l’architetta per aver indietroi soldi della parcella, oltre al risarcimento dei danni subit i , facendone richiesta per circa 200 mila euro. Il Tribunale di Ragusa, acco gliendo la domanda , ha condannato la convenuta alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di euro 6.500,00, oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo, nonché al pagamento di euro 96.538,98, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi e rivalutazione. Invece, la Corte di Appello di Catania ha accordato la sola restituzione della parcella, ma ha negato il risarcimento, con l’argomento che a quel danno, in modo decisivo, aveva concorso lo stesso danneggiato. Questa decisione è oggetto di ricorso per cassazione da parte del [OSCURATO:PERSONA] con due motivi di censurae memoria. L’arch. Batolosi è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo si prospetta violazione degli articoli 132 e 116 c.p.c. nonché 1227 c.c. La Corte di Appello, come si è accennato, ha ritenuto, s ì , il tecnico architetto responsabile di non aver vigilato, ma ha ritenuto altresì che il danno avrebbe potuto essere evitato da parte del danneggiato stesso, il quale,anzi, vi ha concorso. Il fatto,dunque, di no n aver vigilato toglie al professionista il diritto al compenso, poiché l’obbligazione –di vigilare, per l’appunto - a suo carico non è stata adempiuta, ma non lo rende responsabile del danno, alla cui produzione o al cui aggravamento in maniera decisiva, secondo i giudici di merito, ha concorso lo stesso danneggiato. Il ricorrente censura questa ratio sostenendo che l’affermazione secondo cui vi sarebbe un suo concorso di colpa, ai sensi del secondo comma dell’articolo 1227 c.c. , è del tutto immotivata: i giudicidi merito non ne forniscono ragione . Inoltre, secondo il ricorrente, il secondo comma dell’art.1227 c.c. presuppone una condotta successiva di aggravamento del danno, che, nei fatti, non v’è stata, essendosi, al contrario, egli mosso per sanare l’abuso: in ragione di quanto sopra esposto, è evidente che del tutto errata si appalesa l’applicazione del secondo comma dell’art. 1227 c.c. atteso che, per come già argomentato, tale 2 comma si applica, al danneggiato estraneo alla produzione dell'evento dannoso, ma che, dopo il suo prodursi, ha omesso di far uso della normale diligenza per circoscriverel'incidenza dell'evento stesso.Nel caso de quo l’evento, quale causalità fattuale, si era già consumato ed il [OSCURATO:PERSONA] (causalità giuridica) ha, anzi, diversamente da quanto motivato dai Giudici di appello, tenuto un comportamento diligente e positivo grazie al quale l’incidenza dell’evento è stata certamente contenuta; tant’è vero che non è nemmeno stata emessa la sanzione da parte del medesimo Comune di Scicli (pp. 16 - 17 del ricorso). 2.-Con il secondo motivo si prospetta nuovamente violazione degli articoli 132 c.p.c. e 2697 c.c. Si afferma che La sentenza impugnata è altresì illegittima nella parte in cui esclude il risarcimento del danno per applicazione dell’art. 1227, 2 comma, c.c. affermando che il [OSCURATO:PERSONA] abbia contribuito ad aggravare l’evento (abuso edilizio) con il proprio comportamento non diligente… Invero, come esposto in seno al motivo che precede, è stato provato, sebbene tale circostanza non sia stata oggetto di valutazione da parte dei Giudici di secondo grado, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] con il rilascio della C.E. in sanatoria si è attivato al fine di ridurre i danni derivanti dall’abuso edilizio, con un notevole esborso di danaro per ricondurre l’immobile nel parametro della legalità, e di cì rende conto il CTU nella sua relazione ed il Tribunale nel corpo della motivazione (p. 22 del ricorso). 3. - Questi due motivi pongono una questione identica, e dunque sono connessi. Essi sono inammissibili, oltre che comunque infondati. Sono inammissibili, per diverse ragioni, la prima delle quali sta nel fatto che non censurano la vera ratio decidendi. I giudici di appello, infatti, hanno osservato che l’accertamento fatto dal giudice di primo grado circa il concorso di colpa del danneggiato, non è stato impugnato dal ricorrente e dunque è passato in giudicato: Ma può dirsi definitivamente accertata in giudizio - secondo quanto affermato dal tribunale e non oggetto di impugnazione - anche la piena consapevolezza in capo al committente di tali difformità (p. 7). Ed ancora: Tale consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA] - che la sentenza, con statuizione ormai passata in giudicato, ha ritenuto non contestata in causa (p.8). Dunque, i giudici di appellofondano il concorso di colpa su un accertamento ormai definitivo. Questa ratio decidendinon è qui contestata, ossia non è censurata l’affermazioneche l’accertamento del concorso di colpa è passa to in giudicato; con la conseguenza che quella causa di esclusione del risarcimento deve ritenersi ormai definitivamente certa. Sono inammissibil i , inoltre , l e censure nella parte in cui comunque mirano a censurare l’accertamento del concorso di colpa sul piano fattuale, ossia proponendo una diversa versione dei fatti. Sono comunque infondat e le doglianze proposte nella parte in cui postulanouna violazionedell’articolo 1227 c.c., attribuendo ai giudici di avere applicatola fattispecie del primo comma ad una ipotesi che è contemplata dal secondo comma, ossia assumendo che il concorso che escludeil risarcimento sia dovuto al fatto di non avere evitato il danno, quando invece è pacifico che erastata chiesta ed ottenuta la sanatoria. A tacere dei profili di inammissibilità- anche qui si postulano fatti diversi da quelli accertati- gli stessi giudici di merito hanno ritenuto applicabile sia il secondo che il primo comma dell’articolo1227 c.c.: Ma anche l’applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c. consentirebbe di pervenire a medesima conclusione, stante l’accertato concorso del [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione delle opere edilizie in difformità dalle concessioni amministrative, realizzazione effettuata dall’appaltatore nell’esclusivo intere sse e con la consapevole partecipazione del proprietario-committente (p. 8 della sentenza). Anche questa ratio - ossia che il concorso può affermarsi in base alternativamente al primo o al secondo comma di quella norma, fondata o meno che sia- non risulta censurata. 4. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese poste a carico del soccombente. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 5.000,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, ed oltre spese generali di legge, nonché accessori. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific
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